Rottamazione quater. La legge di Bilancio 2023 ha introdotto nel nostro ordinamento, ed in specie nell’alveo delle agevolazioni che l’esecutivo prevede nei confronti del contribuente, la c.d. rottamazione quater, prevedendo la possibilità per il contribuente che ha esposizioni debitorie con il Fisco di versare il debito senza l’applicazione di sanzioni ed interessi.
L’importo risultante può essere versato in un’unica soluzione o rateizzato in un massimo di 18 rate, nell’arco di un quinquennio.
La disapplicazione di interessi e sanzioni potrà essere fatta valere per mezzo di un’apposita istanza, nel caso in cui il contribuente vanti debiti affidati all’Agente della riscossione, inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente rottamazione, dalla quale si è decaduti per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di rateazione.
Le posizioni debitorie devono essere ricomprese nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 (non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data di formazione del ruolo!), e devono avere ad oggetto:
- imposte e tributi di ogni genere;
- IVA;
- contributi INPS e INAIL;
- tributi ed entrate locali.
Non può sicuramente essere sfuggito al lettore più attento che la norma introduttiva della rottamazione delle cartelle prevedeva ha subito un doppio intervento dell’esecutivo, che in specie ha previsto le seguenti modifiche:
- una proroga del termine finale al 30 giugno 2023 per poter presentare l’istanza al fine di aderire alla rottamazione quater;
- un’estensione agli enti territoriali della facoltà di ricorrere tanto allo stralcio automatico delle cartelle fino a mille euro quanto alla rottamazione quater.
Per quanto attiene alla proroga del termine, ha comportato che, consequenzialmente, la definizione dei ruoli potrà avvenire scegliendo tra:
- un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023 (anziché 31 luglio 2023);
- un numero massimo di 18 rate consecutive con il versamento della prima e della seconda nelle date del 31 ottobre e del 30 novembre 2023.
Per quanto, invece, all’estensione agli enti territoriali la facoltà (ma non l’obbligo!) degli stessi di aderire al regime in oggetto, è stato previsto che il contribuente che abbia una posizione debitoria de qua, dovrà adoperarsi nell’accertare se il Comune di riferimento abbia aderito o meno al “regime della rottamazione”.
Una risposta definitiva a tale quesito la potrà avere verosimilmente tra sessanta giorni; termine entro cui gli enti territoriali sono tenuti ad emettere un provvedimento in cui disciplinano:
- numero di rate e relativa scadenza;
- modalità con cui il debitore manifesta la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- termini per la presentazione dell’istanza nella quale il debitore indica anche la richiesta di rateizzazione del debito;
- termine entro cui l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
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