CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE. QUANDO È POSSIBILE BENEFICIARNE? I benefici convenzionali devono essere garantiti per il solo assoggettamento del richiedente alla potestà impositiva dello Stato contraente. L’espressione utilizzata per […]
Leggi tuttoReato di omessa dichiarazione. La sentenza emessa dal GUP di Milano analizza la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 D. lgs 74/2000, nel caso venga comunque […]
Leggi tuttoBONUS BEBÈ: SPETTA ANCHE AGLI STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO PER BREVE PERIODO – LA LEGGE N. 190/2014 RISULTA DISCRIMINATORIA ED IN CONTRASTO CON LA DIRETTIVA 98/2011 E QUINDI […]
Leggi tuttoIpoteca fiscale e fondo patrimoniale. Circa l’iscrivibilità dell’ipoteca fiscale su beni oggetto di fondo patrimoniale la giurisprudenza ha affermato che “l’ipoteca può essere iscritta su beni conferiti in un fondo […]
Leggi tuttoEsclusione del socio. L’Ordinanza del 6.3.2019 del Tribunale di Cosenza (RG. n. 4701/2018) affronta la problematica dell’utilizzabilità dello strumento cautelare atipico di cui all’art. 700 c.p.c. nell’ipotesi in cui si […]
Leggi tuttoLa Sentenza n. 671/2019 della Corte di Appello di Milano, pubblicata in data 8.5.2019 (RG n. 1404/2018), è una della pochissime pronunce sul punto e chiarisce la corretta formazione della base contributiva, riformando integralmente la sentenza di primo grado. Secondo la legge 233/1990, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono. La mera partecipazione quale socio di capitale (e non lavoratore) ad una società di capitali non può qualificarsi reddito di impresa e pertanto il relativo reddito non può entrare a far parte della base contributiva.
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