Ipoteca fiscale, pignoramento fiscale – quando sono illegittimi? Il Fisco, prima di iscrivere ipoteca fiscale sull’immobile del debitore o procedere con il pignoramento, deve necessariamente rispettare alcuni limiti stabiliti dalla legge…


IPOTECA FISCALE E PIGNORAMENTO FISCALE. L’ITER PER LA PROCEDURA D’ISCRIZIONE D’IPOTECA FISCALE E PIGNORAMENTO FISCALE

Dopo la notifica della cartella, il Fisco deve attendere 60 giorni per verificare se il contribuente intende pagare bonariamente o meno. Successivamente ed alla scadenza dei suddetti 60 giorni, se il contribuente non ha provveduto al pagamento, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Agenzia delle Entrate Riscossione attiva le procedure previste dalla legge per riscuotere il credito degli enti che le hanno affidato l’incarico di recuperare le somme (fermo, ipoteca, pignoramento).


IPOTECA FISCALE E PIGNORAMENTO FISCALE. IPOTECA SOLO PER IMPORTI SUPERIORI A € 20.000,00

L’ipoteca può essere iscritta, solo per debiti non inferiori a 20 mila € (importo indicato nella cartella), su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione procede (consigliabile pagare una parte della morosità per far scendere l’importo complessivo del debito sotto i 20 mila € e quindi evitare l’ipoteca).

Prima di iscrivere ipoteca, AER è tenuta a notificare il preavviso di ipoteca al debitore, con il quale quest’ultimo viene invitato a pagare le somme dovute entro 30 giorni. L’iscrizione dell’ipoteca fatta da AER non è valida senza la notifica del suddetto preavviso (Corte di Cassazione – Ordinanza n 2879/16 del 12/02). Trascorso tale termine senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla Conservatoria competente. La cancellazione dell’ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito.


IPOTECA FISCALE E PIGNORAMENTO FISCALE. PIGNORAMENTO SOLO PER IMPORTI SUPERIORI A € 120.000,00

Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione – e se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge – trascorsi 6 mesi dall’ipoteca, AER potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile. L’iscrizione dell’ipoteca è un passo obbligatorio e forzato per poter poi procedere al pignoramento e mettere all’asta la casa. Tuttavia, perché ciò avvenga, il debito deve essere superiore a 120.000 €. Dunque, per esempio, in caso di morosità di 50.000 €, AER può solo iscrivere ipoteca, ma lì si deve fermare, non potendo proseguire con l’esecuzione forzata. Resta salvo che, qualora a mettere in vendita l’immobile sia un altro creditore (per es. la banca), AER potrebbe partecipare alla distribuzione del ricavato.

AER può iscrivere ipoteca sulla prima casa del debitore, ma se questa è anche l’unico immobile del debitore medesimo, non è di lusso (al catasto A/8 e A/9), è destinata ad uso abitativo ed in essa il contribuente vi ha fissato la propria residenza, all’ipoteca non può seguire il pignoramento, anche se il valore del debito supera 120.000 €. Tuttavia, secondo la CTP di Lecce sent. n. 478 dell’11.02.2016, non si può iscrivere ipoteca su un bene il cui valore sia notevolmente superiore a quello dell’ipoteca. Per esempio, se il Fisco vanta un debito di 20.000 € e iscrive ipoteca per 40.000 € su un bene che, invece, vale 1 milione di €, l’ipoteca può essere annullata dal giudice per manifesta sproporzione e violazione del codice deontologico. Il contribuente, quindi, ha la possibilità di impugnare la relativa iscrizione anche per la notevole sproporzione.

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(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).