Il controllo della dichiarazione dei redditi (la liquidazione automatica ex art. 36-bis del DPR 600/73 ed il controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73) da parte dell’Amministrazione finanziaria
Con la liquidazione mediante una procedura automatizzata si effettua un primo controllo della dichiarazione limitatamente all’esattezza numerica dei dati dichiarati. La scelta dei soggetti su cui effettuare il controllo avviene sulla base di dati ed informazioni in possesso dell’amministrazione finanziaria (l’anagrafe tributario – nel quale vengono immagazzinati i dati dei contribuenti sulla base dello loro dichiarazioni). La liquidazione, disciplinata dall’art. 36-bis del DPR 600/73, consiste nel calcolo dell’imposta dovuta e nella correzione di eventuali errori commessi dal contribuente (nella dichiarazione dell’imponibile, nel riporto delle eccedenze, nell’indicazione delle detrazioni spettanti).
Secondo l’art. 36-bis l’amministrazione fiscale deve comunicare al contribuente o al sostituto d’imposta l’esito di tali attività di controllo qualora da essa emerga un risultato diverso da quanto dichiarato. Si tratta di una comunicazione di irregolarità (o avviso bonario) in cui si evindenziano le rettifiche effettuate, le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare. Ai sensi dell’art. 2-bis del D.L. 203/2005 (conv. in L. 248/2005) tale comunicazione deve essere effettuata anche agli intermediari abilitati con messi telematici i quali provvederanno poi a comunicarlo tempestivamente ai contribuenti interessati.
Una volta superata questa fase l’amministrazione finanziaria dovrà procedere al controllo formale. L’attività di controllo, disciplinata dall’art. 36-ter del DPR 6000/73, deve essere svolta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sulla base di appositi criteri selettivi stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze. In questa fase, l’amministrazione finanziaria può invitare il contribuente a fornire chiarimenti circa i dati contenuti nella dichiarazione. Nell’ipotesi di un’eventuale rettifica, il soggetto interessato dovrà essere informato, comunicandogli anche i motivi che hanno dato luogo alla rettifica.
Rateizzazione delle somme dovute a seguito della liquidazione automatica e del controllo formale della dichiarazione:
L’art. 3-bis del D. Lgs. 462/97 ha introdotto la possibilità di rateizzare le somme dovute per effetto di liquidazione e controllo automatico di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73 e all’art. 54-bis DPR 633/72 nonché del controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter DPR 600/73. La norma prevede che tali somme possono essere versate:
- in un numero massimo di otto rate trimestriali di pari importo, per somme sino a € 5.000,00;
- in un numero massiono di venti rate trimestrali di pari importo, per somme superiori a € 5.000,00.
Ai sensi del nuovo art. 15-ter DPR 602/73, introdotto dal D. Lgs. 159/2015, il mancato pagamento della prima rata, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta:
- la decadenza dal beneficio della rateazione;
- l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta e interessi;
- l’applicazione delle sanzioni in misura piena.
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