IL MODELLO SANZIONATORIO TRIBUTARIO

La violazione di obblighi tributari determina l’irrogazione di sanzioni tributarie, le quali, di solito, hanno natura amministrativa, ma possono configurare anche fattispecie penali. Il modello sanzionatorio tributario è ispirato al sistema sanzionatorio penalistico, pertanto:

  • viene presa nel debito conto l’elemento soggettivo (la colpa e il dolo);
  • viene ridimensionata la responsabilità solidale, mettendo in evidenza atteggiamenti e responsabilità dei singoli contribuenti;
  • le persone giuridiche (società, etc…) responsabili di violazioni fiscali sono chiamate a garantire il pagamento dell’obbligazione tributaria, ma l’illecito viene imputato alle singole persone dei legali rappresentanti;
  • le sanzioni sugli illeciti del de cuius non si trasmettono agli eredi, i quali non sono colpevoli delle violazioni commesse dall’ex proprietario del patrimonio trasmesso in eredità.

Il sistema sanzionatorio amministrativo è disciplinato dai decreti legislativi nn. 71, 72 e 73 del 1997 e prevede la possibilità dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni accessorie. Le sanzioni pecuniarie consistono nel pagamento di una somma di denaro improduttiva di interessi ed è inflitta a chi abbia commesso la violazione delle norme tributarie da solo o in concorso con altre persone. Essa può essere determinata in misura fissa o tra un limite minimo e un limite massimo. Le sanzioni accessorie complementari sono:

  • l’interdizione del responsabile della carica di amministratore, sindaco o revisore nelle società di capitali;
  • la limitazione alla partecipazione alle pubbliche gare;
  • l’interdizione al conseguimento di licenze ed autorizzazioni amministrative;
  • la sospensione sino a sei mesi dall’esecizio di lavoro autonomo.
Secondo il principio di legalità pieno ex D. Lgs. 472/1997:
  1. solo la legge può comminare sanzioni e non l’Autorità amministrativa – principio di legalità;
  2. deve trattarsi di una legge entrata in vigore prima della violazione da parte del singolo – divieto di retroattività;
  3. solo la legge deve prevedere sia l’entità delle sanzioni che le singole fattispecie sanzionabili – principio della tassatività della previsione sanzionatoria.
Al fine di poter comminare sanzioni tributarie devono ricorrere due elementi:
  1. uno oggettivo: la violazione di una norma tributaria;
  2. uno soggettivo: 
    1. l’imputabilità – chi commette l’azione deve essere capace d’intendere e di volere;
    2. la colpevolezza – chi ha commesso l’illecito deve aver agito con comportamento doloso o quantomeno negligente.
LE SANZIONI TRIBUTARIE NON SONO DOVUTE SE …

In ossequio al principio della tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente sancito dall’art. 10 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), cui si ispira anche l’art. 16 del D. Lgs. 74/2000 in materia di sanzioni penali, le sanzioni tributarie, ex art. 6 del D. Lgs. 472/1997, non sono dovute:

  1. in caso di errore di fatto – che si verifica quando il contribuente ritiene di aver tenuto un comportamento diverso da quello vietato dalla norma sanzionatoria;
  2. in caso di forza maggiore – si concretizza nel caso in cui il contribuente è costretto a commettere l’illecito tributario a causa di un evento imprevisto ed imprevedibile;
  3. in caso di incertezza dovuta alla scarsa chiarezza di norme o indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e il pagamento – si ha obbiettiva incertezza quando le norme risultano di complessa formulazione tale da consentire diverse interpretazioni e da non consentire, in un preciso momento, l’individuazione certa di un determinato significato;
  4. quando il mancato pagamento del tributo da parte del contribuente, del sostituto o del responsabile di imposta, per fatto denunciato all’Autorità giudiziaria ed attribuibile, è dovuto in via esclusiva, a terzi (es. molti si sono trovati ad evadere perché truffati dai propri consulenti);
  5. in caso di ignoranza inevitabile della legge tributaria (sentenza Corte Cost. n. 364/1988) – riconosce l’impossibilità da parte del contribuente comune (dotato di normale capacità e diligenza) di tenersi costantemente informato sulla copiosa massa di provvedimenti prodotti dal nostro ordinamento tributario con cadenza anche quotidiana, in relazione a regole meramente formali;
  6. quando le rilevazioni contabili sono state effettuate rispettando la continuità dei valori di bilancio e i criteri contabili;
  7. quando le valutazioni sono state effettuate in ossequio a corretti criteri di stima;
  8. quando le violazioni che, che pur derivando da stime imprecise, presentano uno scostamento inferiore al 5%;
  9. quando le violazioni non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile.

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