La Sentenza n. 671/2019 della Corte di Appello di Milano, pubblicata in data 8.5.2019 (RG n. 1404/2018), è una della pochissime pronunce sul punto e chiarisce la corretta formazione della base contributiva, riformando integralmente la sentenza di primo grado. Secondo la legge 233/1990, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono. La mera partecipazione quale socio di capitale (e non lavoratore) ad una società di capitali non può qualificarsi reddito di impresa e pertanto il relativo reddito non può entrare a far parte della base contributiva.
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