Ipoteca fiscale e fondo patrimoniale. Circa l’iscrivibilità dell’ipoteca fiscale su beni oggetto di fondo patrimoniale la giurisprudenza ha affermato che “l’ipoteca può essere iscritta su beni conferiti in un fondo patrimoniale, anche per debiti di natura fiscale, ma a condizione che essi siano inerenti ai bisogni della famiglia” e che il debito sia stato contratto prima della costituzione del fondo, avendo riguardo all’annualità dell’imposta e non alla data di notifica della cartella di pagamento.

Sul punto (ipoteca fiscale e fondo patrimoniale) ricordiamo che:

“La costituzione del fondo patrimoniale non è opponibile all’Amministrazione finanziaria la quale è ammessa ad iscrivere ipoteca ex artt. 76 e 77, D.P.R. n. 602/1973 né il giudice tributario è facoltizzato a surrogarsi al tribunale del luogo nel quale sono ubicati gli immobili gravati ex art. 2884 c.c. ai fini dell’ordine di cancellazione nei confronti del conservatore dei registri immobiliari” (Commiss. Trib. Prov. Veneto Treviso Sez. III, 11/12/2008, n. 94. Conforme Commiss. Trib. Prov. Veneto Treviso Sez. II, 22/12/2008, n. 112);

“La costituzione del fondo patrimoniale non è opponibile all’Amministrazione finanziaria la quale è ammessa ad iscrivere ipoteca ex artt. 76 e 77, D.P.R. n. 602/1973 in quanto non trattasi di atto esecutivo bensì misura di natura cautelare alla quale non osta il disposto dell’art. 170 c.c. particolarmente laddove il mero consenso dei coniugi consenta di alienare, ipotecare o dare in pegno i beni” (Commiss. Trib. Prov. Toscana Pisa Sez. VI, 18/03/2009, n. 74).

Sul punto anche il Tribunale di Milano ha più volte statuito che: “L’art. 170 c.c. impedisce l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, ma non impedisce l’iscrizione di ipoteca giudiziale” (Trib. Milano Sez. IV, 28/09/2005; C.T. e altri c/ B.P.U.S. e altri); “I beni costituiti in fondo patrimoniale sono suscettibili di essere oggetto di ipoteca” (Trib. Milano Sez. IV, 14/02/2005; B.C.F. e altri c/ Banca Popolare Commercio e Industria).

Sulla scorta della giurisprudenza di merito citata presupposto per impugnare l’iscrizione ipotecaria su fondo patrimoniale è che il debito sia stato contratto prima della costituzione del fondo, avendo riguardo all’annualità dell’imposta e non alla data di notifica della cartella di pagamento e che esso non sia inerente ai bisogni familiari.

Anche la Suprema Corte con la sentenza n. 5385/2013 è intervenuta sul punto statuendo che “l’art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602. Ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell’ipotesi contraria – il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca – sicchè, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenere illegittima – nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità” (Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 5 marzo 2013, n. 5385).

Con le ultime sentenze la Suprema Corte ha, quindi, chiarito che l’ipoteca può essere iscritta su beni conferiti in un fondo patrimoniale, anche per debiti di natura fiscale, ma a condizione che essi siano inerenti ai bisogni della famiglia; in caso contrario ipoteca deve considerarsi inammissibile solo nel caso in cui questa derivi da debiti insorti per scopi estranei ai bisogni della famigliare ed il contribuente sia di ciò consapevole (n. 3600/16 e n.1652/16).

Spetterà al contribuente in giudizio dimostrare che il debito contratto con il fisco è estraneo ai bisogni familiari ovvero che lo stesso è stato contratto prima della costituzione del fondo patrimoniale dimostrando così la sua buona fede.

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(Studio Legale Kòsa MusacchioClick AvvocatoAvvocato del contribuente)