RISARCIMENTO DANNI PER SCIVOLAMENTO
Risarcimento danni per scivolamento sul pavimento del condominio: Sentenza n. 13684/2016 del 13.12.2016 del Tribunale di Milano – Sezione 10° civile – Dott.ssa Policicchio (scaricabile in pdf) – sulle responsabilità del condominio ex art. 2051 cc in caso di scivolamento sul pavimento.
Risarcimento danni per scivolamento. La responsabilità del condominio è responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, pertanto, prescinde dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa. Il custode, per escludere la sua responsabilità, deve provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore di carattere di imprevedibilità e di eccezionalità. Tale elemento può essere rappresentato anche dal fatto del terzo o dalla colpa del danneggiato e per integrare l’esimente deve assumere un’efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, il che si verifica quando il fatto del danneggiato si atteggia in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità, inevitabilità, così da risultare idoneo a produrre da solo l’evento lesivo escludendo gli altri fattori causali concorrenti.
I FATTI DI CAUSA
La cliente dello studio 76-enne, uscendo dalla porta d’ingresso della propria abitazione posta su un ballatoio non coperto di un vecchio condominio a Corsico (MI), scivolava sul pavimento molto liscio e diventato estremamente scivoloso a causa dell’umidità, riportando gravi lesioni personali.
Qualche tempo dopo l’incidente, la signora si rivolgeva all’Avv. Primo Augeri, il quale inoltrava formale richiesta di risarcimento dei danni al Condominio.
La Compagnia di Assicurazioni, con la quale il Condominio aveva stipulato una polizza RC, per conto di quest’ultimo, riscontrava la richiesta, rifiutando di risarcire il danno, negando la responsabilità del Condominio.
LO SVOLGIMENTO DELLA CAUSA
A seguito del suddetto diniego, la signora conveniva in giudizio il Condominio, richiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa a causa dell’infortunio.
Il Giudice, sentiti i testimoni, disponeva consulenza tecnica sullo stato dei luoghi ove si era verificato l’incidente. Il consulente, a seguito delle prove strumentali, stabiliva: “Per quanto concerne le risultanze delle indagini strumentali effettuate su pavimentazione bagnata, questa risulta avere caratteristiche di scivolosità eccessiva per tutto il tratto della pavimentazione analizzata, non rispettando quanto indicato all’art. 8.2.2 del DM 236/1989 (pag. 17 – CTU)”.
Alla luce della perizia tecnica, il Giudice nominava altresì consulente medico-legale, il quale stabiliva il danno personale.
Successivamente, in data 13.12.2016, il Giudice pronunciava la propria sentenza n. 13684/2016, provvedendo come segue:
- “dichiara la responsabilità del convenuto nella misura di un terzo nella produzione dei danni subiti dall’attrice;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell’attrice della somma di € 24.822,00 oltre interessi come specificati in motivazione;
- pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche d’ufficio a carico del convenuto;
- condanna il convenuto a rifondere all’attrice un terzo delle spese processuali, che, in tale proporzione, liquida in € 230,00 per esborsi, € 810,00 per competenze di avvocato, oltre spese generali CPA ed IVA, dichiarandole compensate per i rimanenti due terzi.”
1. RISARCIMENTO DANNI PER SCIVOLAMENTO. LA RESPONSABILITÀ DEL CONDOMINIO EX ART. 2051 C.C. È RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cc, ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del rapporto di causalità con il bene in custodia; una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (v. Cass. 5 febbraio 2012, n. 2660; Cass. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. 30 ottobre 2010, n. 26051)” (Cass. Sent. n. 27287/2013 del 5.12.2013).
Quindi, “la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, poiché l’azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all’azione di responsabilità per danni a norma dell’art. 2043 c.c., dipendente dal comportamento del custode, che; è invece elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all’art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è la custodia, esclusa soltanto nel caso in cui l’evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale e cioè quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile (Cass. 12329/2004, 376/2005, 2563/2007, 21684/2005; 24739/2007)” (Cass. Sent. n. 11695 del 20.5.2009).
Alla luce di quanto sopra, risulta del tutto evidente che la responsabilità del Condominio, ex art. 2051 cc, prescinde dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa, cioè, della scivolosità o meno della pavimentazione del ballatoio.
Per tale motivo, disquisire sulla CTU tecnica (valutare se effettivamente era scivoloso o meno il pavimento o quanto poteva esserlo), al fine di accertare la responsabilità del Condominio, non aveva e non può avere alcuna rilevanza.
Rilevante può essere, invece, verificare se sussisteva o meno, nel caso in esame, un evento imprevisto o imprevedibile, tale da configurare un caso fortuito ed esonerare il Condominio da responsabilità ex art. 2051 cc..
Il Giudice di prime cure, richiamando la sentenza della Suprema Corte, spiegava che, “tale elemento può essere rappresentato anche dal fatto del terzo o dalla colpa del danneggiato e per integrare l’esimente deve assumere un’efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, il che si verifica quando il fatto del danneggiato si atteggia in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità, inevitabilità, così da risultare idoneo a produrre da solo l’evento lesivo escludendo gli altri fattori causali concorrenti” (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 settembre 2015 n. 18317).
Il caso fortuito, quindi, si ritiene sussistente solo ed esclusivamente quando l’atteggiamento del danneggiato riveste carattere di anormalità, eccezionalità ed imprevedibilità.
La Sig.ra, 76-enne, certamente, non era uscita sul ballatoio – magari indossando pure dei pattini – al fine di divertirsi facendosi delle belle e lunghe scivolate sul pavimento scivoloso!!!
Nel caso in esame, quindi, come ineccepibilmente ritenuto dal primo Giudice, la condotta della odierna danneggiata non risultava assolutamente avente carattere di imprevedibilità, né di eccezionalità, cioè “manifestamente estranea ad una sequenza ordinaria o normale, corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato, secondo l’id quod plerumque accidit”.
Infatti, l’odierna appellata, ha semplicemente deciso di uscire dalla propria porta d’ingresso per una prevedibile, normale e personale necessità, assumendo comportamenti ed atteggiamenti del tutto comuni ed ordinari.
Importanza particolare assume altresì, in questo senso, il fatto che il pavimento era notoriamente scivolosissimo e pericoloso, tutti i testi sentiti lo hanno, infatti, chiaramente affermato:
C… Francesco: “… il suddetto pavimento a volte è scivoloso!”;
C… Natalia: “Confermo che il pavimento del secondo piano del ballatoio dell’immobile … dove abita la Sig.ra … diventa sempre scivoloso quando è bagnato dalla pioggia. (…) Mi sono avvicinata alla Sig.ra … dopo che era caduta e ho constatato che il pavimento in quel punto ero scivoloso perché era bagnato”;
F… Febronia: “Il pavimento del balcone del secondo piano dell’immobile di Via … – Corsico quando è bagnato, se non si sta attenti, è scivoloso”.
Se il pavimento risultava a tutti i condomini, anzi, a tutti quelli che frequentavano il suddetto Condominio, molto scivoloso – soprattutto in caso di umidità – non solo il comportamento della Sig.ra … non era assolutamente eccezionale ed imprevedibile, ma non lo era nemmeno l’evento lesivo – infatti, era facilmente immaginabile e prevedibile che su quel pavimento molto scivoloso qualcuno prima o poi poteva scivolare e poteva farsi anche molto male (come infatti è accaduto).
In relazione invece al termine di autonomia, del comportamento della danneggiata (Sig.ra …), così da risultare idoneo a produrre da solo l’evento lesivo escludendo gli altri fattori causali concorrenti, la scrivente difesa desidera semplicemente fare presente all’Ill.ma Corte, che, se il pavimento non fosse stato assolutamente scivoloso, l’odierna appellata avrebbe potuto assumere tutti i comportamenti strani del mondo, non sarebbe mai scivolata.
Per tutte le ragioni di cui sopra, risulta del tutto palese che la condotta della odierna appellata non può essere assolutamente idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la custodia ed il pregiudizio, non potendo essere qualificata né eccezionale ed imprevedibile e né autonoma, così da risultare idoneo a produrre da solo l’evento lesivo escludendo gli altri fattori causali concorrenti.
Quest’ultima, nel tentativo di uscire dalla propria abitazione, ha semplicemente appoggiato il piede sul pavimento eccessivamente scivoloso e, nonostante la massima prudenza ed attenzione che aveva prestato, non è stata in grado di evitare di scivolare.
Ammesso ma assolutamente non concesso che il comportamento della odierna appellata venga ritenuto colposo da parte della Ecc.ma Corte, in ogni caso, non sarebbe idoneo e sufficiente ad interrompere il nesso eziologico ed escludere la responsabilità del Condominio ex art. 2051 cc (Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 marzo 2016 n. 5877).
2. RISARCIMENTO DANNI PER SCIVOLAMENTO. CONCORSO NEL FATTO COLPOSO EX ART. 1227 C.C.
Come perfettamente valutato e dichiarato dal Giudice di primo grado, la condotta della odierna appellata non risulta avere carattere di imprevedibilità ed eccezionalità, cioè non risulta essere “manifestamente estranea ad una sequenza ordinaria o normale, corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato, secondo l’id quod plerumque accidit” e per tale motivo non è idoneo e sufficiente ad interrompere il nesso eziologico ed escludere la responsabilità del Condominio ex art. 2051 cc.
Le eccezioni formulate dalla controparte ed i relativi ragionamenti posti a supporto, potrebbero, semmai, acquisire un minimo di senso per valutare un’eventuale concorso di colpa ex art. 1227 cc.
Infatti, sostiene controparte che il pavimento antistante la porta d’ingresso della Sig.ra … (dal muretto, incluse anche le zone non utilizzate, sino alla finestra), secondo le prove strumentali, sarebbe caratterizzato da indici di scivolosità che superano (anche se di molto poco) il valore di legge, pertanto, la pavimentazione non sarebbe eccessivamente scivolosa in quella zona.
Per tale motivo, secondo controparte, l’odierna appellata ha posto in essere un comportamento imprudente, poiché in condizioni meteorologiche sfavorevoli ha ritenuto di uscire di casa.
Naturalmente detto ragionamento ha un po’ dell’assurdo e pertanto non necessita ulteriori commenti.
L’odierna appellata, come detto, nonostante la massima prudenza ed attenzione che aveva prestato, sul pavimento eccessivamente scivoloso, non è stata in grado di evitare la caduta e nulla può rilevare la circostanza che da anni abitava il suddetto appartamento (si ricorda che si tratta di una signora all’epoca dei fatti 76-enne).
Anche il CTU, Arch. …, ha accertato, senza ombra di dubbio che “per quanto concerne le risultanze delle indagini strumentali effettuate su pavimentazione bagnata, questa risulta avere caratteristiche di scivolosità eccessiva per tutto il tratto della pavimentazione analizzata, non rispettando quanto indicato all’art. 8.2.2 del DM 236/1989” (pag. 17 – CTU).
Ecco perché la signora, con tutto l’impegno e prudenza prestata, non ha potuto evitare la caduta ed il conseguente danno.
Si ribadisce, anche in questa sede, che comunque ed al di là di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul carattere oggettivo della responsabilità del Condominio, la pavimentazione, nel preciso punto di caduta – come meglio illustrato nella comparsa di costituzione – era di scivolosità eccessiva (sotto i valori indicati dalla norma).
Per le suddette ragioni, si ritiene che non risultino sussistenti elementi per l’applicazione dell’ art. 1227 cc ed il Condominio deve essere assolutamente condannato al pagamento dell’intero danno subito dalla Sig.ra …, come da CTU medico-legale stabilito.
(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).
Il 04/12/2008 decedeva nostra nonna, a Bari, la quale lasciava 3 Figli, tutti in USA, e noi, anche in USA
con testamento olografo pubblicato in data 18/12/2008 istituiva erede universale ed esecutrice la figlia Isabella cosi disponendo “dichiaro per dopo la mia morte che tutto il bene lo lascio a mia figlia Deliso Isabella perché sarà lei a decidere come deve dare la parte al fratello Deliso Allegrino però a quella pazza della sorella Flora niente, la parte sua la darà ai due figli Adamo Alessandro ed Anthony Vito”.
Noi siamo i Figli di Flora. Che significava “la parte”? Le disposizioni di nostra nonna sono NULLE? Oggi son passati 10 anni ….siamo troppo tardi?
Puo’ cortesemente dirci se noi e nostra madre abbiamo diritto a qualcosa?
Grazie,
Buonasera,
la presente per richiedere un vs. parere su una questione.
Nel luglio scorso abbiamo acquistato da un privato, insieme ad un appartamento, il diritto d’uso (in subconcessione fino al 2053) di un box auto sotterraneo sito in Milano (Via Pavia) e di proprietà del Comune.
Dopo qualche tempo il Notaio ci ha comunicato che il Conservatore dei registri immobiliari di Milano non avrebbe proceduto alla trascrizione del diritto relativo al box ed ha provveduto alla semplice voltura catastale.
Secondo voi è corretto l’operato?
Come posso opporre a terzi il mio diritto?
Come posso verificare come risulta attualmente intestato in conservatoria il box?
Grazie mille per un cortese riscontro.
Buongiorno,
secondo l’art. 2644 c.c., se il precedente titolare del diritto vendesse nuovamente ad altri e quest’ultimi trascrivessero prima di voi, il diritto sarebbe solo loro.
Poi ovviamente avreste diritto al rimborso del prezzo e risarcimento nei confronti del venditore.
(Il Comune di Milano richiede inoltre che ogni variazione riguardante il “diritto” (di superficie o d’uso) del box/posto auto o del “vincolo” venga comunicata o autorizzata dal Comune prima della stipula dell’atto notarile).
In ogni caso vi consiglio di accertare presso la Conservatoria il motivo per cui non è avvenuta la trascrizione e se vi sono irregolarità di provvedervi.
Se il diritto non è trascritto non è opponibile a terzi.
Cordiali saluti.
Buongiorno mio marito nel 1987, ha comprato, in comunicazione dei beni con la sua prima moglie, un immobile, ma non hanno mai fatto la trascrizione alla conservatoria. Cosa comporta?
Grazie
Buongiorno, ho necessità che Lei mi spieghi meglio. Cosa non è stata trascritta?