CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE. QUANDO È POSSIBILE BENEFICIARNE?
I benefici convenzionali devono essere garantiti per il solo assoggettamento del richiedente alla potestà impositiva dello Stato contraente. L’espressione utilizzata per la definizione della persona fisica “residente” deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato, a nulla rilevando il dato dell’effettivo prelievo fiscale subito dalla persona fisica. Il modello OCSE deve essere considerato la chiave ermeneutica delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, anche in ottica di interpretazione sistematica ex art. 31 del Trattato di Vienna. Il giudice nazionale e la pubblica amministrazione sono tenuti a interpretare le disposizioni convenzionali in modo conforme al diritto comunitario.
“ai fini della doppia imposizione rileva la sola esistenza del potere impositivo principale, indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta” (ex multis Cass. n. 10706/2019).
“Si è precisato che la sufficienza del solo fattore in sé della esistenza del potere impositivo principale dell’altro Stato, deve ritenersi coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all’estero ed agevolare l’attività economica e d’investimento internazionale” (Cass. n. 27600/2011).
“Tale orientamento consolidato, è stato confermato in altre pronunce successive (Cass., 10 ottobre 2018, n. 26377), basate anche sulla sentenza della Corte di Giustizia UE 19 novembre 2009, n. 540, con cui si è affermato che l’art. 10 della Convenzione Italia-Svizzera va interpretato nel senso che la minore imposta ivi prevista è applicabile per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell’altro Stato, indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta.
La sufficienza del solo fattore in sè dell’esistenza del potere impositivo principale dell’altro Stato, deve ritenersi infatti coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali” (Cass., 10 novembre 2017, n. 26656).
“Non è dunque corretto subordinare il rimborso della ritenuta alla circostanza che la società percipiente estera abbia effettivamente sborsato, nel paese UE di residenza, l’imposta sul dividendo proveniente dall’Italia; risultando per contro (necessario e) sufficiente che tale dividendo concorra alla formazione del reddito complessivo, ancorché non sussista effettivo prelievo fiscale” (Cass., 26377/2018 cit.).
Per la Corte di Giustizia UE (Corte Giustizia 19-11-2009, n. 540 cit.): “la scelta di tassare nell’altro Stato membro i redditi provenienti dall’Italia o il livello a cui sono tassati non dipende dalla Repubblica italiana, ma dalle modalità di imposizione definite dall’altro Stato membro.
La Repubblica italiana non ha, di conseguenza, alcun fondamento nel sostenere che l’imputazione dell’imposta ritenuta alla fonte in Italia sull’imposta dovuta nell’altro Stato membro, in applicazione delle previsioni delle convenzioni contro la doppia imposizione, consenta in ogni caso di compensare la differenza di trattamento derivante dall’applicazione della normativa nazionale (…).
Inoltre, si rileva che il Commentario OCSE prevede al paragrafo 8.2, divenuto 8.11, nella versione del 2017, che “in many States, a person is considered liable to comprehensive taxation even if the Contracting State does not in fact impose tax.
For exemple, pension funds, charities and other organisations may be exempted from tax, but they are exempt only if they meet all of the requirements for exemption specified in the tax laws. They are, thus, subject to the tax laws of a Contracting State. Furthermore, if they do not meet the standards specified, they are also required to pay tax”.
Pertanto, “in molti Stati, si è considerati soggetti ad una tassazione onnicomprensiva anche se lo Stato contraente di fatto non applica l’imposta.
Per esempio, gli enti caritatevoli e le altre organizzazioni potrebbero essere esentati dal tributo, ma solo a condizione che soddisfino tutti i requisiti per tale esenzione posti dalla legislazione tributaria.
Gli stessi sono, pertanto, soggetti alle norme fiscali di uno Stato contraente”.
CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE. IL VALORE INTERPRETATIVO DEL MODELLO OCSE.
“Inoltre, il valore interpretativo del modello OCSE si rinviene in numerosi precedenti di legittimità (Cass., 32842/2018, in tema di royalties per il concetto di “beneficiario effettivo”; Cass., 7 settembre 2018, n. 21865, in materia di redditi percepiti all’estero dagli artisti; Cass., 10 novembre 2017, n. 26638, in relazione alla Convenzione Italia – Federazione Russa per l’individuazione della RESIDENZA DELLA PERSONA FISICA; Cass., 33218/2018 con riferimento alla stabile organizzazione)”.
“Si evidenzia che la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (art. 31, comma 1) stabilisce che “un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”.
Pertanto, l’espressione utilizzata nella Convenzione Italia-Svizzera per la definizione della persona “fisica” residente, secondo il Modello Ocse di Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni (“assoggettata ad imposta nello stesso Stato…”), deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato (“full liability to tax”), a nulla rilevando il dato dell’effettivo prelievo fiscale subito dalla persona fisica.
I benefici convenzionali devono essere garantiti per il solo assoggettamento del richiedente alla potestà impositiva dello Stato contraente, ricordando l’espressione utilizzata per la definizione della persona “fisica” residente deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato, a nulla rilevando il dato dell’effettivo prelievo fiscale subito dalla persona fisica (da ultima, a conferma dell’indirizzo consolidato, v. Cass. sez. V civ., Sent. 24 agosto 2022, n. 25195)”.
I suddetti incontrovertibili principi sono stati ribaditi anche dalla recentissima Cass. n. 27278/2023, secondo cui il modello OCSE deve essere considerata la chiave ermeneutica delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, anche in ottica di interpretazione sistematica ex art. 31 del Trattato di Vienna.
“Inoltre, il valore interpretativo del modello Ocse si rinviene in numerosi precedenti di legittimità (Cass., 32842/2018, in tema di royalties per il concetto di “beneficiario effettivo”; Cass., 7 settembre 2018, n. 21865, in materia di redditi percepiti all’estero dagli artisti; Cass., 10 novembre 2017, n. 26638, in relazione alla Convenzione Italia-Federazione Russa per l’individuazione della residenza della persona fisica; Cass., 33218/2018 con riferimento alla stabile organizzazione).
Effettivamente questa Corte ha avuto modo di chiarire che <<In tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente, deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale subìto, essendo lo scopo delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l’attività economica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540>> (Cass. n. 10706/2019; conf. Cass. 25195/2022>).
Nelle citate pronunce (e nei precedenti in esse richiamati) si è precisato che la sufficienza del solo fattore in sé della esistenza del potere impositivo principale dell’altro Stato, deve ritenersi coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali.
Come è stato detto, la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (art. 31, comma 1) stabilisce che <<un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo>>.
Pertanto, l’espressione utilizzata nella Convenzione Italia-Germania per la definizione della persona “fisica” residente, secondo il Modello Ocse di Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni (“assoggettata ad imposta nello stesso Stato…”), deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato (full liability to tax), a nulla rilevando il dato dell’effettivo prelievo fiscale subito dalla persona fisica.
Dunque non è corretta l’affermazione del giudice di appello, secondo cui il contribuente avrebbe avuto l’onere di dimostrare l’effettiva sottoposizione a tassazione dei redditi in oggetto nel paese di residenza fiscale, essendo sufficiente la dimostrazione del potenziale assoggettamento ad imposizione nello stato di residenza. Pertanto la prova prodotta andava esaminata con riferimento al criterio della prova della residenza fiscale e della conseguente soggezione “astratta” dei redditi ad imposta (Cass. n. 27278/2023)”.
CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE. SOGGETTO POTENZIALMENTE ASSOGGETTATO AD IMPOSIZIONE “SUBJECT TO TAX”.
Va quindi ribadito che la condizione “subject to tax” deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza (“full liability to tax”), indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopo delle fonti multilaterali e delle convenzioni bilaterali quello di Corte di Cassazione – copia non ufficiale 7 eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l’attività economica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540 (cfr. Cass. n. 27600 del 2011, Cass. n. 10706 del 2019, Cass. n. 1967 del 2020; ed ancora, Cass. nn. 5145, 5152, 6248, 7108, 16834 e 25196 del 2022, Cass. n. 23025/2023).
CONVENZIONI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE. È OBBLIGO DEL GIUDICE NAZIONALE E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A INTERPRETARE LE DISPOSIZIONI CONVENZIONALI IN MODO CONFORME AL DIRITTO COMUNITARIO.
“La soggezione al diritto comunitario – nell’ambito della Comunità europea – del contenuto dei trattati coi Paesi terzi comporta, quindi, l’obbligo del giudice nazionale e della pubblica amministrazione a interpretare le disposizioni convenzionali in modo conforme al diritto comunitario e, nei casi in cui tale interpretazione conforme non sia possibile, a trarre tutte le conseguenze che derivano dal contrasto tra le norme dei due ordini, prima fra tutte l’obbligo di disapplicare le norme (interne o di diritto internazionale pattizio) contrastanti con le disposizioni e principi di diritto comunitario, primario o secondario, che abbiano diretta applicabilità” (ex multis, Cass. 28/12/2016, n. 27112, Cass. 28/12/2016, n. 27111, Cass. n. 21454/2022 del 6.7.2022, Cass. n. 21581/2023 del 20.7.2023, Cass. n. 21720/2023 del 20.7.2023, Cass. n. 15060/2023 del 29.5.2023).
Per approfondire (Convenzioni contro la doppia imposizione) si indicano i seguenti articoli: PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI IN BULGARIA. LA STANGATA DELL’INPS., DOPPIA RESIDENZA ANAGRAFICA. DOVE SI PAGANO LE IMPOSTE?, RESIDENZA FISCALE ITALIA SVIZZERA, RESIDENZA FISCALE – L’ISCRIZIONE ALL’AIRE NON ESCLUDE LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA, ESTEROVESTIZIONE DELLE SOCIETÀ. COME EVITARE E COME DIFENDERSI IN CASO DI ACCERTAMENTO?
Leggi inoltre: Convenzioni contro la doppia imposizione. Chi può beneficiarne?, Convenzione contro la doppia imposizione Italia – Bulgaria. L’INPS tassa i pensionati.
(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).
Buongiorno,
Lavoro a Chiasso, sono residente a Como e la mia famiglia (marito e figlia) vive a Milano.
Attualmente risulto quindi “vecchio frontaliere” versando le imposte sul reddito esclusivamente in Svizzera.
In Italia sono proprietario soltanto di un garage, e verso li le relative imposte.
Mi é stato proposto un lavoro a Bellinzona con l’obbligo di spostare li la residenza e prendere il Permesso B.
La famiglia continuerà a vivere in Italia e andrei a trovarla nei weekend (circa 100 giorni annui).
Sarò quindi residente fiscale in Svizzera e non assoggettato al pagamento dell’IRPEF in Italia?
Grazie.
Buonasera,
considerato che il centro dei Suoi interessi vitali continuerà a restare in Italia lo Stato italiano potrebbe ritenerLa residente fiscalmente in Italia. Cordiali saluti.
Buongiorno ho doppia cittadinanza italiana e svizzera. Vivo in Svizzera e ho una piccola attività e dei figli. Vorrei comprare casa in Italia e soggiornare 6 mesi in Svizzera e 6 in Italia. La casa fungerebbe anche da B&B in Italia. Posso comprarla come residenza primaria e mantenere domicilio in Svizzera ? Come posso farlo ?
Buongiorno,
al fine di conservare i benefici del Bonus prima casa aprendo un B&B, sarà necessario:
1. che la locazione delle stanze sia occasionale;
2. che il proprietario sia in possesso di altri redditi (come lavoro dipendente, altra attività professionale, etc.);
3. che l’offerta di servizi aggiuntivi debba essere minima o addirittura assente;
4. che l’erogazione dei servizi agli ospiti, come la sistemazione delle stanze, la pulizia o la colazione, debbano essere eseguiti dal titolare o dai suoi familiari;
5. che l’immobile non debba essere interamente dedicato all’attività di B&B, anzi che la destinazione principale soddisfi le esigenze abitative del titolare o dei suoi familiari;
6. che la pubblicità della struttura sia ridotta al minimo;
7. l’ospitalità possa essere offerta in tre camere al massimo, con un totale di sei posti letto per un massimo di 270 giorni l’anno ed un minimo di 45 giorni di apertura continuativa.
Cordiali saluti.
Buongiorno spero possa aiutarmi. io sono cittadina italiana, ho vissuto 9 anni a Londra e ho l’indefinite settlement status. ora sono in Italia , ho una casa di proprietà e vorrei prendere la residenza, che mi consentirebbe di non pagare l’Imu come seconda casa . la mia domanda è , se prendo la residenza perdo l’idefinite settlment status?
Buongiorno e grazie in anticipo per vostra consulenza.
Sono Americana con doppia cittadinanza Italiana. Mio marito e’ Italiano con doppia cittadinanza Americana.
Dopo venti anni negli Stati Uniti, sono andata in pensione nel 2022 e siamo tornati a vivere in Italia in una
casa di proprietà dove abbiamo preso la residenza (mio marita ha fatto il rimpatriato, io non era ancora cittadina
Italiana). Siamo diventati nonni e per questa ragione ed altro, abbiamo decisi di tornare da nostro figlio è
famiglia e vivere negli Stati Uniti.
Vogliamo stabilire la nostra residenza con loro ed iscriverci all’AIRE cancellando la residenza in Italia.
Viviamo con le nostri pensione americane che non sono tassate negli Stati Uniti. Nel nostro caso, saremmo
considerati residenti fiscali in America? Non vogliamo vivere con dubbi ed avere futuri problemi con il
fisco Italiano. Grazie ancora per qualsiasi informazione a riguardo.
Buongiorno, con il vs ritorno negli Stati Uniti sarete residenti fiscalmente solo in detto Stato, senza obblighi fiscali in Italia.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
sarei interessata ad una consulenza in merito alla mia situazione fiscale:
Sono iscritta all’AIRE da oltre 10 anni ed in questo periodo non ho mai avuto redditi in Italia. Attualmente lavoro in IFC (Gruppo Banca Mondiale) a Washington DC. Sono proprietaria di immobile (prima casa) in Italia dal 2021, in cui trascorro poche settimane all’anno.
Sto considerando la possibilità di lavorare in remoto dall’Italia (sempre per IFC) per un periodo lungo, potenzialmente 6-12 mesi, e vorrei capire le implicazioni per la tassazione del mio stipendio – attualmente esente da imposte.
Grazie.
Buongiorno,
in teoria, e salvo alcune eccezione, come previsto dall’art. 15 della Convenzione contro la doppia imposizione Italia – Stati Uniti (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/USA_1999-Testo_G.U._ita.pdf), il reddito da lavoro subordinato è sottoposto ad imposizione soltanto nello stato di residenza del dipendente (che nel Suo caso dovrebbe diventare Italia).
Cordiali saluti.
Salve,
volevo sottoporre la mia situazione e chiedere una vostra cortese analisi.
Sono cittadino italiano in procinto di trasferirmi in Svizzera.
Al momento sono convivente con un figlio a carico al 50% di 13 anni.
Una casa a me intestata e una seconda casa a me intestata all’1%.
Premetto che appena arrivato in Svizzera prenderò un appartamento in affitto e residenza svizzera.
La mia domanda è: trasferendosi in Svizzera dove pagherò le tasse?
Rischio la doppia tassazione? Parte in Svizzera e poi la differenza in Italia?
Spero in un vostro riscontro.
Grazie.
Buongiorno,
secondo le informazioni da Lei fornite, Lei trasferirà in Svizzera la propria residenza, ma conserverà in Italia il centro degli interessi vitali.
Per tale ragione si configurerebbe un conflitto positivo di residenza fiscale e quindi una ipotesi di doppia imposizione che si risolve mediante l’applicazione della Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e la Svizzera.
In ogni caso, per potere fornire una risposta è essenziale conoscere la natura e fonte del suo reddito da tassare.
Cordiali saluti.
Buon Giorno!
Ho la doppia cittadinanza EU (Italia) e USA.
Il passaporto italiano è scaduto da qualche anno e va rifatto.
Sono nata negli USA, ma ho vissuto e lavorato in Italia per 30 anni (non sempre lavorando) e ho 2 figli cresciuti qui in Italia).
Sono divorziata da un italiano.
Ho avuto la cittadina italiana da mio padre comunque.
Adesso passo diversi mesi all’anno in Italia; circa 4.
Vorrei chiedere la pensione che mi spetta penso tra le altre cose.
Sono nulla tenente e vivo negli Stati Uniti con l’aiuto della disabilità. (circa $1,330 al mese, più con aiuti per il cibo, l’affitto e le cure mediche ho gratis).
Insomma, vorrei mettere in ordine i miei documenti italiani che sono tutti scaduti.
Mi potete aiutare?
I miei 2 figli maschi hanno entrambi la doppia cittadinanza e attraverso i loro papà loro sono a posto finanziariamente.
Cordiali saluti.