FERMO AMMINISTRATIVO: NULLO SE MANCA LA PROVA CERTA DELLE NOTIFICHE
Nullo il preavviso di fermo amministrativo:
Studio Legale Augeri
Sulla notifica del fermo amministrativo: Sentenza n. 6884/35/14 – Commissione Tributaria Provinciale di Milano
Secondo la CTP di Milano Sez. 35: “Equitalia deve dimostrare di aver notificato tutti gli atti propedeutici al preavviso di fermo amministrativo e produrre in giudizio prova certa – le notificazioni in originale, altrimenti la pretesa tributaria e/o il detto fermo, per vizio procedurale, viene annullato”.
La Sig.ra I. R. si è rivolta allo Studio Legale Augeri perché Le era stata consegnata una busta da parte di Equitalia Nord SpA contenente un preavviso di fermo amministrativo dell’autovettura.
Equitalia chiedeva il pagamento della somma € … entro e non oltre gg 30 altrimenti avrebbe proceduto con l’iscrizione del fermo amministrativo della detta autovettura.
Veniva presentato ricorso avanti alla Commissione Provinciale Tributaria di Milano, impugnando il preavviso di fermo perché:la notifica veniva effettuata a mezzo SIN (quindi da soggetto non abilitato alla notifica); mancava completamente la relazione di notifica (che sarebbe la effettiva prova della notifica) e perché infine, le cartelle alla base del suddetto fermo non risultavano notificate.
Veniva richiesto, altresì, il risarcimento del danno per il caso che Equitalia avesse, comunque, proceduto all’iscrizione del fermo ed il risarcimento ex art. 96 cpc, perché Equitalia, notificava il preavviso di fermo amministrativo, nella consapevolezza di procedere alla riscossione mediante atti viziati ed irregolari.
La Commissione, su istanza del ricorrente, chiedeva a Equitalia di mostrare l’originale della notifica della cartella e relativa relata di notifica, richiesta che naturalmente Equitalia non poteva soddisfare (come spesso accade).
Pertanto la Commissione accoglieva il ricorso e condannava Equitalia al pagamento delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente I. R. ricorreva contro il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo della propria autovettura in relazione a cartella esattoriale che non sarebbe mai stata notificata.
Peraltro, la contribuente sosteneva la inesistenza della notifica del preavviso di fermo amministrativo perché effettuata non dai soggetti previsti dall’art. 26, c. 1, DPR 602/73, con la conseguenza della giuridica inesistenza dell’atto notificato.
Per di più le funzioni di notificatore sarebbero state poste in essere da soggetto sconosciuto ed il credito indicato in cartella risulterebbe prescritto con riferimento all’esercizio 2005.
Parte ricorrente eccepisce che la prova della notifica degli atti al debitore nei modi previsti della legge compete al concessionario e conclude chiedendo la sospensione della eventuale iscrizione di fermo amministrativo dell’autovettura di proprietà della contribuente.
Per l’ipotesi di iscrizione di fermo amministrativo della autovettura, chiede la condanna delle controparti al risarcimento dei danni.
Equitalia, in via preliminare, eccepiva la carenza di giurisdizione della CTP in relazione alle cartelle di pagamento portanti pretese di carattere non tributario e relativo preavviso di fermo e richiama gli artt. 2 e 19 del D. Lgs. 546/92.
Eccepiva l’inammissibilità, per tardività dell’impugnativa delle cartelle, sostenendo che le stesse sono state tutte notificate come indicato negli estratti di ruolo prodotti per cui non essendo state opposte nei termini di 60 gg dalla notificazione si sarebbe consolidata la tardiva impugnazione.
Equitalia conclude opponendosi alla concessione della provvisoria sospensione dell’atto impugnato chiedendo la inammissibilità del ricorso per omessa integrazione del contraddittorio necessario con gli enti impositori.
Chiede, inoltre, dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva in relazione agli atti a presupposto dell’iscrizione a ruolo e l’inammissibilità del ricorso avversario per tardività dell’impugnativa delle cartelle di pagamento sub iudice.
Il ricorrente chiede la sospensione dell’iscrizione del fermo amministrativo dell’autovettura e la condanna di parte ricorrente ai sensi dell’art. 96 cpc con il beneficio delle spese di lite.
Con Ordinanza dell’8 maggio 2014, la Commissione sospendeva l’esecuzione dell’atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di essere accolto.
Preliminarmente questo Giudice, richiamando l’art. 59 DPR 602/73, rigetta la domanda risarcitoria del ricorrente nei confronti dell’agente della riscossione per inammissibilità poiché la domanda può essere proposta nei confronti del concessionario per il risarcimento del danno solo dopo il compimento dell’esecuzione.
Né è accoglibile l’eccezione sulla obbligatorietà della compilazione della relata sulla cartella, poiché la normativa sulla riscossione dei tributi è derogatoria rispetto all’esecuzione ordinaria e come tale non lo prevede.
Peraltro, l’avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica.
Sono, inoltre, meritevoli di essere accolte le eccezioni di Equitalia per le quali solo una piccola parte dell’iscrizione a ruolo farebbe riferimento a tributi.
Cosicché, secondo quanto statuito dalla Cassazione SS. UU. n. 14831, il Giudice tributario può conoscere del fermo amministrativo solo quando attenga ad una pretesa tributaria e cioè quando il provvediemento impugnato concerne la riscossione come avviene, sia pure in piccola parte, in questo giudizio.
Nel corso del giudizio parte ricorrente chiedeva all’Equitalia di produrre l’originare della cartella di pagamento con relativa notifica, costituendo atto presupposto dell’atto impugnato.
La richiesta è accolta dal Giudice che ne ordina la produzione entro il 5.4.2014 con possibilità di memorie da depositare entro il 15.4.2014 e rinviava l’udienza all’8.5.2014.
La richiesta del Giudice, tuttavia, è disertata da Equitalia per cui venendo meno l’Ente di riscossione, l’atto impugnato va considerato nullo con conseguente accoglimento del ricorso.
Statuisce, infatti, la Corte di Cassazione SS. UU. n. 5791 del 4.3.2008 che:
“…la correttezza del procedimenti di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, sopratutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato…”.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso limitatamente alla parte riguardante i tributi.
Condanna Equitalia alle spese di lite quantificate in € …., oltre oneri di legge.
Così deciso in Milano, il 3 luglio 2014
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