Pignoramento e fallimento. Ove penda all’atto della apertura della procedura concorsuale una procedura esecutiva, il curatore, ex art. 107 l. fall., si sostituisce (di diritto) al creditore istante, che perde ogni potere di impulso. Non è l’ordinanza di assegnazione che cristallizza i diritti della massa nei confronti del debitor debitoris, bensì l’avvio della procedura espropriativa in epoca precedente l’apertura del concorso.

Il subentro del curatore comporta l’estensione di questi effetti conservativi in favore della massa, trasformando l’esecuzione da individuale in collettiva (assorbimento nel fallimento delle azioni esecutive individuali). Tra questi effetti va ascritto «quello dell’indisponibilità (dunque perdurante) degli stessi beni, derivante dal pignoramento”.

Cassazione tributaria – sentenza n. 21256/2024 del 30.7.2024 (Presidente Bruschetta, Cons. rel. D’Aquino) (Scarica PDF):

PIGNORAMENTO E FALLIMENTO. FATTI DI CAUSA.

Il Fallimento ha impugnato un decreto di compensazione di un credito IVA, emesso a seguito di richiesta di rimborso di una eccedenza. Agenzia delle entrate aveva opposto un controcredito risultante da tre cartelle di pagamento, oggetto di ammissione allo stato passivo.

Il Fallimento ha dedotto che l’originaria eccedenza d’imposta, formatasi prima della dichiarazione del fallimento, era stata oggetto di pignoramento con ordinanza del 21.6.2012 ed assegnata ai creditori della procedura e quindi non compensabili con crediti vantati dall’Ufficio.

PIGNORAMENTO E FALLIMENTO. LA DECISIONE DELLA CORTE.

La Corte osservava che gli effetti della sentenza di fallimento si verificano per il fallito dalla data della pronuncia della dichiarazione di fallimento, conseguentemente l’ordinanza di assegnazione pronunciata dopo la dichiarazione di fallimento, è inopponibile alla procedura concorsuale. Pertanto, anche l’accordo transattivo tra curatore e creditori della procedura espropriativa non ha rilevanza.

Ove penda all’atto della apertura della procedura concorsuale una procedura esecutiva, il curatore, ex art. 107 l. fall., si sostituisce (di diritto) al creditore istante, che perde ogni potere di impulso. Non è l’ordinanza di assegnazione che cristallizza i diritti della massa nei confronti del debitor debitoris, bensì l’avvio della procedura espropriativa in epoca precedente l’apertura del concorso.

Il subentro del curatore comporta l’estensione di questi effetti conservativi in favore della massa, trasformando l’esecuzione da individuale in collettiva (assorbimento nel fallimento delle azioni esecutive individuali). Tra questi effetti va ascritto «quello dell’indisponibilità (dunque perdurante) degli stessi beni, derivante dal pignoramento”.

Da tali premesse deve dedursi che l’indisponibilità del credito pignorato si apprezza in relazione alla non opponibilità degli atti dispositivi o depauperativi del bene pignorato con decorrenza non dall’apertura della procedura concorsuale, bensì dalla precedente apertura della procedura esecutiva individuale. Inoltre, il subentro ipso iure nella procedura pendente consente la celebrazione della fase distributiva (distribuzione del ricavato) all’interno della procedura concorsuale (piani di riparto) a favore di tutti i creditori.

Configurare l’indisponibilità del credito in tali termini significa affermare che il curatore agisce non come successore del fallito, ma come rappresentante della massa, al solo fine di rendere inopponibile le eccezioni di compensazione.

Nella specie, è accertato che crediti e debiti sono sorti entrambi in epoca anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento. L’Ufficio ha, pertanto, legittimamente opposto alla curatela del fallimento il proprio controcredito ex art. 56 l. fall.

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