Cosa fare se la Pubblica Amministrazione non paga (o ritarda a pagare) il proprio debito? Secondo il D. Lgs n. 192/2012, il quale recepisce la direttiva comunitaria 2011/7/UE, la Pubblica Amministrazione deve ottemperare al pagamento dei propri creditori, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, nel termine di 30 giorni, mentre gli enti legati al servizio sanitario nazionale entro 60 giorni, pena la sanzione degli interessi di mora, oltre il tasso BCE, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza prevista.
Per cui una volta inviata la fattura elettronica, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) l’ente pubblico, ha 15 giorni a disposizione, dalla ricevuta di consegna, per trasmettere al creditore la notifica di accettazione o di rifiuto della fattura. Tali notifiche però, non sono obbligatorie per le PA, per cui il loro mancato invio non comporta particolari conseguenze (è opportuno quindi verificare lo stato – accettate o respinte – delle fatture, sulla piattaforma di certificazione dei crediti. In ogni caso, il termine di pagamento della fattura PA parte dalla data riportata dalla ricevuta di consegna rilasciata dal SdI. Ciò significa che se la PA non paga entro 30 giorni (o 60 in caso di debiti relativi al SSN), contro la stessa sarà possibile promuovere delle azioni giudiziali, con riconoscimento anche degli interessi di mora.
Secondo un’indagine condotta dall’ANCE, infatti, nei primi 6 mesi del 2017, circa il 79% delle imprese di costruzioni, ha registrato dei ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione ed a causa dei detti ritardi, metà di queste imprese, si è trovata costretta a ridurre i propri investimenti, 1/3 ha dovuto effettuare dei significanti licenziamenti e, non in ultimo, circa 20.000 hanno fallito.
COSA SI PUO’ FARE SE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON PAGA IL PROPRIO DEBITO?
1. RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO:
I professionisti e le imprese che vantano un credito commerciale nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni possono richiedere la certificazione del credito. Una volta certificato il credito è possibile:
- attendere il pagamento della somma da parte della PA entro la data indicata nella certificazione;
- effettuarne la cessione (anche parziale) o chiederne un’anticipazione presso banche o intermediari finanziari abilitati ad un determinato tasso di sconto;
- compensare la somma (anche parzialmente) presso l’Agenzia delle Entrate;
- adire il giudice civile al fine di ottenere un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) sulla base del quale agire esecutivamente o mediante il giudizio di ottemperanza.
2. ADIRE IL GIUDICE AL FINE DI EMETTERE UN TITOLO ESECUTIVO:
Non sussistono differenze dovute alla qualità pubblica o privata del soggetto debitore al fine della formazione del titolo esecutivo. Infatti, è possibile, con l’assistenza di un avvocato, richiedere al giudice la condanna della PA al pagamento di quanto dovuto, oltre gli interessi di mora, mediante l’emissione di un decreto ingiuntivo o, quando non sussistono i presupposti, di una sentenza.
3. ESEGUIRE IL TITOLO ESECUTIVO MEDIANTE PIGNORAMENTO:
Sin dal 1979 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio che, a seguito di sentenza di condanna al pagamento della PA da parte del giudice amministrativo o del giudice ordinario, il pagamento del debito è un atto dovuto, rispetto al quale la PA manca di potere discrezionale, con la conseguenza che, in caso di inerzia, la situazione del creditore integra un diritto soggettivo tutelabile dinanzi al giudice ordinario attraverso l’esecuzione forzata per espropriazione. Risulta però sottratto all’esecuzione forzata una parte del patrimonio pubblico, attribuendo al Giudice dell’Esecuzione il potere di rilevarla officiosamente.
L’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni è prevista dalla L. 28/2/1997, n. 30, modif. art. 147, L. 23/12/2000, n. 388 e succ. art. 44, c. 3 D.L. 30/9/2003, n. 269, conv. L. 24/11/2003, n. 326 e si applica anche agli enti locali ed agli enti sanitari. La norma – comma 1 – ritarda i tempi dei pagamenti da parte della PA dei titoli esecutivi giudiziari, impedendo l’azione esecutiva per 120 gg dalla notifica del titolo esecutivo. Il decorso del termine dilatorio dei 120 gg costituisce dal punto di vista sistematico una condizione di efficacia del titolo esecutivo e di procedibilità dell’esecuzione. La violazione del termine è rilevabile d’ufficio. Il decorso del termine oltre a condizione di procedibilità, è condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza rende nullo il precetto intempestivamente intimato.
4. ESEGUIRE IL TITOLO ESECUTIVO MEDIANTE GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA:
Prima di poter agire in sede di ottemperanza al fine di eseguire i decreti ingiuntivi e le sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, è necessario provvedere alla notifica all’amministrazione del titolo da azionare, in forma esecutiva, e attendere il passare di 120 giorni dalla notifica, senza che senza che la P. A. abbia adempiuto. Nel caso in cui la P. A. non intenda eseguire il giudicato è previsto il ricorso al giudizio per ottemperanza avanti il giudice amministrativo. Il giudice amministrativo, nel giudizio di ottemperanza, si sostituisce direttamente o attraverso un Commissario da esso eventualmente nominato (c.d. Commissario ad acta), agli organi amministrativi inadempienti al fine di provvedere al pagamemento.
Italia è tutt’ora maglia nera in Europa per i tempi di pagamento nei confronti delle imprese fornitrici e per questo motivo già dal mese di febbraio scorso, la Commissione UE ha riattivato, dopo 2 anni di stand by, la procedura d’infrazione per i ritardi con cui gli enti pubblici pagano le fatture alle imprese. Entro la fine di aprile 2017, l’Italia, avrebbe dovuto rispondere alla richiesta di parere motivato, decidendo di mettersi al pari con i pagamenti, infatti, rischia il deferimento alla Corte di giustizia UE. Per tale ragione è consigliabile agire contro la PA al fine di recuperare i propri crediti ed evitare le gravi conseguenze.
Buongiorno abbiamo problemi con alcune fatture PA come dovremmo certificarci ?
Grazie dell attenzione.
Subranni Roberta
Con le amministrazioni pubbliche italiane è tempo perso in quanto la legislazione italiana le tutela senza tutelare i diritti dei privati.
Senza dubbio la P.A. ha una corsia preferenziale in tutto e le tempistiche nell’agire contro la P.A. sono asimmetriche, ma con un pò pazienza si può ottenere tutto!
Buongiorno Avvocato,
la mia PA non pagante purtroppo è uno dei tribunali italiani.
Sono 90 giorni che la mia fattura elettronica pende insoluta e l’ufficio della
contabilità mi risponde ormai da 1 mese e messo che “a breve sarà pagata”. Cosa posso fare?
Un decreto ingiuntivo contro un tribunale si può fare? Aggiungo solo che sono un CTU del suddetto
tribunale.
Cordiali saluti
Buonasera, Le suggerisco di richiedere la formula esecutiva sul decreto di liquidazione. In questi casi di regola pagano subito, al fine di evitare esecuzione o ottemperanza. Se ciò non avvenisse procede realmente esecutivamente o con il giudizio di ottemperanza. Cordiali saluti.
Egrego avvocato, sono un impresa di costruzioni che lavori per gli Enti Pubblici, ho firmato un contratto d’appalto nel quale è indicato che i pagamenti sono regolati dal Dlg 192/2012, con una clausula così descritta: L’Appaltatore si impegna sin d’ora a non richiedere nessuna
anticipazione finanziaria a carico dell’Amministrazione Comunale a valere su Bilancio Comunale, nelle more
dell’erogazione delle somme dovute da parte della Regione Campania”.
I lavori sono terminati da quasi un anno ed io quale impresa esecutrice non ho ricevuto ad oggi il saldo.
Ora mi chiedo: la Regione mai invierà i fondi ed io mai verrò liquidata? In questo caso non siamo di fronte ad una clausola vessatoria? Come posso difendermi?
La ringrazio per il supporto legale!
Buongiorno, presumo che vi sia stato il collaudo finale dei lavori ed il rispetto di tutti gli adempimenti richiesti da parte dell’appaltatore, di cui avrei bisogno di prenderne visione. Inoltre, per darLe una risposta ancora più chiara e precisa avrei bisogno di visionare il contratto d’appalto, con tutta la documentazione posta alla base del contratto, ove si possa dedurre che siano stati rispettati i termini contrattuali. Attendo quindi la suddetta documentazione per dirLe come sarebbe necessario procedere. Saluti Avv. Di Domenico
Egregio avvocato, mia madre e suo fratello, proprietari di un terreno espropriato dal Comune e concesso ad una cooperativa edilizia per la costruzione di abitazioni circa 30 anni fa hanno adito le vie legali per il risarcimento. Ebbene arrivati in Cassazione dopo molti anni sono stati riconosciuti come vincitori e il Comune condannato a pagare il risarcimento e gli interessi maturati. A questo punto il Comune ha dichiarato il dissesto e i miei parenti già da 5 anni sono ancora in attesa di sapere se verrà pagato quanto spetta, in quanto ufficialmente questa PA non sarebbe al momento in possesso di liquidità. È un caso che rientra nella questione del presente articolo o no? I miei parenti sono seguiti da un legale ma ho il dubbio che questi non abbia adempiuto ai provvedimenti adeguatamente o non li abbia seguito con costanza e attenzione. Cosa mi consiglia?
buongiorno avvocato,ho fornito per diversi anni quotidiani e riviste alla locale ASL,ora questo servizio è terminato e ho inviato fattura per avere quanto mi spetta,purtroppo all’inizio non stipulammo alcun contratto, fu un servizio fatto con un accordo verbale,ora pare che non vogliano pagare,cosa mi consiglia di fare.l’unica documentazione che ho io sono gli elenchi di consegna dei giornali firmati quotidianamente dall’ economo dell’Asl.vi ringrazio anticipatamente e vi saluto.
Luigi
Vorrei sapere come annullare 3 decreti ingiuntivi fatti
dall asl latina sempre con le stesse cartelle nonostante non mi abbia pagato nessun pagamento anni 2021 e 2022 che avr
ebbero dovuto chiudere il primo già 2021.
Per giunta il 3 decreto è arrivato dopo che per pec l’agenzia delle entrate mi aveva notificato la chiusura dei primi 2.
Nonostante ripetute pec agli uffici competenti delle ASL tutto tace.
Salve Avvocato ho eseguito un lavoro per conto di una PA finito il lavoro e fatta la consegna ufficiale ho emesso regolare fattura ad aprile 2022 ad aprile dello stesso anno, la fattura mi e’ stata liquidata il 21 Dicembre 2022, ho fatto richiesta attraverso il mio legale per il pagamento degli interessi moratori ma il comune non mi risponde nemmeno, ho mandato una pec per conto della mia impresa per la seconda volta, ma ancora senza risposta, mi puo’ dare un consiglio su cosa fare in questi casi? la ringrazio per il suo cortese interessamento e colgo l’occasione per porgerle cordiali saluti.
Buonasera,
Le consiglio di promuovere azione giudiziale.
Cordiali saluti.
Egregio Avvocato ho letto quanto Lei precisa.
Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) non mi ha corrisposto oltre € 15000 per tre
prestazioni R.U.P. nell’arco temporale 2002 -2009.
Per il primo mi hanno corrisposto meno della metà del totale.
Per il secondo ed il terzo hanno liquidato le competenze con il conteggio all’1,5% e la
contemporanea detrazione delle quote Inpdap ed Irap come previsto dalla Legge finanziaria
350 del dicembre2003
Il Giudice del Lavoro ha sentenziato che la competenza era della Corte dei Conti. Se non
ho capito male la competenza, invece, è del Giudice del lavoro e che occorreva la richiesta di
un decreto ingiuntivo e basta.
Egr. Sig. Bonavita,
Le chiederei la cortesia di inoltrarci via mail la sentenza, al fine di comprendere meglio la questione o se detta sentenza impone dei limiti.
Cordiali saluti.
Le chiedo scusa. La ringrazio per l’attenzione che vorrà dare al mio messaggio.
Purtroppo ho seri problemi di salute (una malattia rara, almeno, dal 2006). Preciso che la Legge 350 del 2003
prevedeva le detrazioni ma il conteggi doveva essere effettuato al 2% e non all’1,5%.
Cordiali saluti