La ritenuta d’acconto (20%) rappresenta una mera anticipazione dell’imposta che il sostituito deve versare a saldo, dopo che avrà determinato il proprio reddito complessivo.

Il sostituto è dunque un debitore civilistico nei confronti del sostituito ed esegue la ritenuta in occasione del pagamento delle somme spettanti al creditore. A mezzo di detta ritenuta, il sostituto evita di rimanere inciso dal tributo, perché può versare al fisco quanto trattenuto al sostituito, utilizzando il contante originariamente spettante a quest’ultimo. Il sostituto paga, quindi, il fisco con i denari del sostituito.

Errata effettuazione della ritenuta d’acconto: spesso accade però che il sostituto commetta errori nell’effettuazione della ritenuta. Per esempio, a fronte di una ritenuta prevista in una determinata misura, il sostituto potrebbe eseguirla in misura superiore oppure potrebbe verificarsi il caso in cui il debitore civilistico, a causa di una maldestra interpretazione delle disposizioni tributarie, si consideri sostituto d’imposta quando, in realtà, non lo è. Potrebbe ancora succedere che il sostituto effettui la ritenuta su redditi che, per il sostituito, sono esenti o esclusi da imposta.

Il sostituito subisce, quindi, una decurtazione patrimoniale eccessiva e non dovuta rispetto alla previsione legale.

LA DOMANDA

Nei confronti di quale soggetto il sostituito rivolgerà le proprie lamentele e le proprie richieste? Nei confronti di quale giudice dovrà essere azionata la pretesa di restituzione di quanto versato in eccesso attraverso l’erronea ritenuta?

Se il sostituito si rivolgesse direttamente al sostituto per ottenere la restituzione di quanto gli sia stato indebitamente trattenuto, quest’ultimo potrebbe riferire che l’importo corrispondente alla ritenuta è stato versato all’Amministrazione finanziaria, presso la quale il sostituito sarebbe cortesemente pregato di presentarsi con le proprie domande di restituzione.

Qualora invece il sostituito si rivolgesse all’Amministrazione finanziaria (e non al sostituto), quest’ultima potrebbe rigettare la domanda sostenendo di non avere richiesto alcunché al sostituito, il versamento è stato effettuato dal sostituto, il quale sarebbe l’unico soggetto legittimato alla richiesta di rimborso.

L’argomento risulta, quindi, piuttosto controverso e la confusione si estende anche alla giurisdizione. La questione avanti a quale giudice deve essere portata (Tribunale civile, Tribunale amministrativo, Commissione tributaria? Nel caso di ritenute effettuate in modo errato, il giudice tributario, che di regola si occupa di provvedimenti emessa dalla Amministrazione finanziaria potrebbe reputarsi estraneo alla controversia insorta tra il sostituito e sostituto (controversia sorta fra privati), la quale non prevede il coinvolgimento del fisco. In mancanza quindi di un provvedimento dell’Amministrazione fiscale della questione dovrebbe occuparsi il giudice ordinario.

Anche la giurisprudenza risulta oscillante sul punto, nonostante, ad avviso delle SS. UU. della Suprema Corte la giurisdizione, in materia, è quella ordinaria.