Il regime fiscale agevolato per i neo residenti: secondo l’art. 24-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), introdotto con la Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono beneficiare di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. L’opzione prevede il pagamento di un’imposta forfettaria di € 100.000,00 per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata, in sostituzione a quanto dovuto secondo la normativa fiscale ordinaria. I familiari a carico del contribuente possono aderire al regime tramite il versamento di ulteriori € 25.000,00 per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione.
CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL REGIME
Possono optare per tale regime tutte le persone fisiche che decidono di spostare la propria residenza fiscale in Italia, a condizione che non siano stati residenti nel Paese per almeno nove degli ultimi dieci anni. L’adesione al regime avviene al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo. È consentito, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’ammissione al regime.
DURATA MASSIMA. MODALITA’ DI PAGAMENTO. CHE ALTRE IMPOSTE INCLUDE.
L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità, ferma restando la possibilità per il contribuente di rinunciarvi in qualsiasi momento, e decade automaticamente in caso di mancato pagamento, parziale o totale, della somma. Il versamento dell’imposta sostitutiva, nella misura di € 100.000,00 (€ 25.000,00 per i familiari), deve essere effettuato in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (30 giugno). Il regime agevolato copre, tra l’altro, l’imposta di successione, con riferimento ai soli beni ubicati in Italia, e i trasferimenti di asset da Paesi terzi. Il beneficiario può altresì decidere di rinunciare all’opzione per redditi e ricavi prodotti in determinati Paesi, per i quali verrà applicata la normativa ordinaria.
IL PROBLEMA DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
Sussiste però il problema della doppia imposizione dei redditi oggetto del presente regime agevolato. Anche la Circolare 17/E del 23 maggio 2017 lascia intendere che nessun credito d’imposta per imposte eventualmente pagate all’estero è ammessa relativamente ai redditi assoggettati alla presente imposizione sostitutiva in Italia. L’interessato deve, quindi, al momento della scelta dell’opzione mettere in conto la disapplicazione dell’art. 4 co. 1 ultimo periodo delle Convenzioni contro le doppie imposizione redatte sulla base del modello OCSE. Lo Stato Italiano a riguardo non può offrire garanzie se non quello di informare lo Stato di provenienza in relazione al trasferimento delle residenza e nel fornire a quest’ultimo un argomento secondo cui, a suo dire, l’imposta sostitutiva forfettaria sarebbe sufficiente a ritenere soddisfatto il requisito convenzionale di residenza nello stato Italiano per i neo-residenti, poiché “la totalità dei loro redditi sconta imposte in Italia salvo il caso in cui le singole convenzioni, di volta in volta applicabili, dispongano diversamente”.
Si indicano quali argomenti correlati: DOPPIA RESIDENZA – DOVE SI PAGANO LE IMPOSTE?, DOMICILIO FISCALE E RESIDENZA FISCALE (CHE DIFFERENZA C’E’?), RESIDENZA FISCALE – L’ISCRIZIONE ALL’AIRE NON ESCLUDE LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA.
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