Residenza fiscale Italia Svizzera. Dove risulterà residente fiscalmente il soggetto che abitualmente vive in Svizzera, ma ha la famiglia residente in Italia? E il soggetto che vive in Svizzera, ma risulta amministratore di varie società italiane? Quando risulterà un soggetto, secondo l’ordinamento interno, residente fiscalmente in Italia? Come vengono risolti i conflitti di residenza?
La Risposta n. 294/2019 all’interpello (sull’articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Articolo 2 TUIR) ripercorre i criteri di determinazione della residenza fiscale in caso di doppia residenza ovvero in caso di conflitto di residenza. Recentissima giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 18009/2022 del 6 giugno 2022, Cass. n. 21694/2020, Cass. 14/05/2021, n. 14240) fornisce ulteriori chiarimenti, al fine di risolvere conflitti di residenza con specifico riferimento all’Italia e Svizzera.
IL CASO SPECIFICO
Il Contribuente risulta residente in Svizzera e desidera trasferirsi con la famiglia, di cui fanno parte la moglie e tre bambini, nella sua casa per le vacanze situata nella frazione Acquaseria di San Siro (CO), precisando che tale trasferimento avverrebbe a partire dal 2020 e per un periodo indefinito. In particolare, l’Istante evidenziava che la moglie e i figli intendono trasferire la residenza in Italia, con l’iscrizione all’Anagrafe del Comune di San Siro. Il Contribuente faceva presente, inoltre, che nei prossimi anni i figli dovrebbero frequentare l’asilo a Menaggio e che la moglie non intende lavorare per i prossimi due o tre anni. Tuttavia, l’Istante precisava che resterà in Svizzera come dipendente di un’azienda ivi stabilita e soggiornerà tre giorni lavorativi a settimana (dal mercoledì al venerdì) in Svizzera per motivi di lavoro e di studio. Il Contribuente dichiarava che il suo datore di lavoro svizzero gli consentirà di lavorare a distanza da casa.
In sostanza, l’Istante intende stare dal sabato al martedì con la famiglia e lavorare dalla casa per le vacanze a San Siro, evitando, tuttavia, di soggiornare per più di 183 giorni all’anno in Italia. Ciò posto, il Contribuente chiede un parere in merito al trattamento fiscale applicabile al proprio reddito prodotto a partire dal 2020.
PARERE N. 294/2019 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 294/2019 all’interpello, spiega in maniera semplice e chiara quali sono le condizioni, sufficienti che si verifichino anche in maniera alternativa, affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia, nonché i criteri di identificazione della residenza fiscale in caso di contestuale residenza fiscale italiana e svizzera ovvero in caso di conflitto di residenza.
QUANDO RISULTERÀ UNA PERSONA FISICA RESIDENTE FISCALMENTE IN ITALIA?
Nell’ordinamento interno italiano, al fine di stabilire la residenza fiscale delle persone fisiche, occorre fare riferimento alla nozione contenuta nell’articolo 2, comma 2, del TUIR, in base al quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Le tre condizioni sopra citate sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento (cioè negli anni solari considerati) una persona fisica può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.
Ciò implica che, indipendentemente dalla iscrizione nella anagrafe della popolazione residente, assume fondamentale importanza, ai fini della qualificazione fiscale del medesimo quale soggetto residente in Italia, la verifica della sussistenza di almeno uno dei restanti requisiti (residenza e domicilio). In tal caso occorre rifarsi alle nozioni civilistiche di residenza e di domicilio.
La residenza è definita dal codice civile come “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Essa è determinata dall’abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l’elemento soggettivo della volontà di rimanervi. Cosicché l’abitualità della dimora permane qualora il soggetto lavori o svolga altre attività al di fuori del comune di residenza (del territorio dello Stato), purché conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l’intenzione di mantenervi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (cfr. Circ. 14 marzo 1986, n. 1738).
Il domicilio di una persona, invece, coincide con “la sede principale dei suoi affari ed interessi” a prescindere dalla presenza effettiva in tale luogo. La locuzione in esame deve intendersi in senso ampio, comprensivo non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari (cfr. Circ. 26 ottobre 1968, n. 3586; Circ. 12 febbraio 1973, n. 435).
La giurisprudenza italiana ha inteso dare particolare rilievo, quale criterio di individuazione della residenza fiscale di una persona fisica, al luogo nel quale sono prioritariamente localizzati gli interessi economici ed affettivi della persona, partendo dalla sfera delle relazioni personali, intese come vincoli familiari (cfr. inter alia Sentenze della Corte di Cassazione, Sezione V, n. 9723/2015 e n. 12311/2016).
COME SI RISOLVE IL CONFLITTO DI RESIDENZA FISCALE?
In caso di contestuale residenza fiscale italiana e svizzera, in virtù dell’applicazione al caso di specie delle vigenti normative interne, si verrebbe a determinare un conflitto di residenza tra i due Paesi che deve essere risolto facendo ricorso alle disposizioni della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943 (di seguito la Convenzione o il Trattato internazionale) che stabilisce come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti.
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione l’espressione “residente di uno Stato contraente” “designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza (…) o di ogni altro criterio di natura analoga”.
Pertanto, in base alla normativa convenzionale, ciascuno Stato individua i propri residenti fiscali in base alle leggi domestiche. Ai sensi del successivo paragrafo 2 del citato articolo 4, qualora una persona fisica risulti residente di entrambi gli Stati, la stessa è considerata, innanzitutto, residente nello Stato in cui dispone di un’abitazione permanente e, in subordine (laddove disponga di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati), la residenza di una persona fisica è determinata secondo i seguenti criteri residuali disposti in ordine decrescente:
- ubicazione del centro degli interessi vitali (la persona fisica che dispone di un’abitazione principale in entrambi gli Stati sarà considerata residente nel Paese nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette);
- dimora abituale (ove non sia possibile individuare la residenza del contribuente in base ai due criteri sopra citati, una persona fisica sarà considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente);
- nazionalità della persona fisica (quando i primi tre criteri non sono dirimenti, il contribuente sarà considerato residente dello Stato contraente la Convenzione di cui possiede la nazionalità);
- quando, infine, una persona fisica ha la nazionalità di entrambi i Paesi o di nessuno di essi, gli Stati contraenti la Convenzione risolveranno la questione di comune accordo.
Inoltre, secondo recentissima sentenza della Cassazione n. 18009/2022 del 6 giugno 2022:
- il domicilio deve essere individuato nella sede principale degli affari e interessi economici nonché delle relazioni personali del soggetto (Cass. n. 21694/2020, Cass. 14/05/2021, n. 14240).
- in particolare, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione tra la Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni, quando un soggetto dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerato residente in quello dove le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali).
- pertanto, in applicazione di tali criteri, risultava evidente che nella fattispecie, il contribuente aveva il proprio domicilio fiscale in Svizzera, paese nel quale ha dimostrato di pagare un mutuo per la propria abitazione e di essere intestatario delle relative utenze. Inoltre, è lì che lavora la moglie e studia il figlio.
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(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente)
Buongiorno, risulto residente anagraficamente sia in Italia che Germania, ma di fatto vivo e lavoro in Germania.
In Italia vive la mia mamma che vengo a trovare anche molto spesso.
In Germania sono proprietario di immobili che ho ereditato dal mio padre.
Ho ricevuto un invito da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale comunicava di avere informazioni a seguito dello scambio automatico e periodico fra i due Stati in relazione alle mia proprietà immobiliari e mi invitava di fornire la relativa documentazione.
Chiederei la cortesia di sapere quali sono i miei obblighi verso lo Stato italiano. Grazie.
Egr. Sig. G…,
i soggetti residenti fiscalmente in Italia che possiedono un immobile all’estero sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, modello Redditi Persone Fisiche.
All’interno della dichiarazione vi è l’obbligo di monitoraggio del suddetti immobili nel quadro RW.
Tale circostanza potrebbe comportare il pagamento di una imposta patrimoniale chiamata IVIE.
L’IVIE, è l’imposta patrimoniale dovuta sul valore degli immobili detenuti all’estero da parte dei contribuenti residenti fiscalmente in Italia.
L’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare).
Tutto ciò non La riguarda se non è fiscalmente residente in Italia.
Considerato che sussiste un conflitto di residenza, cioè che Lei ha a che fare sia con la Germania, sia con l’Italia, detto conflitto si risolve mediante le previsione della Convenzione sulla doppia imposizione:
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/GERMANIA_1989-Testo_G.U._ita.pdf
Secondo l’art. 4 della suddetta Convenzione Lei sarà residente fiscalmente:
“dello Stato nel quale dispone di un’abitazione permanente, quando dispone di un’abitazione permanente nei due Stati, è considerato residente dello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali)”.
Se Lei secondo le previsioni della Convenzione è residente in Italia dovrà dichiarare i suoi immobili detenuti anche in Germania e se è il caso pagare al Fisco italiano l’IVIE.
Se invece non risulta residente fiscalmente in Italia dovrà comunicare tale circostanza all’AdE, unitamente ad una sintetica motivazione, al fine di evitare ulteriori accertamenti.
Cordiali saluti.
Buon pomeriggio,
Nel 2018 ho lavorato sia in Finlandia per un mese dove ho percepito circa 3000€ e poi in Islanda per circa 6 mesi. Nel primo caso non mi sono state trattenute tasse in quanto ho percepito troppo poco, mentre in Islanda si.
In Islanda risultavo come residente, ma non mi sono mai registrata all’AIRE in quanto non sapevo ancora quando tempo avrei trascorso all’estero.
L’anno scorso nonostante abbia provato a chiedere all’INPS e al patronato come dichiarare i miei reddito nessuno è stato in grado di darmi indicazioni, ma anzi mi è stato detto che essendo all’estero non devo preoccuparmi.
E così non sono riuscita a dichiarare nulla, ma volevo sapere se quei 3000€ non creerebbero problemi in quanto sotto la soglia dei 5000€ da non dichiarare, ed essendo stato il mio centro di interessi in Islanda per almeno 188 giorni e avendo pagato le tasse in loco sono in regola o meno.
L’anno scorso, 2019, ho fatto le stesse esperienze solo percependo oltre 5000€ in Finlandia (che mi ha trattenuto qualcosa ma quest’anno mi è stato ritornato) e in Islanda come l’anno precedente.
Ora vorrei capire in che situazione mi trovo, cosa devo fare e come.
Grazie in anticipo!
Joan
Buonasera,
dallo Stato italiano, avendo la residenza anagrafica in Italia (o anche in Italia), Lei è considerato residente fiscalmente in Italia.
Per tale ragione vi è un conflitto di residenza che si risolve mediante l’applicazione della Convenzione tra i due Stati, secondo cui la Sua residenza fiscale risulterà nel Paese dove ha una abitazione permanente e se ha una abitazione permanente in entrambi gli Stati dove ha il centro dei Suoi interessi vitali.
E quindi, secondo la suddetta regola Lei risulterà residente fiscalmente in Islanda.
In relazione al lavoro subordinato vi sono specifiche regole previste dall’art. 15 Convenzione.
Cordiali saluti.
Buongiorno volevo chiedere un parere su quanto segue:
Fino alla scorsa settimana io e mia moglie da Aprile 2021 lavoravamo in Svizzera ed entrambi eravamo con Permesso B
Dalla scorsa settimana mia moglie è rientrata in Italia e vorrebbe richiedere regime fiscale dei rimpatriati, io vorrei continuare a Risiedere in Svizzera sempre con permesso B
Sentiamo pareri discordanti in merito al fatto che si possano tenere due residenze separate e quindi io pagare le tasse in Svizzera e non fare dichiarazione in Italia
Buonasera,
a seguito del trasferimento di sua moglie in Italia, Lei potrebbe risultare avente domicilio (di avere il centro dei suoi interessi) in Italia e far configurare un conflitto di residenza fiscale.
In questo caso la residenza fiscale (e quindi dove dichiarare e pagare le imposte) viene stabilita secondo la Convenzione Italia – Svizzera.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
sono un giovane ingegnere italiano, vivo e lavoro in Germania come lavoratore dipendente.
Dal primo Luglio 2019 sono stato regolarmente assunto con contratto a tempo indeterminato presso un’azienda tedesca in Germania.
Fino al 30 Giugno 2019 ero assunto come lavoratore dipendente presso un’altra azienda italiana a Milano.
Mi sono iscritto all´AIRE (nella domanda ho specificato che vivo in Germania dal 29/06/2019 ma la domanda l’ho presentata presso il consolato di Colonia il 12/07/2019 non appena ho trovato casa in affitto).
Inoltre percepisco un compenso ogni 3 mesi (per la durata di 24 mesi a partire da Settembre 2019) da parte dell’azienda italiana per un patto di non concorrenza stipulato all’atto di assunzione (ricevo regolari cedolini di pagamento).
Ho bisogno di fare la dichiarazione dei redditi e capire in primis la mia residenza fiscale per il 2019 cosí da gestire correttamente la fiscalità tra Italia e Germania in quanto credo che le date di assunzione e residenza in Germania/Italia siano decisive nel mio specifico caso:
– residenza civile in Italia per piú di 183 giorni (in quanto l’iscrizione ad AIRE é avvenuta il 12/07/2019);
– lavoratore dipendente in Italia, nell’anno 2019, per meno di 183 giorni (in quanto dipendente in Italia fino al 30/06/2019);
– lavoratore dipendente in Germania, nell’anno 2019, per piú di 183 giorni (in quanto assunto in Germania dal 1/07/2019);
Se ho interpretato bene quanto ho letto online, io avrei la residenza fiscale in Italia per il 2019 in quanto ho fatto iscrizione ad AIRE il 12/07/2019 e quindi sono stato residente in Italia per piú di 183 giorni. Questo significa che dovrei fare dichiarazione dei redditi (2019) solo in Italia riportando i compensi ricevuti anche in Germania utilizzando credito d’imposta.
È corretto?
Lo chiedo in quanto un consulente tedesco mi ha suggerito invece di:
Fare dichiarazione dei redditi in Italia per i redditi ricevuti dal 01/01/2019 al 30/06/2019 Fare dichiarazione dei redditi in Germania per i redditi ricevuti dal 01/07/2019 al 31/12/2019 Secondo lui non esiste una questione di cross border (per i redditi ricevuti da lavoratore dipendente) in quanto reddito italiano l´ho ricevuto con residenza italiana, reddito tedesco con residenza tedesca.
Ringraziandola porgo cordiali saluti.
Enrico T.
buongiorno sono un cittadino italiano con residenza e domicilio in provincia di Milano. Ho una proposta di lavoro di lavoro nel canton Ticino, ma per poter accettare devo obbligatoriamente fare la residenza lì con tutte le spese che ne seguono dopo. Cosa conviene fare considerando che ho casa su proprietà in Italia con convivente e figlia? doppia residenza? fare solo io la residenza Svizzera e togliermi la residenza italiana? a livello di tasse come devo gestirla? grazie
Buongiorno,
considerato che il Suo centro d’interesse resterà comunque in Italia (data la presenza della Sua famiglia) ci si troverà indubbiamente di fronte ad un conflitto di residenza fiscale che si risolve mediante l’applicazione della Convenzione tra Italia e Svizzera:
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/SVIZZERA_1976-PROT.1978-Testo_G.U._it.pdf
Secondo l’art. 15 della suddetta Convenzione:
“gli stipendi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente (…).
Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili nel primo Stato se:
a) Il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato”.
E quindi Lei, a prescindere dalle formalità anagrafiche sarà tenuto a pagare l’IRPEF nello stato dove soggiorna la maggior parte dell’anno.
Cordiali saluti.
buongiorno, io e da circa 6 mesi che sono in svizzera, con regolare permesso di soggiorno valido per un anno, la mia intenzione e di rimanere qua in svizzera a lavorare, ho il domicilio solamente per adesso qua in svizzera, in italia non ho nessun bene immobiliare, anche qua in svizzera non ho nessun bene immobiliare, non sono ancora iscritto all’EIRE, per riguardo la dichiarazione dei rediti, cioè fiscalmente, come dovrei muovermi..? cosa devo fare?
Buonasera,
la Sua residenza fiscale verrà stabilita sulla base della Convenzione tra Italia e Svizzera, cioè Lei risulterà residente ex art. 4 dove ha avuto l’abitazione permanente per la maggior parte dell’anno (https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/SVIZZERA_1976-PROT.1978-Testo_G.U._it.pdf).
Se Lei avrà redditi da lavoro dipendente le relative imposte dovranno essere pagate in Svizzera.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
Al mio fidanzato è stato proposto un contratto di 6 mesi in un’azienda Svizzera.
Io attualmente lavoro per un’azienda italiana in modalità smart working e mi hanno consentito di continuare a lavorare in questa modalità durante i 6 mesi che vorrei trascorrere in Svizzera con il mio fidanzato.
Ho visto che è possibile soggiornare in Svizzera per un massimo di 90 giorni su 180 giorni, senza dovermi dichiarare alle autorità cantonali. Nel caso volessi stare più di 3 mesi, dovrei richiedere un permesso di soggiorno. E’ possibile richiederne uno in una situazione come la mia? Se sì, quale?
Inoltre, a quale Stato dovrei poi pagare le tasse (Italia, Svizzera o entrambe)? Questo perchè mi è stato detto che se non rimango più di 180 giorni in Svizzera e non sposto la mia residenza, le tasse dovrei pagarle in Italia ma per poter soggiornare più di 3 mesi sembra che io debba obbligatoriamente spostare la mia residenza.
Potete aiutarmi a risolvere questo dubbio?
Vi ringrazio in anticipo.
Buonasera,
per risultare residente fiscalmente in Svizzera dovrà avere in Svizzera la Suo abitazione permanente (ma la Sua abitazione permanente resterà in Italia dove poi tornerà e quindi anche la residenza fiscale).
Secondo l’art. 15 della Convenzione:
“Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; e
b. le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e
c. l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato”.
E quindi Lei pagherà le imposte in Italia se non soggiornerà un periodo superiore a 183 giorni / anno.
Cordiali saluti.
Salve, la contatto in merito a quando in oggetto. Ho ottenuto un contratto a tempo indeterminato in Svizzera. Attualmente sono iscritto all’aire e pago regolarmente affitto mensile.
Mia moglie lavora in Italia con casa di proprietà intestata a lei. Ipotizzando di non soggiornare più di 183 gg annui in italia, sono soggetto a tassazione Italiana?
Buongiorno,
si considerano residenti in Italia “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Le tre condizioni sopra citate sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento (cioè negli anni solari considerati) una persona fisica può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.
La giurisprudenza italiana ha inteso dare particolare rilievo, quale criterio di individuazione della residenza fiscale di una persona fisica, al luogo nel quale sono prioritariamente localizzati gli interessi economici ed affettivi della persona, partendo dalla sfera delle relazioni personali, intese come vincoli familiari.
Per le ragioni di cui sopra potrebbe configurarsi un conflitto di residenza fiscale che si risolve con l’applicazione della Convenzione tra la Svizzera e Italia ed in particolare l’art. 19.
Cordiali saluti.
Buonasera,
sono Federico, avevo chiamato questo pomeriggio per richiedere una vostra consulenza e mi è stato detto di scrivervi. Ho ricevuto una offerta lavorativa da una società Svizzera, lavorerei da Milano ma chiedono di trasferire la residenza in uno dei paesi frontalieri italiani. Volevo chiederle se ai fini fiscali sarei esposto alla doppia tassazione e se è necessaria l’iscrizione all’Aire. Per me non sarebbe un problema spostare la residenza, però ho una casa intestata in Italia al 50 % dove attualmente vivo e ho letto un po di articoli che mi hanno lasciato qualche perplessità sull’argomento. Non vorrei trovarmi in difficoltà al momento della dichiarazione dei redditiIntanto la ringrazio per avermi dato il vostro contatto.
Cordiali saluti.
Buonasera,
le informazioni che ci ha fornito non sono sufficienti, al fine di darLe una precisa risposta.
In ogni caso il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un’attività dipendente dai lavoratori frontalieri è regolato dall’Accordo tra Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine.
Cordiali saluti.
Gentile Avvocata
La contatto per verificare la Sua eventuale disponibilità a fornirmi una consulenza relativa alla mia situazione fiscale e per conoscere le condizioni e i costi di tale servizio.
In estrema sintesi: sono un cittadino italiano residente all’estero (Arabia Saudita) da ormai tre anni e iscritto da subito all’AIRE. Tutta la mia attivita’ lavorativa ha luogo (realmente) in Arabia. Sono un ricercatore e al momento sono impiegato con la qualifica di Research Scientist presso la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST).
Si tratta di un lavoro dipendente a tempo pieno che svolgo presso il campus della predetta Universita’. Risiedo stabilmente nel campus, 80 Km a nord di Jeddah, in un appartamento per il quale pago regolare affitto. Ho un conto bancario saudita e tutti gli aspetti previdenziali del mio lavoro sono pure basati in Arabia.
La mia famiglia tuttavia continua a risiedere in Italia (in una casa NON di proprietà). I costi quotidiani della vita della mia famiglia sono coperti dallo stipendio di mia moglie. Non vi sono mai stati trasferimenti di denaro dall’Arabia verso l’Italia. Sono cointestatrario di una vecchissima utlitaria (2001!), non ho utenze telefoniche. Ho ereditato tuttavia una seconda casa e sono cointestatario con mia moglie di un conto bancario USA che viene regolarmente dichiarato nel quadro RW. Sino ad ora non ho avuto alcun problema con il fisco ma vorrei discutere piu’ in dettaglio questa mia situzione un po’ “borderline”.
In particolare vorrei valutare come comportarmi in sede di dichiarazione dei redditi: cosa fare e, soprattutto, cosa non fare.
In attesa di un Suo riscontro La saluto cordialmente.
Buongiorno, secondo le informazioni de Lei fornite, Lei dovrebbe risultare fiscalmente residente in Arabia Saudita, come previsto dalla Convenzione sulla doppia imposizione tra i due Paesi: https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/ARABIA-SAUDITA_2007-Testo_G.U._ita_en.pdf
Per tale ragione, come previsto dagli artt. 15 e 20 della citata Convenzione, i suoi redditi da lavoro dipendente ricercatore devono essere tassati solo in Arabia Saudita.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
sono a chiedere Vs consulenza in merito alla casistica qui di seguito descritta.
Ho acquistato casa in Italia ad Aprile 2018, usufruendo dei seguenti bonus prima casa:
– IVA agevolata
– ristrutturazione (detrazione 50% in 10 anni)
– risparmio energetico (detrazione 50-65% in 10 anni)
L’abitazione, acquistata come unità singola, è stata divisa in due unità abitative a seguito dei lavori di restauro.
Di ciascuna unità sono comproprietaria io al 50% e il mio compagno al 50%.
Ecco il mio quesito:
Da Ottobre o Novembre 2022 dovrei trasferirmi in Olanda per lavoro.
Dovendo registrare la residenza in Olanda per ottenere il codice fiscale olandese, posso comunque mantenere la residenza anche in Italia per non perdere i benefici dei bonus prima casa?
Sarei soggetta al pagamento delle imposte in entrambi i paesi? In tal caso, come posso fare per evitare la doppia tassazione?
Ringrazio sin d’ora per il Vs aiuto e resto a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
Cordiali saluti.
Buongiorno. Lavoro in modo continuativo in Svizzera dal 16 ottobre 2020; iscritto Aire dal 16/3/2021; mia moglie e mia figlia sono ancora a Roma città dove mi reco all’incirca meno di 60 giorni l’anno considerando un week-end al mese più qualche giorno in più durante le vacanze estive Pasqua e Natale. posseggo un appartamento che ho in affitto di cui pago le tasse in Italia e regolarmente dichiarato al fisco elvetico. vorrei stabilire la residenza fiscale nuovamente in Italia prima del 01/01/2023 per poter rientrare nella normativa per frontalieri prima dell’entrata in vigore dei nuovi accordi tra i due paesi (più che altro in ottica futura). mi dareste un vostro parere?
Buonasera, la residenza fiscale è una situazione di fatto, supera e può prescindere dalle formalità. Viene stabilita sulla base della Convenzione tra l’Italia e Svizzera contro la doppia imposizione. Nonostante ciò, alcuni elementi formali, come l’iscrizione all’anagrafe può essere indicativo soprattutto per il Fisco. Se desidera risultare residente fiscalmente in Italia per il Fisco italiano, nel Suo caso sarebbe sufficiente iscriversi all’anagrafe italiana. Cordiali saluti.
Buongiorno, ho la doppia cittadinanza, Svizzera-Italia (la svizzera acquisita recentemente). Avendo la madre anziana italiana, desidero passare diversi mesi all’anno in Italia ed anche lasciandovi un veicolo immatricolato in Svizzera. Esiste la possibilità di avere una doppia residenza e di scegliere se un veicolo possa essere rimmatricolato in Italia ?
Buonasera,
per quanto riguarda la residenza anagrafica non dovrebbero sorgere dei problemi, se fa attenzione di mantenere la residenza fiscale in Svizzera.
In relazione all’auto deve fare molta attenzione, potrebbero contestare il contrabbando.
Cordiali saluti.
Buonasera,
Sono attualmente residente in Italia dove ho nucleo familiare. A seguito di una proposta lavorativa in Svizzera a Sciaffusa (no frontaliero quindi) mi è chiesto di passare la settimana lavorativa là con rientro nei weekend in Italia, affittando in maniera continuativa un appartamento a mio nome.
Leggevo che è possibile avere doppia residenza: in questo caso che effetto avrebbe sulla copertura sanitaria italiana, e quale influenza sulle tasse?
Facendo riferimento alla Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni dall’art. 4 si dovrebbe capire che rimarrei residente fiscale in Italia perché qui il centro dei miei affetti (e cittadino unicamente Italiano). Allo stesso tempo l’art. 15 dice che l’attività lavorativa dipendente svolta in Svizzera è tassabile solo lì.
Quindi risulterei residente fiscalmente in Italia con assistenza sanitaria italiana ma con domicilio in Svizzera e pagando solo le tasse in Svizzera?
Grazie
Buongiorno,
secondo il comma 2 art. 4 della Convenzione, facendo la scalata quasi fino in fondo, Lei dovrebbe risultare residente fiscalmente in Italia.
Secondo l’art. 15 Conv. invece le imposte sul Suo reddito da lavoro dipendente che svolgerà in Svizzera dovranno essere ivi versate (ma non esclusivamente).
Per tale ragione Italia dovrà riconoscerLe un credito d’imposta per l’imposta pagata in Svizzera.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
Lavoro a Chiasso, sono residente a Como e la mia famiglia (marito e figlia) vive a Milano.
Attualmente risulto quindi “vecchio frontaliere” versando le imposte sul reddito esclusivamente in Svizzera.
In Italia sono proprietario soltanto di un garage, e verso li le relative imposte.
Mi é stato proposto un lavoro a Bellinzona con l’obbligo di spostare li la residenza e prendere il Permesso B.
La famiglia continuera’ a vivere in Italia e andrei a trovarla nei weekend (circa 100 giorni annui).
Saro’ quindi residente fiscale in Svizzera e non assoggettato al pagamenteo dell’IRPEF in Italia?
Grazie
Buonasera,
considerato che il centro dei Suoi interessi vitali continuerà a restare in Italia lo Stato italiano potrebbe ritenerLa residente fiscalmente in Italia. Cordiali saluti.
[…] si indicano i seguenti articoli: DOPPIA RESIDENZA ANAGRAFICA. DOVE SI PAGANO LE IMPOSTE?, RESIDENZA FISCALE ITALIA SVIZZERA, RESIDENZA FISCALE – L’ISCRIZIONE ALL’AIRE NON ESCLUDE LA RESIDENZA FISCALE IN […]
Salve,
volevo sottoporre la mia situazione e chiedere una vostra cortese analisi.
Sono cittadino italiano in procinto di trasferirmi in Svizzera.
Al momento sono convivente con un figlio a carico al 50% di 13 anni.
Una casa a me intestata e una seconda casa a me intestata all’1%.
Premetto che appena arrivato in Svizzera prenderò un appartamento in affitto e residenza svizzera.
La mia domanda è: trasferendosi in Svizzera dove pagherò le tasse?
Rischio la doppia tassazione? Parte in Svizzera e poi la differenza in Italia?
Spero in un vostro riscontro.
Grazie.
Buongiorno,
secondo le informazioni da Lei fornite, Lei trasferirà in Svizzera la propria residenza, ma conserverà in Italia il centro degli interessi vitali.
Per tale ragione si configurerebbe un conflitto positivo di residenza fiscale e quindi una ipotesi di doppia imposizione che si risolve mediante l’applicazione della Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e la Svizzera.
In ogni caso, per potere fornire una risposta è essenziale conoscere la natura e fonte del suo reddito da tassare.
Cordiali saluti.