INCIDENTE STRADALE E DANNO MORALE – IL DANNO MORALE È SEMPRE RISARCIBILE – ANCHE AFFIDANDOSI A CRITERI PRESUNTIVI

Cassazione Civile Ordinanza n. 21970/2020 – Presidente: Armano Uliana – Relatore: Moscarini Anna – Data pubblicazione: 12.10.2020

Incidente stradale e danno morale. Il danno morale subito a seguito di incidente stradale deve essere risarcito anche in mancanza di allegazioni e specifiche prove idonee a giustificare la personalizzazione, affidandosi a criteri presuntivi, in quanto detta voce di danno non è ricompresa mai nel danno biologico e va liquidata autonomamente.

FATTO

A seguito di un incidente stradale veniva instaurato un giudizio al fine dell’accertamento della responsabilità e conseguente condanna del responsabile al risarcimento del danno. Il danneggiato, ritenendo errata ed ingiusta la sentenza della Corte di merito, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l’omesso riconoscimento del danno morale che, ad avviso del ricorrente, doveva essere garantito anche in difetto di allegazioni e prove specifiche idonee a giustificare una personalizzazione del risarcimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo sollevato dal ricorrente e conseguentemente lo accoglieva. La sentenza ometteva qualunque richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private, il quale, recependo, anche nelle ulteriori modifiche, la giurisprudenza consolidata di questa Corte esclude che si possa omettere il calcolo del danno morale o non patrimoniale in quanto detta voce di danno non è ricompresa mai nel danno biologico e va liquidata autonomamente non solo in forza di quanto espressamente stabilito sul piano normativo dall’art. 5, lettera C del d.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 ed ora 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo infatti tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell’individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana (Cass., 3, n. 22585 del 3/10/2013).

Stante la piena autonomia del danno morale rispetto al biologico il giudice avrebbe dovuto esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass., 3, n. 11212 del 24/4/2019; Cass., 6-3, n. 1640 del 24/1/2020).

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