AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E’ OBBLIGATA A DIFENDERSI IN GIUDIZIO CON I PROPRI DIPENDENTI O PUO’ FARLO ANCHE MEDIANTE AVVOCATI ESTERNI?
Sentenza n. 451/03/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Savona – pronunciata in data 11.9.2018 e depositata in data 11.12.2018
Difesa agenzia delle entrate riscossione con avvocato esterno:
Con il D.L. 193/2016 veniva disposto lo scioglimento di Equitalia e l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione in ambito nazionale sono state attribuite al nuovo ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate Riscossione”, il quale è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione.
Equitalia era una società privata (anche se partecipata da enti pubblici), pertanto, in giudizio si difendeva mediante avvocati del libero foro. A seguito della suddetta trasformazione Equitalia è diventata un ente pubblico e secondo l’art. 11 comma 2 del D. Lgs. n. 156/2015 “l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate […] e riscossione nei cui confronti è proposto un ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata […]” (ndr. con i propri dipendenti) e quindi non più mediante avvocati del libero foro.
Nonostante ciò, ancora, nella maggior parte delle cause, Agenzia delle Entrate Riscossione si difende con avvocati esterni del libero foro. E’ da considerarsi legittimo questo tipo di difesa (rappresentanza)? O sono nulli tutti gli atti processuali svolti dall’ente difeso dall’avvocato esterno? Secondo la recentissima sentenza n. 451/03/2018 della Commissione Tributaria di Savona, per il motivo di cui sopra, gli atti processuali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, difesa da avvocato esterno, devono essere dichiarati inammissibili / inesistenti e pertanto, in mancanza totale di difesa da parte dell’agente per la riscossione, il ricorso del contribuente deve essere accolto.
Estratto dalla sentenza n. 451/03/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Savona – pronunciata in data 11.9.2018 e depositata in data 11.12.2018 sulla difesa agenzia delle entrate riscossione con avvocato esterno:
“Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con il patrocinio di un difensore esterno all’Amministrazione e a tale riguardo la Commissione deve constatare che tale forma di costituzione risulta inammissibile. Infatti, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 546/92, nella nuovo formulazione in vigore dell’1.1.2016, l’agente della riscossione deve stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata e non per il tramite di un procuratore speciale o generale, in quanto tale facoltà è riconosciuta solo alle parti diversi dagli enti impositori e dell’agenzia di riscossione. Ne consegue che le difese e allegazioni dell’Agenzia non possono essere prese in considerazione in forza di una costituzione da ritenersi mancante”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“Ritiene la Commissione che il ricorso debba essere accolto in quanto in difetto di valida costituzione dell’Ufficio, paiono corrette le argomentazioni della ricorrente in ordine al difetto di notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria e la mancata ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale delle cartelle esattoriali impugnate non essendo sufficiente la sola spedizione, fatti che conducono alla nullità della comunicazione ipotecaria e delle cartelle impugnate. Le spese di lite seguono la soccombenza”.
Causa tributaria introdotta dagli Avv.ti Margherita Kòsa e Francesco Musacchio.
Con la recentissima e successiva Ordinanza n. 28741/2018 della Suprema Corte veniva altresì stabilito che il nuovo ente potesse anche avvalersi di avvocati del libero foro, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 dell’art. 1 D.l. 193/16, conv. in L. 225/16, e secondo i parametri selettivi di affidamento di cui al d. lgs. 50/16 (Codice dei contratti pubblici).
Inoltre, nella suddetta Ordinanza n. 28741/2018 della Suprema Corte si legge: “Appurato che il giudizio pendente alla data di estinzione della ‘parte processuale’ Equitalia può ciò nondimeno proseguire – senza interruzione e senza necessità di costituzione del nuovo ente – fino all’emanazione di una sentenza destinata a produrre effetti diretti nei confronti di quest’ultimo, è da ritenere che anche il mandato difensivo originariamente attribuito da Equitalia si mantenga parimenti valido ed efficace anche nei confronti dell’ente subentrato ex lege nel giudizio pendente; ma ciò, ben inteso, solo nell’ipotesi in cui quest’ultimo non intenda – per valutazione discrezionale od a seguito, come nella specie, di un particolare evento del processo – costituirsi in giudizio per l’espletamento di ulteriore attività difensiva con ministero di avvocato”. Pertanto gli avvocati del libero foro sono legittimati a portare a definizione una causa già in corso.
In tutti gli altri casi l’avvocato del libero foro non è legittimato a difendere l’Agenzia delle Entrate Riscossione in giudizio.
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