Ordinanza n. 15902/2017 della Suprema Corte di Cassazione – Presidente: Iacobellis Marcello – Relatore: Crucitti Roberta – Data pubblicazione: 26/06/2017

Notifica cartella: con la suddetta ordinanza la Suprema Corte conferma che, è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica di una cartella (o altro atto impositivo) in caso di temporanea assenza del destinatario (o per mancanza, inidoneità o assenza di persone idonee a ricevere la notifica), che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti nell’art. 140 cpc, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.

FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte del contribuente di cartella di pagamento portante IRPEF, IRAP ed IVA 2004, l’Agenzia delle entrate ricorreva, con unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Sicilia, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado, rilevando la mancanza della prova dell’avvenuta consegna del plico raccomandato al contribuente.

In particolare, il Giudice di appello ha così argomentato la decisione: “manca la prova dell’avvenuta consegna del plico raccomandato al contribuente, oltre a difettare sulla relata ogni elemento relativo allo svolgimento delle attività poste in essere dal portalettere/messo notificatore e le condizioni relative al destinatario”. Il contribuente non resisteva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso – rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 8 della legge n.890 del 1992, 20 della legge 8 maggio 1998, n. 146 nonché dell’art.26, terzo comma, del d.p.r. 602/73 – si deduceva l’errore commesso dal Giudice di appello nell’avere ritenuto la notificazione irregolare. In particolare, secondo la prospettazione difensiva: l’Ufficio aveva fornito la prova dell’avvenuta consegna del plico contenente l’avviso di deposito presso l’Ufficio Postale del plico raccomandato spedito dall’Ufficio, a mezzo della documentazione spedita dall’Ufficio postale nella quale si dà atto sia che il portalettere abbia lasciato l’avviso, sia che della comunicazione del deposito con raccomandata a mezzo CAD.

Inoltre, secondo il ricorrente, appareva legittimamente effettuata anche la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto dalla documentazione esibita dall’Agente della riscossione risulta che l’affissione è stata eseguita il 27 e 28 novembre 2008, come da attestazione del segretario generale del Comune di Marsala e che al contribuente ne sia stato dato avviso con lettera raccomandata A.R., anch’essa non potuta notificare.

Così sinteticamente riassunte le argomentazioni svolte in ricorso, la Suprema Corte osservava che sono attinenti all’oggetto del contendere solo quelle da ultime riportate in quanto, per come si evince dalla sentenza impugnata, la notificazione ritenuta irregolare dalla C.T.R. era quella della cartella di pagamento, mentre non sembrava che abbia costituito oggetto del giudizio anche la notificazione del prodromico avviso di accertamento.

Ciò posto, il ricorso veniva dichiarato inammissibile. Ed invero, lo è, nella parte in cui si deduce la violazione della legge n. 890/1982, siccome inconducente, per quanto sopra detto, rispetto al decisum, ma è, anche, inammissibile nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 26, comma terzo, del d.p.r. 602/73.

Ed invero, in materia di notificazione di cartella questa Corte è ferma nel ritenere che “nell’ipotesi in cui una cartella esattoriale venga notificata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e quindi con deposito presso la Casa Comunale, affissione dell’avviso alla porta del destinatario e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività dell’impugnazione della detta cartella il dies a quo della decorrenza del termine deve essere individuato nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata(Sez. 5, n. 14316 del 28/06/2011).

Si è altresì statuito (Cass. n. 25079 del 26/11/2014) che “in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo l’ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura “trasferito” sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario)“.