Reato di oltraggio a pubblico ufficiale – è previsto dall’art. 341-bis codice penale, secondo cui:
“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni…”.
Da quanto sopra, si evince che per poter ritenere integrata il reato di oltraggio al pubblico ufficiale si devono evidenziare 3 elementi necessari:
- la qualifica di pubblico ufficiale e la conseguente, offesa recata all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale nel momento in cui quest’ultimo sta ponendo in essere un atto del suo ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzione;
- la presenza di più persone estranee ai soggetti con la sopra richiamata qualifica di p.u.;
- l’oggetto della tutela penale, nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale, che è dato dal prestigio della pubblica amministrazione e non quello della persona del pubblico ufficiale.
Secondo l’art. 57 del codice di procedura penale: ”rivestono la qualifica di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale di competenza le guardie delle province e dei comuni, quando sono in servizio”.
L’art. 357 c. p., poi, dispone che: “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
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LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE
Le funzioni di polizia municipale trovano fondamento principalmente nella legge quadro 65/86, nell’art. 12 del codice della strada e nell’art. 57 del codice di procedura penale. La legge quadro sulla polizia municipale all’art. 5 elenca infatti le funzioni svolte dagli addetti al servizio di polizia municipale limitandole al solo ambito territoriale di appartenenza. Il comma 2 dell’art. 57 del codice di procedura penale, innovando rispetto alla citata legge quadro inserisce le guardie delle provincie e dei comuni tra i soggetti a competenza generale limitando la funzione solo a “quando sono in servizio”. Nel caso di cui si è occupato lo Studio, il vigile urbano, era stato inviato presso il Giudice di Pace di Pavia al fine di rappresentare l’Amministrazione comunale per quella determinata udienza.Nel momento in cui rappresentava il Comune in udienza (a nulla rilevando che in quella occasione si trovava in divisa o meno), infatti, rivestiva sicuramente la qualifica di “pubblico ufficiale”.
Quid iuris: terminata l’udienza e nel tratto di strada del ritorno nel proprio territorio, il vigile urbano rivestiva sempre tale qualifica? A parere dello scrivente avvocato, il vigile urbano non solo non si trovava “nell’ambito territoriale di competenza”, ma non si trovava più nemmeno “in servizio” avendo terminato di svolgere la propria funzione di rappresentanza. Il vigile, nel caso concreto, dunque, non poteva rivestire (fuori dall’udienza), la qualifica di “pubblico ufficiale”, per il che, il reato di cui all’art. 341-bis c.p., per questo motivo, non poteva sussistere.
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IL VIGILE NON PONEVA IN ESSERE UN ATTO DEL SUO UFFICIO
In ogni caso, nella assurda ipotesi, se si volesse comunque attribuire al vigile la qualifica di Pubblico Ufficiale anche fuori dall’udienza, quest’ultimo non si trovava in un momento in cui stava ponendo in essere un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzione (peraltro già terminato).
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LE OFFESE A CHI ERANO RIVOLTE?
Non solo, ma è necessario evidenziare un altro elemento particolarmente importante che rende il reato di oltraggio del tutto insussistente. Le presunte “offese”, infatti, erano chiaramente dirette alla persona del vigile e non certamente al Pubblico Ufficiale, nel momento in cui stava svolgendo un atto del suo ufficio, quindi, il reato di cui all’art. 341-bis c.p. non poteva e non può comunque giuridicamente reggere anche per quest’ulteriore motivo.
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LA PRESENZA DI PIU’ PERSONE
Per potersi configurare il suddetto reato è necessario che le offese vengano pronunciate alla presenza di “più persone”. Secondo giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., sez. VI, 11 novembre 2014, n. 49544; Cass. Pen., sez. I, 27 settembre 2013, n. 42900), infatti, il requisito del verificarsi dei fatti al cospetto di più persone, viene interpretata, come percezione dell’offesa di più persone e non come mera presenza fisica di più persone. Senza la quale percezione, cioè, senza che vengano udite le parole offensive di più persone, non si può configurare il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale. Nel caso in esame, il Pubblico Ufficiale e la persona imputata risultano essere stati sempre soli e mai in compagnia anche in maniera temporanea di altre persone che abbiano potuto percepire le possibili e presunte offese.
Pratiche dello Studio Legale Augeri – 2017
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