Reati tributari e pene accessorie: i reati tributari sono regolati dal D. Lgs. del 10 marzo 2000, n. 74, riformato dal D. Lgs. del 24 settembre 2015, n. 158, in vigore dal 22 ottobre 2015.
PENE ACCESSORIE
Come previsto all’art. 12 del suddetto D. Lgs., la condanna per delitti tributari comporta altresì:
- l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
- l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
- l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
- l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria;
- la pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 del codice penale;
- la condanna per taluno dei delitti previsti dagli artt. 2, 3 e 8 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) comporta altresì l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli artt. 2, comma 3, e 8, comma 3 (nel caso in cui l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni e nel caso in cui l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta);
- Per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili) del presente decreto, la pena non potrà essere sospesa nei casi in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari;
- l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.
CONFISCA
Come previsto dall’art. 12-bis, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale (patteggiamento) per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La confisca non opera per quella parte delle somme per la quale il contribuente effettua il versamento all’erario (applicabile anche in caso di sequestro). Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.
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