DOPPIA IMPOSIZIONE. PRECLUSIONE E DECADENZA DAL DIRITTO DI RIMBORSO.
L’adesione della società al condono preclude il diritto dei soci al rimborso?
Se il diritto al rimborso scaturisce da una ipotesi di doppia imposizione (e non da un errore di compilazione) quale è il termine decadenziale da applicare e da quale momento decorre?
La domanda di rimborso formulata prima della definitività dell’accertamento potrebbe comporta l’infondatezza della domanda o l’improcedibilità o inammissibilità dell’azione /domanda?
Doppia imposizione. Ai suddetti quesiti risponde la Cassazione tributaria – sentenza n. 35042/2023 del 14.12.2023 (Pres. Bruschetta, Cons. Rel. D’Aquino).
L’adesione al condono da parte della società non determina l’impossibilità per i soci, soggetti diversi che non hanno aderito al condono, di chiedere il rimborso delle imposte asseritamente versate in eccesso.
Se il diritto al rimborso scaturisce da un fatto successivo al versamento dell’imposta (per es. un accertamento e non da un errore dichiarativo) appare distonico ritenere che la decorrenza del termine di decadenza sia legato al versamento operato in rapporto agli originari obblighi dichiarativi. Per tale ragione, è necessario applicare, non direttamente, ma per analogia iuris, l’art. 2935 c.c.. Una istanza di rimborso deve ritenersi quindi tempestiva se effettuata, nel rispetto della norma generale dell’art. 21, comma 2, d. lgs. 546/1992, entro il termine di due anni dalla definitività dell’accertamento.
La precocità della domanda rispetto al momento di definitività dell’accertamento dalla quale essa dipende, potrebbe comportare una declaratoria di infondatezza nel merito della domanda di rimborso, per incertezza dei relativi presupposti, non una sanzione di improcedibilità o inammissibilità. In ogni caso la valutazione della sussistenza del diritto fatto valere deve essere compiuta al momento della decisione e non al momento della domanda.
Articoli correlati: RIMBORSO IVA. PRESCRIZIONE DECENNALE., ESENZIONE IMU. NON OPERA IL CRITERIO ANALOGICO E L’INTERPRETAZIONE ESTENSIVA., EVASIONE IVA. ILLEGITTIME LE SUPPOSIZIONI O PRESUNZIONI., FALSA P. IVA – LAVORO AUTONOMO O LAVORO SUBORDINATO?
LEAVE A REPLY