“In tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, unite a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento  degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 cp.”.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse affermato la sussistenza del reato di truffa nella condotta del ricorrente che, dopo essersi accreditato sul sito “ebay.it” ed aver messo in vendita un bene, aveva riscosso il prezzo senza consegnare il bene all’acquirente, provvedendo dopo la transazione a far cancellare il proprio “account” dal predetto sito, in modo da ostacolare le operazioni dirette alla sua identificazione).

Cass. pen., sez. VI, 10.3.2015, n. 10136

Una species della truffa disciplinata dall’art. 640 cp è la TRUFFA CONTRATTUALE, la quale si configura allorquando l’agente, mediante artifici o raggiri posti in essere nel momento della formazione di un negozio giuridico, induce il soggetto passivo a concludere il negozio stesso. Quindi, il reato di truffa contrattuale sussiste in tutte quelle ipotesi in cui la vittima, a seguito dell’artificio o raggiro, ha concluso un contratto a condizioni a lui sfavorevoli e che non avrebbe accettato senza l’inganno dell’altra parte contraente.

Si pone, invece, giustamente la domanda: ma è ravvisabile ugualmente il reato di truffa contrattuale nel caso in cui la vittima abbia corrisposto il prezzo giusto della cosa acquistata? Secondo la Cassazione la risposta è assolutamente positiva, l’ingiusto profitto sussiste anche nel caso in cui il soggetto passivo abbia corrisposto il giusto pezzo, ma senza gli artifici e raggiri posti in essere dall’imputato non avrebbe mai acquistato il bene offerto.

In merito al momento consumativo della truffa contrattuale la dottrina sostiene che la truffa è un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo. Nel ipotesi di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del vantaggio da parte dell’agente e la definitiva perdita patrimoniale da parte del raggirato.

Ci si pone, però, una seconda domanda…

Ma il reato di truffa contrattuale si configurerà anche nel caso di rapporti di durata, in cui, anziché nella fase della stipula, l’inganno si realizza nella fase di esecuzione del contratto ed ha come risultato il permanere o la rinnovazione del contratto, contratto che altrimenti, senza raggiro sarebbe stato risolto?

Secondo uniforme giurisprudenza, l’unilaterale modificazione, non dovuta a successiva attività fraudolenta, da parte di uno dei contraenti, in corso di esecuzione del contratto, delle modalità esecutive di esso rispetto a quelle previste nel progetto inizialmente concordato, non è idonea ad integrare il reato di truffa perché manca il diretto rapporto causale tra gli artifici posti in essere dall’agente e la prestazione di un consenso viziato da parte del soggetto passivo.

In questo caso può configurarsi solo un inadempimento contrattuale.

Mentre, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale.

In conclusione, si può affermare che il mancato rispetto delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, pur in assenza di dolo iniziale, non è possibile prescindere dalle condotte fraudolenti realizzatesi incorso di esecuzione (con conseguente sussistenza di un dolo sopravvenuto da ritenersi ugualmente rilevante nei contratti di durata) devono ritenersi integrati gli estremi oggettivi e soggettivi  del delitto di truffa contrattuale.

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.