Esecuzione del singolo condomino: l’Ordinanza n. 8150 del 29 marzo 2017 della Suprema Corte di Cassazione conferma l’orientamento costante, secondo cui il Condominio è soggetto distinto dai condomini, pertanto l’amministratore non ha la rappresentanza dei singoli condomini e conseguentemente non è legittimato a ricevere la notificazione di atti con effetti immediatamente riconducibili ai condomini. Per tale ragione la notifica del titolo esecutivo, nel caso in cui si voglia eseguire contro il singolo condomino, deve essere notificato a quest’ultimo e non al Condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24276/2014. Detta sentenza, secondo la Suprema Corte, si è consapevolmente discostata dai principi di diritto già affermati dalla stessa, con sentenza n. 1289 del 2012 e con ordinanza n. 23693/2011, non massimate, ai quali riteneva invece debba essere data continuità.
Denunciando violazione dell’articolo 479 c.p.c., e articolo 654 c.p.c., comma 2, nonché vizi di motivazione, la ricorrente affermava che – qualora si voglia agire esecutivamente nei confronti di un singolo condomino in forza di decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Condominio occorre che il titolo esecutivo sia notificato al condomino esecutato, essendo il principio di cui all’articolo 654 cit., secondo comma, secondo il quale ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto ingiuntivo, applicabile solo nei confronti dell’ingiunto.
Il Condominio, infatti, è soggetto distinto da ognuno dei singoli condomini, ancorché si tratti di soggetto non dotato di autonomia patrimoniale perfetta, e l’articolo 654, comma 2, è da ritenere applicabile solo al soggetto nei confronti del quale il decreto ingiuntivo sia stato emesso ed al quale sia stato ritualmente notificato. Qualora il creditore intenda far valere la responsabilità patrimoniale di un soggetto diverso dall’ingiunto – pur se in ipotesi responsabile dei debiti di lui – a cui il titolo esecutivo non sia stato mai notificato, la norma dell’articolo 654, comma 2, è da ritenere inapplicabile, dovendosi sempre riconoscere al soggetto passivo dell’esecuzione il diritto di avere notizia e piena cognizione della natura del titolo in forza del quale si procede nei suoi confronti.
Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l’amministratore abbia la rappresentanza dei singoli condomini ed, in quanto tale, sia legittimato a ricevere la notificazione di atti con effetti immediatamente riconducibili ai condomini.
In caso di titolo esecutivo giudiziale, formatosi nei confronti dell’ente di gestione condominiale in persona dell’amministratore e azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato pro quota, la notifica del precetto al singolo condomino, ex articolo 479 c.p.c., non può prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del titolo emesso nei confronti dell’ente di gestione.
Se infatti una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell’ipotesi di cui all’articolo 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, e’ necessaria qualora si intenda agire contro il singolo condomino, non indicato nell’ingiunzione ma responsabile pro quota della obbligazione a carico del condominio. Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual e’ il titolo ex articolo 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l’esecuzione, ma anche di adempiere l’obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall’articolo 480 c.p.c..
Il ricorso veniva pertanto accolto e veniva dichiarata la nullità del relativo precetto.
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