Sentenza n. 119/2014 del Giudice di Pace di Massa (in persona del GdP Avv. Alfredo Bassioni).

Quali sono i diritti del passeggero / del consumatore che si trova a viaggiare con compagnie aeree e subisce cancellazioni e/o ritardi prolungati e/o overbooking? In quali condizioni la Compagnia può rifiutare il pagamento della c.d. “compensazione pecuniaria”? Può la Compagnia aerea sostituire il volo cancellato con viaggio in pullman? La sostituzione del volo cancellato con viaggio in pullman può dare diritto al passeggero ad ulteriore risarcimento del danno morale e del danno da disagio? A tutte le suddette domande troviamo risposta nella sempre attuale sentenza n. 119/2014 del Giudice di Pace di Massa, la quale, oltre a chiarire e spiegare i diritti del passeggero, introduce l’innovativa della risarcibilità del danno causato dalla sostituzione del volo cancellato con viaggio in pullman.

FATTO

L’attore, nell’estate 2013, acquistava un biglietto Alitalia da Roma Fiumicino a Firenze. La Compagnia, senza preavviso e all’ultimo momento, cancellava il volo, peraltro serale, offrendo quale sola alternativa ai passeggeri un lungo viaggio in pullman. L’attore arrivava a destinazione, quindi, con ben 3 ore di ritardo e senza avere ricevuto alcuna assistenza (nemmeno per i pasti). Inoltre, la Compagnia rifiutava di corrispondere anche la compensazione pecuniaria, prevista dal Regolamento (CE) 261/2004 in caso di ritardo dei voli.

Per tale ragione, il passeggero malcapitato si rivolgeva al Giudice di Pace di Massa (in persona dell’Avv. Alfredo Bassioni), al fine di vedersi riconoscere i propri diritti al risarcimento per quanto accaduto. Il Giudicante riteneva di accogliere tutte le domande attoree, stante la piena ed assoluta responsabilità di Alitalia per il disservizio contestatole, per i motivi di cui in seguito.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Quali sono i diritti del passeggere in caso di cancellazione del proprio volo?

Secondo l’art. 5 del Regolamento (CE) 261/2004, “in caso di cancellazione del volo ai passeggeri interessati:

  1. è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’art. 8 (…);
  2. è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’art. 9, par. 1, lett. a) e dell’art. 9 par. 2;
  3. spetta la compensazione pecuniaria del vettore operativo a norma dell’art. 7”.

Secondo il suddetto art. 7 “ i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km. Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo”.

Ai sensi dell’art. 8 spettava al passeggero l’imbarco su un volo alternativo. Nel caso in esame, la convenuta non ha offerto al passeggero un volo alternativo a quello cancellato, ma un lunghissimo viaggio in pullman, a tarda notte, con tutti i pericoli e disagi connessi, nonostante vi fosse un volo alternativo su Pisa.

Ex art. 9 spettava inoltre al passeggero assistenza consistente nella fornitura di pasti e bevande, in congrua relazione alla durata dell’attesa, oltre al diritto di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex o fax o posta elettronica, servizio assolutamente non posto a disposizione nel caso di cui alla presente sentenza.

Le “circostanze eccezionali” escludono il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria.

La difesa di Alitalia sosteneva che l’improvvisa avaria dei comandi di nolo dell’aeromobile, fatto che ha impedito il volo nel caso in esame, costituisce circostanza eccezionale e non evitabile mediante le prescritte misure. Per tale motivo, ad avviso della stessa, la propria responsabilità deve essere esclusa. Il Giudicante di Massa riteneva invece non fornita alcuna prova da parte di Alitalia in relazione alla effettiva sussistenza di circostanze eccezionali. La sentenza in esame forniva una chiara definizione delle “circostanze eccezionali ed imprevedibili” e precisava gli obblighi processuali della Compagnia:

  • deve trattarsi di un problema tecnico occorso ad un aeromobile, che, per la sua natura o origine, non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo;
  • problema che sfugge all’effettivo controllo del vettore;
  • l’onere della prova della sussistenza delle suddette circostanze grava sul vettore;
  • la Compagnia, al fine di essere esonerata da responsabilità,  deve inoltre domostrare di avere adottato tutte le misure necessarie e possibili, al fine di evitare il problema / danno, o che era impossibile adottarle;
  • la Compagnia deve dimostrare che il guasto non poteva essere evitato adottando tutte le misure standard di manutenzione e le circostanze imprevedibili che non hanno consentito la sostituzione del veicolo.

Il Giudicante osservava inoltre correttamente che il problema de quo non può assolutamente qualificarsi “eccezionale ed imprevedibile”, in quanto la causa tecnica imputata all’aeromobile sussisteva già almeno 4 ore prima del volo e, pertanto, la Compagnia avrebbe avuto la possibilità (inoltre che il dovere) di adottare tutte le possibili misure, al fine di riparare il guasto o, in alternativa, di sostituire il veicolo.

Alitalia, nonostante abbia avuto documentata cognizione dell’esistenza del guasto, come detto, molte ore prima del volo, nulla ha fatto per rimediare tale situazione. Ha semplicemente (o meglio addirittura) fatto giungere i passeggeri a destinazione a bordo di un pullman, alle ore 2 circa di notte, con oltre 3 ore di ritardo in relazione al previsto orario di arrivo del volo acquistato.

La Compagnia aerea, in caso di guasto dell’aeromobile, può sostituire lo stesso con un pullman?

Risulta pratica comune delle Compagnie aeree di sostituire i voli cancellati con viaggi in pullman per la destinazione. Detto operato è corretto e legittimo o è da considerarsi una pratica abusiva? Secondo la sentenza in esame detto comportamento contrasta con la normativa vigente e sopratutto causa ulteriore danno morale e danno da disagio.

Nel caso in esame, Alitalia non ha in alcun modo offerto l’imbarco su un volo alternativo o su un altro velivolo, come previsto dalla normativa vigente, ma ha offerto, quale unica soluzione, un lunghissimo viaggio, a tarda notte, in pullman per Firenze. Questo ulteriore aspetto, spiega il Giudicante, è fondamento dell’ulteriore richiesta di risarcimento del danno morale e del danno rappresentato dai disagi subiti dal passeggero, a causa della tipologia di viaggio che ha dovuto affrontare.

Veniva rilevato inoltre che la convenuta ha venduto, a costo elevato, dei biglietti aerei per poi noleggiare un pullman, arricchendosi, in questo modo, in maniera notevole ed ingiustificata. Tale circostanza dava quindi diritto al passeggero al rimborso dei relativi biglietti acquistati, domanda che però in questa sede non veniva formulata. A tutto ciò si aggiunga l’omessa assistenza sotto forma di fornitura di pasti e bevande.

Esposto quanto sopra, risulta piuttosto palese l’inadempimento del contratto di trasporto di persone da parte del vettore e fondato il diritto del passeggero ad un risarcimento complementare. Il Giudice condannava, quindi, Alitalia al pagamento della relativa compensazione pecuniaria, al risarcimento del danno morale ed al risarcimento del danno da disagio, oltre alla rifusione delle spese legali.