Le fotocopie degli avvisi di ricevimento costituiscono prova dell’avvenuta notifica della cartella? Accade spesso che al contribuente vengano notificati intimazioni di pagamento, avvisi di fermo amministrativo, avvisi di iscrizione di ipoteca, etc.., sulla base di cartelle di pagamento mai (regolarmente) notificate. Per tale ragione, tutti gli atti successivi (prodromici), come peraltro anche la cartella stessa, sono da considerarsi nulli. Infatti, il contribuente, impugnava gli atti prodromici per omessa notifica delle cartelle. Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) produceva in giudizio delle copie fotostatiche di alcuni avvisi di ricevimento della notifica delle relative cartelle. Il contribuente disconosceva tempestivamente la conformità delle suddette fotocopie all’originale, pertanto, Equitalia aveva l’onere di produrre gli originali, ma ciò non è avvenuto, conseguentemente la notifica veniva dichiarata non provata.
Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5077/2017 – Presidente: DI AMATO SERGIO – Relatore: GRECO ANTONIO – Data pubblicazione: 28/02/2017
FATTO
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, invocando sei motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha confermato la legittimità della cartella di pagamento di somme dovute per IRPEF per il 1995 e 1996, relative a due avvisi di accertamento notificati il 14 novembre 2001 e non impugnati, che però il ricorrente assume invece di non aver mai ricevuto. Il giudice d’appello ha ritenuto valida e regolare la notifica dei due avvisi di accertamento, effettuata presso il domicilio del contribuente a mani della zia dichiaratasi convivente, e cioè a persona qualificatasi come “persona di famiglia“, la cui convivenza non occasionale con il destinatario andava immediatamente dedotta dalla sua presenza in quel luogo, salvo prova contraria.
PROVA DELL’AVVENUTA NOTIFICA DELLA CARTELLA – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il quinto motivo, denunciando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., premesso che l’Agenzia delle entrate aveva prodotto le copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relative agli avvisi di accertamento – atti prodromici rispetto alla cartella di pagamento impugnata – che esso contribuente aveva ritualmente e ma tempestivamente disconosciuto, eccependo al contempo la mancata notifica e la mancanza di qualsiasi prova dell’avvenuta notifica degli avvisi di accertamento, lamenta sia stata omessa qualsiasi decisione su tale eccezione, con ciò integrando un error in procedendo per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e io pronunciato, ed assume che la copia fotostatica degli avvisi di ricevimento non fornirebbe la prova dell’avvenuta notifica degli atti in caso di disconoscimento e contestazioni di controparte, essendo nel caso di specie solo l’avviso di ricevimento l’unica prova dell’avvenuta notifica, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890, in combinato disposto con l’art. 2719 cod. civ.
Con il sesto motivo assume che l’omessa decisione sull’eccezione, formulata in entrambi i gradi, di mancata produzione degli avvisi di accertamento alla base della cartella impugnata, integrerebbe error in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, e che alla luce dell’art. 2697 cod. civ., in caso di mancata produzione degli avvisi di accertamento, l’amministrazione non fornirebbe la prova della propria pretesa impositiva.
Il quinto motivo veniva dichiarato fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “l’art. 2719 cod. civ. esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entranti i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde” (Cass. n. 13425 del 2014, n.19680 del 2008, n. 1525 del 2004).
Nella specie il contribuente in primo grado, dopo la produzione da parte dell’ufficio di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione degli avvisi di accertamento sulla cui base la cartella di pagamento era stata emessa, con la memoria del 12 aprile 2005 ha disconosciuto la conformità all’originale delle dette copie fotostatiche, e così ha fatto con la memoria di costituzione in appello, trascritta nel ricorso per cassazione in parte qua; l’amministrazione, sulla quale incombeva l’onere di produrre gli originali, dal canto suo non ha provveduto all’incombente, sicché la notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata – che il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto – non è stata provata.
Il quinto motivo del ricorso veniva anche esso conseguentemente accolto, con assorbimento degli altri motivi, compresa ogni questione concernente la convivenza con il contribuente della consegnataria degli avvisi di accertamento, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
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