DONAZIONI INTERNAZIONALI. QUALE SARÀ IL TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE ALLE DONAZIONI INTERNAZIONALI (PER ES. QUANDO O IL DONANTE O IL BENEFICIARIO RISULTA RESIDENTE FISCALMENTE ALL’ESTERO)? IL DENARO DONATO QUANDO DOVRÀ ESSERE SOTTOPOSTO A TASSAZIONE IN ITALIA?

L’arricchimento a titolo di donazione o di successione ereditaria costituisce secondo la legislazione tributaria, di quasi tutti i Paesi, un presupposto d’imposta. Ai sensi dell’art. 2, comma 47 decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, veniva reintrodotta, dopo alcuni anni di sospensione, anche in Italia l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del Testo Unico del 31/10/1990 n. 346 (TUS).

Il dubbio sulla normativa tributaria da applicare in caso di donazioni sorge quando uno dei soggetti (donante o beneficiario) non risulta residente fiscalmente in Italia o quando il bene donato si trova in Italia ed i suddetti due soggetti risiedono all’estero (donazioni internazionali). Inoltre, sulla base di quali criteri si stabilisce esistente o meno in Italia una somma di denaro? In quali casi devono essere versate le imposte in Italia ed in quali cosi no?

RISPOSTA ALL’INTERPELLO N. 310/2019:

L’obbligo fiscale nelle suddette situazioni può essere precisamente illustrato ripercorrendo l’iter logico della risposta all’interpello n. 310/2019 dell’Agenzia delle Entrate. I criteri di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni sono dettati dall’art. 2 del TUS, secondo cui:

“L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.

In applicazione di tale disposizione, dunque, se il donante non risulta residente in Italia al momento della donazione, rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta, solo i beni e diritti presenti sul territorio nazionale (secondo il c.d. principio della territorialità).

DONAZIONI INTERNAZIONALI DI DENARO:

Alla luce del suddetto quadro normativo, al fine di verificare se l’atto di donazione con bonifico da parte di un donante residente all’estero sia da assoggettare o meno a tassazione in Italia, occorre esaminare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato quale bene “esistente” nel territorio dello Stato.

Al riguardo, il comma 3 del sopracitato art. 2 del TUS, pone una presunzione di esistenza nel territorio dello Stato, tra l’altro, in relazione ai “e) crediti, cambiali, vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato”.

Considerato che il denaro (da trasferire in tale caso mediante bonifico bancario) non risulta tra i beni che, ai sensi del citato comma 3, si presumono “esistenti” nel territorio dello Stato, si ritiene utile far riferimento alla disciplina dettata per le altre tipologie di beni, previste dalla citata lettera e), che presentano caratteristiche sostanzialmente analoghe al denaro.

Sul punto, si può quindi far riferimento all’assegno di ogni specie che si presume esistente nel territorio dello Stato “se l’emittente è residente nello Stato”.

Pertanto, per presumere l’esistenza nel territorio dello Stato del bene denaro, occorre, quale elemento di collegamento con lo Stato italiano, la residenza in Italia del soggetto emittente (l’assegno) con il quale si trasferisce la disponibilità del denaro a favore del beneficiario dell’atto di donazione. In assenza di tale condizione, detto bene non si considera esistente nel territorio dello Stato e, dunque, il relativo atto di donazione da parte del donante residente all’estero, non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.

Per le suesposte considerazioni, nella fattispecie di cui al citato interpello, si ritiene che il denaro, oggetto della donazione tramite bonifico, non sia da presumere quale bene esistente nel territorio dello Stato, nel presupposto che, come affermato nell’istanza ed ivi acriticamente assunto, il donante è residente all’estero.

Di conseguenza, non essendo detto atto soggetto ad imposta di donazione per mancanza del presupposto di territorialità, non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso dell’atto di donazione formato all’estero.

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