RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA LUNGAGGINE DEL PROCESSO – SPETTA ANCHE ALLA PERSONA OFFESA NON COSTITUITA PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE – I TERMINI PARTONO DALLA DENUNCIA / QUERELA
Causa Arnoldi c. Italia – Prima Sezione – sentenza 7 dicembre 2017 (ricorso n. 35637/04) della CEDU
Anche la “parte offesa” non costituita “parte civile” nel processo penale ha diritto al risarcimento del danno per la lungaggine del processo, in quanto la nozione di “parte” ha natura sostanziale e non è rimessa ai formalismi della legislazione nazionale dei Paesi sottoscrittori. La Corte afferma che, nell’ambito della procedura penale italiana, il lasso di tempo da considerare ai fini del computo del “termine ragionevole” di cui all’art. 6, comma 1, della Convenzione deve essere calcolato, per la persona offesa, dal momento in cui questa esercita uno dei diritti o delle facoltà riconosciuti dalla legge, che dimostrano l’interesse sostanziale di quest’ultima alla riparazione del danno subìto a seguito della violazione di un diritto civile (es. data della presentazione della denuncia / querela).
FATTO
La Sig.ra …, residente a Taleggio (BG), segnalò nel 1990 alla polizia e al Comune che la vicina di casa aveva costruito una canna fumaria senza licenza, così danneggiando la sua proprietà. Nel 1994, ella aveva preso atto del rifiuto opposto dal Comune alla demolizione, dovuto alla circostanza che la vicina e quattro testimoni, proprietari anch’essi di porzioni immobiliari limitrofe, avevano dichiarato che tale canna fumaria esisteva da molti anni. La Sig.ra pertanto aveva sporto denuncia nei confronti dei dichiaranti per falso ideologico (483 c.p.). A fronte delle lentezze del procedimento penale, ella aveva depositato negli anni 1997, 1998 e 1999 memorie di sollecito, in esito alle quali (nel settembre di quest’ultimo anno) le persone denunziate erano state interrogate, ma si erano avvalse della facoltà di non rispondere. Nel 2003 il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione del reato 140.
Il Governo italiano si era difeso con le medesime argomentazioni contenute nella motivazione del provvedimento della corte d’appello, vale a dire che la ricorrente non poteva dirsi parte di un processo, in ragione sia della mancata costituzione della “parte civile”, sia del mancato esperimento di altri rimedi giudiziari.
DIRITTO
La Corte rigetta tali eccezioni, facendo riferimento alla propria giurisprudenza in ordine alla nozione di “parte”. Questa ha natura sostanziale e non è rimessa ai formalismi della legislazione nazionale dei Paesi sottoscrittori. Da questo punto di vista, nel processo penale italiano, può essere considerata parte ai fini convenzionali non solo la parte civile formalmente costituita, ma anche la parte lesa nelle indagini preliminari o, comunque, il soggetto che ha avviato la procedura con la propria denuncia. Del resto, la circostanza che la ricorrente non si sia potuta costituire parte civile è stata dovuta proprio all’eccessiva durata delle indagini. Quanto poi al non aver promosso rimedi civili o amministrativi, la Corte osserva che – se nell’ordinamento interno è previsto il rimedio penale e questo viene in questione nella fattispecie concreta – è con riferimento ad esso che si deve condurre il giudizio di ragionevole durata.
In conclusione, la Corte afferma che, nell’ambito della procedura penale italiana, il lasso di tempo da considerare ai fini del computo del “termine ragionevole” di cui all’art. 6, comma 1, della Convenzione deve essere calcolato, per la persona offesa, dal momento in cui questa esercita uno dei diritti o delle facoltà riconosciuti dalla legge, che dimostrano l’interesse sostanziale di quest’ultima alla riparazione del danno subìto a seguito della violazione di un diritto civile.
La Corte ritiene, quindi, che vi è stata violazione dell’art. 6, comma 1, della Convenzione e dell’art. 1 del Protocollo n.1. La rappresentanza italiana ha interposto ricorso alla Grande Camera, che tuttavia non ha ritenuto di consentire lo svolgimento dell’appello, pertanto, la decisione è passata in giudicato il 9 aprile 2018.
EQUA SODDISFAZIONE (ART. 41 CEDU).
Ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, la Corte non ha riconosciuto il nesso di causalità tra la violazione dell’art. 6 CEDU e il danno materiale invocato dalla ricorrente pari a 12.770 euro. Di contro ha riconosciuto 4.500 euro per i danni morali subiti per l’eccessiva durata del processo. Quanto alle spese sostenute dinnanzi alla Corte d’appello “Pinto”, la Corte rammenta che il ricorrente può ottenere solo il rimborso di quelle documentate e nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità. I giudici considerano pertanto ragionevole accordare alla ricorrente una somma di 1.500 euro per il procedimento dinnanzi alla Corte d’appello.
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