TARGHE ESTERE E SUBNOLEGGIO (RENT TO RENT) – LE PREVISIONI DI CUI ALL’ART. 93 COMMA 1-BIS CDS – NONOSTANTE I DUBBI DI INCOSTITUZIONALITA’ E CONTRASTO CON LE NORMATIVE EUROPEE – AD OGGI NON HANNO SUBITO ALCUNA MODIFICA – LA GIURISPRUDENZA HA SEMPLICEMENTE CHIARITO IL PROBLEMA DEL SUBNOLEGGIO EX ART. 93 COMMA 1-TER CDS
Il Giudice di Pace di Rimini, con sentenza n. 796/2019 del 11.11.2019, chiariva la precisa portata dell’art. 93 CdS in relazione al subnoleggio delle auto targate all’estero (Casi dello Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato). Le società europee, senza sede secondaria o di fatto in Italia, possono regolarmente concedere in locazione senza conducente i propri veicoli, ex art. 93 comma 1-ter CdS, a soggetti residenti da più di 60 giorni in Italia. Le società italiane, ricevute in locazione le suddette auto targate all’estero, possono a loro volta concederle in subnoleggio, non risultando, neanche in questo caso, alcuna violazione dell’art. 93 comma 1-bis del CdS.
FATTI DI CAUSA
La società X con sede in Repubblica Federale di Germania è una società per azioni tedesca, senza sede secondaria o di fatto in Italia, con attività principale, da oltre 50 anni, di noleggio senza conducente di veicoli. La società X concedeva in locazione una unità delle proprie autovetture, targate appositamente per locazione senza conducente, con autorizzazione a subnoleggio (rent to rent), alla società italiana Y. La società italiana Y, a sua volta, concedeva in locazione detti veicoli, con autorizzazione a subnoleggio ad utilizzatori finali, ai propri affiliati in franchising italiani, tutte società di autonoleggio con regolare e valida licenza. Il veicolo de quo, veniva, infatti, locata alla società italiana Z. La società italiana Z noleggiava il veicolo all’utilizzatore finale, Sig. A.
In data 8.8.2019, verso le ore 9,10, sul Viale D’Annunzio, a … (RN), una pattuglia di C.C. della Compagnia di …, elevava al conducente, utilizzatore finale della suddetta autovettura, la contravvenzione n. …, per violazione dell’art. 93 comma 1-bis del CdS e disponeva il sequestro del mezzo.
Non appena venuta a conoscenza di quanto accaduto, l’odierna ricorrente, stesso giorno, inoltrava alla Compagnia accertatrice istanza di annullamento della contravvenzione, in autotutela, al fine di evitare l’insorgenza di ingenti danni, evidenziando la palese ingiustizia ed illegittimità del provvedimento, allegando alla stessa anche autorizzazione a subnoleggio, munita di data certa, come prevista dalla Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10.1.19.
Successivamente e precisamente in data 13.8.2019, la società tedesca versava la prevista cauzione, al fine di potere custodire il mezzo sequestrato presso le proprie autorimesse.
Nonostante i chiarimenti, le spiegazioni e la ulteriore documentazione fornita dai ricorrenti ai C. C., nonché la produzione di altri provvedimenti di altre autorità accertatrici, che hanno provveduto all’immediato annullamento della contravvenzione elevata, sempre alle ricorrenti, per l’asserita violazione della stessa norma, la Compagnia di … non riteneva dare alcun riscontro.
Per tale ragione, le ricorrenti si rivolgevano alla scrivente avvocato, la quale, in data 31.8.2019, riproponeva l’istanza in autotutela, fornendo chiare motivazioni in diritto, in relazione alla illegittimità del provvedimento impugnato ed alla necessità dell’annullamento dello stesso.
Tutto senza esito e quindi le ricorrenti si sono viste costrette ad adire il Giudice di Pace di Rimini, al fine di richiedere, in primis, l’immediata sospensiva, nonché l’annullamento della contravvenzione e pedissequo sequestro, principalmente per i seguenti motivi:
LA NORMA IN ESAME NON VIETA LA CIRCOLAZIONE CON MEZZI CONCESSI IN LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DA PARTE DI SOCIETA’ SENZA SEDE IN ITALIA:
Secondo il comma 1-ter il divieto di cui al comma 1-bis non è applicabile:
“Nell’ipotesi di veicolo concesso (…) in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva”.
Nel caso in esame, l’auto di cui alla contravvenzione veniva concessa in locazione da parte della proprietaria X, società tedesca, la quale non ha sede principale, secondaria o effettiva in Italia. Tale circostanza si evince con estrema chiarezza dal libretto di circolazione, messo a piena disposizione degli accertatori.
LA CONTRAVVENZIONE E’ IN PALESE CONTRASTO ANCHE CON LA CIRCOLARE SULLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI STRANIERI IN ITALIA (CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO PROT. N. 300/A/245/19/149/2018/06 DEL 10.1.19):
- Secondo il comma 1 dell’art. 9 della detta Circolare:
“Non sembra, però, che il veicolo locato possa essere dato in sublocazione dal locatario residente in Italia senza il permesso dell’intestatario straniero ovvero dato a sua volta in comodato ad altri non indicati nel titolo di uso contenuto nell’atto”.
Sorprendentemente, i C.C. hanno elevato una contravvenzione in contrasto, addirittura, con la propria Circolare.
Risulta incontestabile che non è vietata la circolazione con i veicoli concessi in locazione senza conducente, da parte di società costituite in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non hanno stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, se detti veicoli risultano sublocati con il permesso dell’intestatario straniero.
Nel caso in esame, la ricorrente produceva ai C. C. accertatori regolare autorizzazione alla sublocazione, sottoscritta dalla società estera e munita di data certa.
Nonostante ciò, i C. C. hanno deciso e preferito di violare le previsione anche della detta Circolare.
Per tale ragione la contravvenzione risulta illegittima ed ingiusta e deve essere annullata.
- Inoltre al comma 1 art. 13 della detta Circolare si legge:
“Per alcune particolari situazioni, di seguito indicate, in cui la nuova normativa dovrà essere raccordata con altre disposizioni, non espressamente richiamate, sono in corso approfondimenti.
(…) 13.1 Veicolo di impresa europea di noleggio senza conducente che loca a impresa di noleggio italiana che, a sua volta, loca a persona residente in Italia che conduce il veicolo”.
Infatti, la Circolare indica ed elenca degli specifici casi pratici, in relazione ai quali la normativa in esame, in attesa di approfondimenti e chiarimenti, è sospesa (non dovrà essere applicata!!!).
Uno di questi casi è anche quello in esame, previsto dall’art. 13.1):
- caso di subnoleggio di auto da impresa europea ad impresa di noleggio italiana che loca il mezzo ad utilizzatore finale residente in Italia.
E’ tanto chiaro che la pattuglia accertatrice, s’immagina per mera superficialità, ma anche disinteresse, violava addirittura doppiamente anche la propria circolare, oltre che la legge, causando consapevolmente un danno economico, soprattutto da lucro cessante, considerevole, alla ricorrente.
La difesa della Prefettura si limitava all’eccezioni di inammissibilità del ricorso, in quanto, a suo avviso, la contravvenzione sarebbe stata pagata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di Pace di Rimini, con sentenza n. 796/2019 del 11.11.2019, accoglieva il ricorso delle ricorrenti, facendo chiarezza sia sulla errata qualificazione del versamento effettuato dalle stesse che sulla illegittimità della contravvenzione:
- l’organo accertatore aveva erroneamente qualificato quale oblazione (pagamento in misura ridotta) il pagamento effettuato dalle ricorrenti in relazione alla contravvenzione opposta.
Dalla corrispondenza con i C.C. si evince con chiarezza l’intenzione delle parti ricorrenti di versare esclusivamente una cauzione al fine di potere assumere la custodia del mezzo e non quella di pagare la contravvenzione:
“le società ricorrenti non hanno affatto provveduto ad effettuare l’oblazione della violazione amministrativa contestata ma hanno provveduto unicamente a corrispondere l’importo della cauzione onde poter assumere la custodia del mezzo sequestrato in conseguenza della violazione amministrativa di cui si discute in questa sede.
I documenti trasmessi via pec in Cancelleria e prodotti dalle parti ricorrenti il 20.10.2019 unitamente alla querela di falso da proporre in via incidentale eventuale unitamente ai documenti nn. 6/7 già prodotti attestano tale circostanza inconfutabilmente ed al di là dell’errata attribuzione che abbia voluto darne l’organo accertatore e la Prefettura resistente”.
- in relazione al merito “va rilevato come l’art. 93 comma 1-bis CdS non sia applicabile al caso in esame in forza dell’espressa previsione normativa di cui all’art. 93 comma 1-ter CdS; la prima delle società ricorrenti è infatti impresa comunitaria con sede all’estero, senza sede principale o secondaria sul territorio nazionale che ha concesso in locazione il veicolo de quo.
Il dato normativo testuale è laconico, chiaro ed applicabile al caso in esame e non ammette incertezze o diverse applicazioni della norma richiamata”.
In conclusione, le società europee, senza sede secondaria o di fatto in Italia, possono regolarmente concedere in locazione senza conducente i propri veicoli, ex art. 93 comma 1-ter CdS, a soggetti residenti da più di 60 giorni in Italia. Le società italiane ricevute in locazione le suddette auto targate all’estero possono a loro volta concederle in subnoleggio, non risultando, neanche in questo caso alcuna violazione dell’art. 93 comma 1-bis del CdS.
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Salve buonasera siamo una società tedesca che si occupa di Leasing e noleggio lungo termine solo di aziende in tutta Europa. Volevo delle informazioni se i miei clienti italiani spagnoli Francesi possono sub locare il veicolo con la mia autorizzazione o no La ringrazio e spero in una risposta e anche ad un appuntamento in studio da voi.
Cordiali saluti.
Egr. Sig. …,
immagino che Lei faccia riferimento al divieto previsto per i residenti italiani di circolare con auto immatricolate all’estero.
Secondo l’art. 93 comma 1-ter del Codice della Strada italiano non vi è divieto di circolazione nel caso in cui il “veicolo viene concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva”.
E quindi la norma esclude la sanzione in questi casi.
Vi è inoltre una Circolare (che non è legge) secondo cui il subnoleggio deve essere autorizzato dalla proprietà e/o noleggiatore.
Su un caso identico posso indicarvi anche una sentenza del Giudice di Pace di Rimini:
https://www.studiolegalekosa.it/targhe-estere-e-subnoleggio/
E’ importante munire i contratti di data certa.
Possiamo fissare anche un appuntamento nel nostro studio.
Cordiali saluti.
Buongiorno, le problematiche che potrebbero nascere a seguito del Suo business impostato come del Lei descritto.
Il problema è di natura fiscale.
Il Fisco italiano potrebbe contestarLe l’esterovestizione ovvero la localizzazione fittizia all’estero (in Germania) della Sua società allo scopo di sottrarsi al regime fiscale italiano.
Questo significa che il contribuente stabilisce formalmente all’estero la propria residenza (per es. in Germania), mentre continua ad operare stabilmente in Italia.
Al fine di localizzazione o meno nel territorio italiano una società bisogna tener conto dei seguenti elementi:
• La sede legale (la sede legale della Sua società è in Germania);
• La sede amministrativa (la sede amministrativa della Sua società – come meglio spiegherò sotto – sarà presunta in Italia in quanto Lei è residente in Italia);
• L’oggetto principale.
Come detto, in Italia esiste una presunzione legale relativa di localizzazione in Italia della sede dell’amministrazione di quelle società che presentano i seguenti elementi di collegamento con il territorio dello Stato italiano:
• il controllo di società o enti residenti in Italia e
• il fatto di avere soci di controllo o amministratori in prevalenza residenti in Italia (art. 73, comma 5-bis, TUIR).
La Sua società tedesca amministrata solo da Lei che è residente in Italia, come detto, sarà presunta fiscalmente residente in Italia.
Nel caso in cui si verifichi una delle presunzioni legali, sarà onere del contribuente (onere Suo) dimostrare che la sede effettiva della Sua azienda non è in Italia, ma all’estero.
Al fine di stabilire la sede effettiva si applica l’art. 4 del Modello OCSE e la sentenza n. 136/1998 della Corte di cassazione, secondo cui la residenza fiscale si trova:
“nel luogo in cui la società svolge la sua prevalente attività direttiva ed amministrativa per l’esercizio dell’impresa. Cioè il centro effettivo dei suoi interessi, dove la società vive ed opera, dove si trattano gli affari e dove i diversi fattori dell’impresa vengono organizzati e coordinati per l’esplicazione ed il raggiungimento dei fini sociali”.
Secondo la suddetta regola sarebbe difficile per Lei dimostrare che la Sua azienda di fatto è tedesca e non italiana.
Per tale ragione Le consiglio di evitare di incorrere nelle presunzioni legali.
Cordiali saluti.
ciao Dylan sono interessato al vs servizio di noleggio, sono l’amministratore di una società italiana,
come posso contattarti?
Può contattare Dylan sulla mail: noemidylan99@icloud.com.
Vorrei contattarvi
Può contattare Dylan sulla mail: noemidylan99@icloud.com.
[…] In tal caso non opera il divieto di guida di veicoli con targa estera in capo a chi è residente da oltre 60gg in Italia. Per ulteriori informazioni vedi articolo integrale dello Studio Legale Kòsa Musacchio. […]
Grazie mille per la risposta, ma la domanda che le ho fatto era troppo generica mi scuso.
Sono noleggiatore con sede in Germania, noleggio la mia auto con targa tedesca ad un autonoleggio italiano a sua volta l’autonoleggio subnoleggierà la mia auto a clienti finali. L’autonoleggio dovrebbe fare il reve come per legge, ma nel momento del subnoleggio basterà la delega firmata da me proprietario dell’auto per far circolare il cliente finale?
Sto riscontrando problemi a far fare il reve su questi autonoleggi.
Le agenzie pratiche rimandano perchè non sanno neanche loro.