NOTIFICHE NULLE SANATE. LE NOTIFICHE NULLE DELLE CARTELLE SI SANANO MEDIANTE LA PROPOSIZIONE DI ISTANZA DI RATEAZIONE?
Secondo la sentenza n. 1601/2020 (R.G. n. 5218/2019) della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 8, del 15.9.2020, depositata in data 29.9.2020 (Duchi Nino Presidente e Relatore), le istanze di rateizzazione sanerebbero i vizi di notifica (le notifiche nulle) delle cartelle esattoriali.
La sez. 8 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano afferma, infatti: “la proposizione delle istanze di rateizzazione ha sanato le eventuali e non provate irregolarità delle notifiche”.
NOTIFICHE NULLE SANATE. MA È EFFETTIVAMENTE COSÌ? LE NOTIFICHE NULLE VENGONO SANATE MEDIANTE LA PROPOSIZIONE DELLE ISTANZE DI RATEAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE? NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE HA RICHIESTO LA RATEAZIONE DEI DEBITI FISCALI NON POTRÀ PIÙ ECCEPIRE LA NULLITÀ DELLE NOTIFICHE DELLE RELATIVE CARTELLE?
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, probabilmente, con la suddetta frase, ha inteso fare riferimento alla sanabilità dei vizi di notifica per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.. La suddetta “affermazione” risulta però del tutto errata, priva di fondamento giuridico e logico, la Corte di legittimità si è pronunciata, infatti, sempre e solo in senso contrario.
Risulta effettivamente ammissibile la sanatoria della notifica della cartella, ex art. 156, comma 3, c.p.c., ma solo ed esclusivamente con riferimento al conseguimento dello scopo dell’atto tributario, di portare a conoscenza del contribuente i termini della pretesa erariale, consentendogli l’esercizio del diritto di difesa. Ciò potrebbe verificarsi solamente nel caso in cui il contribuente proponesse tempestiva impugnazione della cartella, sollevando eccezioni di merito e rendendo palese la conoscenza (anche se non giuridica, ma) effettiva del contenuto dell’atto impugnato (v. Sez. U, n. 14916 del 20/07/2016; v. anche, in termini specifici, Cass. n. 21865 del 28/10/2016, Cass. n. 6678 del 15/03/2017).
Non può, di certo, considerarsi sanata la notifica mediante la proposizione di istanze di rateizzazione che hanno, naturalmente e spesso, l’unica finalità di impedire o sospendere, anche se temporaneamente, le azioni cautelari e/o esecutive promosse dall’A. F. e salvare il patrimonio del contribuente. Mediante la richiesta di rateizzazione il contribuente non dimostra – perché in realtà ciò non accade – di avere preso effettiva e/o giuridica e tempestiva conoscenza del contenuto dell’atto (degli estremi della pretesa tributaria e delle relative motivazioni).
Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità (ex multis Cass. Ord. n. 3088/2019 del 1.2.2019), infatti:
“(…) il mero pagamento parziale di un importo iscritto a ruolo non costituisce un indice univoco dell’avvenuta e tempestiva conoscenza della cartella esattoriale ad esso relativo, ed è pertanto inidoneo a determinare la sanatoria di eventuali vizi di notifica della stessa per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.”
Inoltre, secondo l’Ordinanza della Cassazione n. 29820/2018 del 19.11.2018:
“Né è ipotizzabile la sanatoria della invalidità della notifica della cartella alla stregua dell’art. 156 c.p.c. Ed infatti, la nullità della notificazione dell’atto impositivo è sanata, a norma dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può ritenersi solo in presenza della tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato, e non certo dalla impugnazione di un atto diverso che trovi nella definitività del primo solo il suo presupposto (cfr. Cass. n. 1238/2014, Cass. n. 5057/2015)”.
Secondo Ordinanza della Cassazione n. 8245/2019 del 22.3.2019:
“Ciò perché il principio di sanatoria degli atti nulli, per raggiungimento dello scopo, non può essere applicato nell’ipotesi in cui dalla notifica dell’atto soggetto ad impugnazione decorra un termine perentorio ed il ricorso sia intempestivo, posto che la notifica irrituale non dà certezza del decorso dei termini per il notificato (a nulla rilevando la conoscenza acquisita ex post dalla copia depositata dal notificante). La mancanza del requisito legale opera oggettivamente ed il notificato non ha l’onere di dedurre di aver subito alcun pregiudizio, derivando la nullità insanabile dalla mancanza di uno dei requisiti della fattispecie previsti dalla legge» (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5691 del 07/03/2017, in motivazione § 1, che richiama anche Cass. n. 17688 del 29/08/2011 e n. n. 16578 del 25/11/2002; conf. a Cass., Sez. L, Sentenza n. 398 del 13/01/2012, Rv. 620204)”.
È piuttosto chiaro e consolidato l’orientamento della Cassazione, secondo cui, l’unico modo di sanare le notifiche delle cartelle, ex art. 156 comma 3 c.p.c., è la proposizione tempestiva di impugnazione avverso la stessa cartella e non rileva nemmeno la tempestiva impugnazione dell’atto conseguenziale:
“Ciò posto, deve ritenersi comunque manifestamente fondato il secondo motivo, con il quale il ricorrente – denunciando falsa applicazione e/o violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. in tema di sanatoria dell’atto per asserito raggiungimento dello scopo – censura la statuizione della CTR che, come autonoma ratio decidendi, pur rilevando il difetto di collegamento del luogo ove era stata effettuata la notifica presso il quale il destinatario non aveva più la propria residenza, come riscontrabile dall’ufficiale postale notificatore attraverso la mera verifica delle risultanze anagrafiche, ha affermato che «la notificazione seppure più tardivamente avrebbe raggiunto il suo scopo».
In effetti la sanatoria della nullità della notifica dell’atto tributario, che è certamente possibile nei limiti precisati dalle sezioni Unite di questa Corte (Cass. sez. unite 5 ottobre 2004, n. 19854) ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c. in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto, è riferibile al caso in cui la proposizione del ricorso investa solo l’atto notificato e non già gli atti presupposti (cfr. Cass. sez. 5, 12 luglio 2006, n. 15849, e, in modo pertinente richiamate da parte ricorrente, Cass. sez. 5, 5 maggio 2011, n. 9873, in fattispecie relativa ad impugnazione di cartella di pagamento, in occasione della quale si era fatto valere unicamente il vizio dell’omessa notifica del previo avviso di accertamento, e Cass. sez. 518 settembre 2009, n. 20098).
Si è osservato come l’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, ultimo periodo, nel prevedere che “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”, rimette al contribuente la scelta se limitarsi a far valere il vizio del procedimento o impugnare nel merito la pretesa tributaria.
Nella fattispecie in esame è la stessa sentenza impugnata che dà atto che il contribuente si è limitato ad opporre il vizio relativo alla notifica della cartella di pagamento, della quale ha potuto prendere visione quindi solo nel corso del giudizio intrapreso a seguito della notifica del conseguente preavviso di iscrizione ipotecaria, donde l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata nella parte in cui ha desunto la sanatoria della nullità della notifica della cartella di pagamento per effetto dell’impugnazione del preavviso d’iscrizione ipotecaria quale atto ad essa conseguente (Ordinanza Cassazione n. 26313/2016 del 20.12.2016).
Notifiche nulle sanate. È quindi incontrovertibile che la nullità della notifica delle cartelle è sanabile solo ed esclusivamente mediante tempestiva proposizione di impugnazione avverso la cartella stessa – dalla quale impugnazione risulti che il contribuente abbia avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa!!!
(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente)
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