Imposta di registro su sentenza (decadenza e prescrizione): l’Agenzia delle Entrate decade dal diritto di richiedere le somme relative all’imposta di registro su una sentenza (o altro atto dell’autorità giudiziaria) se non richiede il pagamento nel termine di 5 anni dal giorno in cui doveva essere richiesta la registrazione della sentenza. La registrazione deve avvenire da parte dei cancellieri e/o segretari entro 5 giorni dalla pubblicazione della sentenza.

Nel caso in cui il Fisco notifica avviso di liquidazione nei suddetti 5 anni e detto avviso non viene impugnato nei termini di legge, il diritto della amministrazione finanziaria di riscuotere le somme si prescrive in 10 anni. In relazione invece al rimborso dell’imposta di registro, il contribuente deve presentare richiesta entro 3 anni dal giorno del pagamento o dalla nascita del diritto alla restituzione, pena la decadenza.

Secondo l’art. 37, comma 1 del DPR n. 131/1986 sono soggetti all’imposta di registro i seguenti atti della autorità giudiziaria:
  1. gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio;
  2. i decreti ingiuntivi esecutivi;
  3. i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;
  4. le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere.

I suddetti atti sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. Alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato. La nullità o l’annullabilità dell’atto non dispensa dall’obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.

Secondo l’art. 54 comma 5 del suddetto DPR: “Quando la registrazione deve essere eseguita d’ufficio (anche nel caso degli atti degli organi giurisdizionali) a norma dell’art. 15, l’ufficio del registro notifica (nei modi stabiliti nel comma 3 dell’art. 52) apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell’imposta … Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare”. Le parti in caso – a prescindere della soccombenza – sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta all’Erario (salvo il diritto di rivalsa). Se l’imposta viene pagata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione si applica una soprattassa pari al venti per cento dell’imposta stessa.

DECADENZA DALL’AZIONE DEL FISCO

Secondo l’art. 76, comma 1, del D.P.R. n.131/86 “L’imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell’art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articoli 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell’art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d’ufficio. L’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all’articolo 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale”.

Il comma 4 prevede che “La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l’imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione”.

DECADENZA DALL’AZIONE DEL CONTRIBUENTE

Secondo il comma 1 dell’art. 77 del citato DPR: “Il rimborso dell’imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione”.

PRESCRIZIONE DELL’IMPOSTA

Secondo l’art. 78 “Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni“. Nel caso in cui, quindi, veniva notificato avviso di liquidazione e quest’ultimo non veniva impugnato nei termini di legge (60 gg dalla notifica) il provvedimento è divenuto immutabile e la pretesa erariale inoppugnabile. In questo caso verrà applicata la prescrizione decennale.

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