Notifica da PEC non censita nei pubblici registri. È nulla se non permette di svolgere compiutamente la difesa.
Cassazione tributaria – sentenza n. 564/2024 dell’08/01/2024 (Presidente Biagio Virgilio, Cons. rel. Filippo D’Aquino).
NOTIFICA DA PEC NON CENSITA. RAGIONI DELLA DECISIONE DELLA CORTE.
In tema di notificazione a mezzo PEC, l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979).
La soccombenza non può essere invocata in capo all’appellante in assenza di costituzione della parte appellata. La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., Sez. III, 14 marzo 2023, n. 7361).
Si ritiene, quindi, che le notifiche effettuate da PEC non censite non siano sic et simpliciter né nulle e né valide. La tempestiva impugnazione dell’atto notificato in questa maniera dovrà ritenersi prova della effettiva difesa. Mentre, per invocare la nullità delle citate notifiche, a seguito della notifica dell’atto conseguente, è necessario dedurre motivi per cui la difesa non è stata possibile rispetto all’atto presupposto.
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Studio Legale Kòsa – Musacchio a Milano
Questa interpretazione è una forzatura, perché non è una novità che ci siano tentativi di truffe anche tramite PEC con allegati contenenti virus. Pertanto il destinatario prima di aprire una PEC dovrebbe prudentemente verificarne la fonte e questo può essere fatto consultando i Pubblici Registri. Quindi in assenza di presenza della PEC nei Pubblici Registri se pur con con nome utente agenziariscossione@.., il destinatario per cautelarsi da frodi può decidere di non aprire gli allegati e quindi non venire a conoscenza di quanto contestato. Ovvio che in tale circostanza non si può affermare che il destinatario abbia potuto svolgere le proprie difese e questo proprio per un inadempimento dell’Agente della Riscossione che non ha inserito la PEC nei Pubblici Registri. Tanto è che se pur tardivamente e dopo numerosi ricorsi, si è provveduto ad inserire nei Pubblici Registri, tutte le PEC dell’Agenzia della Riscossione di ogni Regione. A conferma che il problema c’era.