LA RESIDENZA FISCALE

Doppia residenza. In caso di doppia (o molteplici) residenza anagrafica dove si pagano le imposte? L’individuazione della residenza fiscale di un contribuente è essenziale, considerato che il soggetto fiscalmente residente in Italia ha l’obbligo di fare tassare nel nostro Paese i redditi che ha realizzato ovunque nel mondo (in base al principio del “world wide taxation”), mentre il soggetto non residente deve sottoporre a tassazione in Italia solo i redditi che ha prodotto nel nostro territorio.

Ma nel caso in cui il contribuente risulta residente sia in Italia che in altro / altri paesi i suoi redditi dove verranno tassati? Al fine di evitare la doppia imposizione gli Stati hanno sottoscritto unConvenzione contro la doppia imposizione (sulla base del Modello OCSE), stabilendo degli specifici criteri per la determinazione del paese in cui dovrà avvenire l’imposizione.

LA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE. COME VIENE DETERMINATA LA RESIDENZA FISCALE?

La residenza fiscale delle persone fisiche in Italia viene determinata secondo l’art. 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il quale stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta:

  1. sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente,
  2. hanno la residenza o
  3. il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile.

Le condizioni di cui sopra sono tra loro alternative, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato ai fini fiscali residente in Italia. I soggetti che trasferiscono la propria residenza in paesi aventi una fiscalità agevolata, secondo il co. 2-bis dell’art. 2 TUIR, sono considerati dal legislatore in via presuntiva come fiscalmente residenti in Italia, salvo che effettivamente dimostrino la loro effettiva residenza nel paese estero.

LA RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE IN DUE O PIU’ PAESI. DOPPIA RESIDENZA (O PIÙ RESIDENZE)

Il contribuente, abitante all’estero e magari iscritto anche nell’anagrafe del comune estero, se conserva la propria iscrizione anche nell’anagrafe della popolazione residente, viene presunto residente fiscalmente in Italia. Inoltre, secondo le norme tributarie in vigore nell’altro Stato, il contribuente potrebbe essere considerato residente fiscalmente in quel paese. Come viene stabilito in questo caso l’effettiva residenza fiscale? Al fine di risolvere il conflitto di residenza (in caso di doppia residenza o più residenze) si applicano le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Tali trattati internazionali si ispirano, principalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE.
Un ulteriore modello di riferimento, è quello elaborato in ambito ONU.

COME SI RISOLVE IL CONFLITTO DI RESIDENZA (IN CASO DI DOPPIA RESIDENZA O PIÙ RESIDENZE)?

Secondo l’art. 4 del Modello di convenzione OCSE, che prevede criteri particolari (“Tie Breaker Rules” – Regole di Spareggio), una persona fisica residente in due Stati contraenti è considerata residente dello Stato contraente:

  1. criterio: dove ha una abitazione permanente. Se ha una abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  2. criterio: se non si può determinare lo Stato nel quale ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la persona non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
  3. criterio: se soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
  4. criterio: se ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Al fine di evitare il conflitto di residenza e la presunzione di residenza fiscale italiana è necessario cancellarsi dalle liste della popolazione residente ed iscriversi nella lista della popolazione residente all’estero (A.I.R.E.). Tale condizione non è comunque sufficiente per essere considerato un soggetto fiscalmente residente all’estero.

Per approfondire si indicano i seguenti articoli: RESIDENZA FISCALE ITALIA SVIZZERA, RESIDENZA FISCALE – L’ISCRIZIONE ALL’AIRE NON ESCLUDE LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA, ESTEROVESTIZIONE DELLE SOCIETÀ. COME EVITARE E COME DIFENDERSI IN CASO DI ACCERTAMENTO?

(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).