Notifica da PEC non censita nei pubblici registri. È nulla se non permette di svolgere compiutamente la difesa.
Cassazione tributaria – sentenza n. 564/2024 dell’08/01/2024 (Presidente Biagio Virgilio, Cons. rel. Filippo D’Aquino).
NOTIFICA DA PEC NON CENSITA. RAGIONI DELLA DECISIONE DELLA CORTE.
In tema di notificazione a mezzo PEC, l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979).
La soccombenza non può essere invocata in capo all’appellante in assenza di costituzione della parte appellata. La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., Sez. III, 14 marzo 2023, n. 7361).
Si ritiene, quindi, che le notifiche effettuate da PEC non censite non siano sic et simpliciter né nulle e né valide. La tempestiva impugnazione dell’atto notificato in questa maniera dovrà ritenersi prova della effettiva difesa. Mentre, per invocare la nullità delle citate notifiche, a seguito della notifica dell’atto conseguente, è necessario dedurre motivi per cui la difesa non è stata possibile rispetto all’atto presupposto.
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