Data certa. È rilevabile d’ufficio, salva la comunicazione per provocare il contraddittorio, in quanto attiene alla forza probatoria dell’atto e non alla sua validità.

Cassazione tributaria – sentenza n. 609/2024 dell’08/01/2024 (Presidente Biagio Virgilio, Cons. rel. Filippo D’Aquino).

DATA CERTA. FATTI DELLA QUESTIONE.

La sentenza impugnata ha ritenuto che le prove fornite dal contribuente non fossero idonee per mancanza della data certa.

Parte ricorrente osservava come l’Ufficio non avrebbe mai dedotto la mancanza di data certa nel corso del giudizio di merito, per cui le deduzioni del giudice di appello si porrebbero in violazione del principio dispositivo, osservando inoltre come la mancanza di data certa non è eccezione rilevabile di ufficio.

Il giudice di appello ha ritenuto che la documentazione prodotta dal contribuente a dimostrazione della pattuizione di compensi inferiori a quelli previsti per i compensi professionali non sarebbe idonea a provare la circostanza, in quanto i contratti sono risultati privi di data certa. Il giudice di appello ha dato rilievo, ai fini dell’assolvimento della prova contraria, alla circostanza in fatto che non vi fosse prova opponibile all’Erario che le scritture fossero state sottoscritte in epoca precedente l’avviso di accertamento.

DATA CERTA. MOTIVI DELLA DECISIONE DELLA CORTE.

La Cassazione chiariva che l’art. 2704 cod. civ. regola l’efficacia dell’atto, ossia l’opponibilità ai terzi e non la sua validità, per cui non integra un fatto costitutivo del diritto fatto valere, dovendosi piuttosto ritenere che la sua mancanza configuri un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto stesso, oggetto di eccezione in senso lato e qualora il dato risulti dagli atti, rilevabile anche d’ufficio dal giudice e, al più, per la quale si dovrebbe disporre la previa comunicazione alle parti ai fini del rispetto del contraddittorio (Cass., Sez. U., 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass., Sez. V, 20 febbraio 2015, n. 3404; Cass., Sez. VI, 21 giugno 2018, n. 16404; Cass., Sez. I, 20 novembre 2017, n. 27504).

La data certa di un documento ai fini della opponibilità a un terzo (ovvero la sua mancanza) costituisce, pertanto, questione rientrante nel giudizio di valutazione della fondatezza delle asserzioni del contribuente che il giudice può anche rilevare di ufficio, previa contestazione alla parte, aspetto quest’ultimo non oggetto di censura.

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