Ordinanza n. 12715/2016 della Suprema Corte di Cassazione – Presidente: Iacobellis Marcello – Relatore: Cigna Mario – Data pubblicazione: 20/06/2016
Prescrizione sanzioni ed interessi fiscali: l’ordinanza n. 12715/2016 della Corte di Cassazione conferma l’ormai consolidato orientamento, secondo cui, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile (sentenza passata in giudicato), l’obbligazione tributaria principale (IRPEF, IRAP, IVA …) e quella accessoria relativa alle sanzioni ed interessi, non hanno carattere unitario. Il termine di prescrizione per interessi e sanzione è, quindi, di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d. lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, mentre per l’obbligazione principale (IRPEF, IRAP, IVA …) è decennale.
FATTO
Il contribuente ricorreva, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello proposto da Equitalia ed in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato legittimo l’impugnato avviso di
pagamento (notificato il 27-4-2012), relativo a cartella (notificata il 30-7-2002) avente ad oggetto tributi erariali, sanzioni ed interessi relativi all’anno 1995. La CTR, in particolare, dopo avere precisato che con il ricorso introduttivo il contribuente aveva eccepito l’intervenuta prescrizione quinquennale limitatamente agli importi per sanzioni ed interessi e che la CTP aveva accolto detta eccezione, ha evidenziato che il termine di prescrizione entro il quale si può far valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle
sanzioni non può che essere di tipo unitario (nel caso di specie, concernente cartelle esattoriali originate da crediti erariali, dieci anni). Equitalia Sud si costituiva al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. Il contribuente presenta anche memoria ex art. 380-bis cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo veniva dichiarato fondato, con assorbimento degli altri. Come affermato da Cass. sez. unite 25790/2009 e ribadito da numerose pronunce successive “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”. Nel caso di specie, ove la definitività della sanzione non discende da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, è da ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui al cit. art. 20.
In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (è pacifico il decorso del termine quinquennale di prescrizione), decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, cpc, va accolto il ricorso introduttivo per sanzioni ed interessi.
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