DOMANDA RICONVENZIONALE E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

DOMANDA RICONVENZIONALE E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

“Il rinvio per esperire la mediazione obbligatoria non rinvia anche il termine perentorio al fine di proporre domanda riconvenzionale” – secondo il Giudice Dott.ssa Cozzi Antonella del Tribunale di Milano – sezione 4° civile.

Nonostante la prima udienza di trattazione fosse stata rinviata per improcedibilità della domanda perché non esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, la domanda riconvenzionale veniva dichiarata tardiva perché non proposta entro il termine di preclusione di 20 giorni prima della udienza fissata per trattazione (anche se successivamente rinviata).

 ORDINANZA DEL 20 APRILE 2016 TRIBUNALE DI MILANO – 4° SEZIONE CIVILE

  •  “rilevato che la tardiva costituzione della convenuta Sig.ra — comporti la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale ex art. 167 c.p.c.;
  • rilevato che il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria determina l’improcedibilità della domanda degli attori, che risulta sanata con la presentazione della relativa domanda nel termine assegnato dal giudice;
  • ritenuto che la previsione della decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale sia funzionale alla celerità ed alla concentrazione dei procedimenti civili, imponendo un termine per l’individuazione del thema decidendum, mentre l’obbligatorietà della mediazione – e la previsione dell’improcedibilità della domanda – risponde all’esigenza deflattiva, avendo lo scopo di favorire la definizione conciliativa delle controversie;
  • ritenuto quindi che gli istituti suindicati operino su piani diversi e non siano tra loro connessi;
  • rileva la decadenza della parte convenuta a proporre la domanda riconvenzionale”.

Secondo un Giudice della 4° Sezione Civile del Tribunale di Milano il convenuto deve essere dichiarato decaduto dal diritto di proporre domanda riconvenzionale, se non l’ha presentata entro il termine di 20 giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice per trattazione, nonostante detta udienza fosse stata rinviata ad altra udienza perché non esperito il procedimento di mediazione obbligatoria.

Cause dello Studio Legale Augeri – 2017

altre pratiche dello studio

Avv. Margherita Kósa - author

Ambiti di maggiore competenza: Diritto tributario, Diritto civile, Diritto dell'Unione Europea

Comments 5

  • Adam ha detto:

    Il 04/12/2008 decedeva nostra nonna, a Bari, la quale lasciava 3 Figli, tutti in USA, e noi, anche in USA

    con testamento olografo pubblicato in data 18/12/2008 istituiva erede universale ed esecutrice la figlia Isabella cosi disponendo “dichiaro per dopo la mia morte che tutto il bene lo lascio a mia figlia Deliso Isabella perché sarà lei a decidere come deve dare la parte al fratello Deliso Allegrino però a quella pazza della sorella Flora niente, la parte sua la darà ai due figli Adamo Alessandro ed Anthony Vito”.

    Noi siamo i Figli di Flora. Che significava “la parte”? Le disposizioni di nostra nonna sono NULLE? Oggi son passati 10 anni ….siamo troppo tardi?

    Puo’ cortesemente dirci se noi e nostra madre abbiamo diritto a qualcosa?

    Grazie,

  • Studio Tributario Bologna ha detto:

    Buonasera,
    la presente per richiedere un vs. parere su una questione.
    Nel luglio scorso abbiamo acquistato da un privato, insieme ad un appartamento, il diritto d’uso (in subconcessione fino al 2053) di un box auto sotterraneo sito in Milano (Via Pavia) e di proprietà del Comune.
    Dopo qualche tempo il Notaio ci ha comunicato che il Conservatore dei registri immobiliari di Milano non avrebbe proceduto alla trascrizione del diritto relativo al box ed ha provveduto alla semplice voltura catastale.
    Secondo voi è corretto l’operato?
    Come posso opporre a terzi il mio diritto?
    Come posso verificare come risulta attualmente intestato in conservatoria il box?
    Grazie mille per un cortese riscontro.

    • Buongiorno,
      secondo l’art. 2644 c.c., se il precedente titolare del diritto vendesse nuovamente ad altri e quest’ultimi trascrivessero prima di voi, il diritto sarebbe solo loro.
      Poi ovviamente avreste diritto al rimborso del prezzo e risarcimento nei confronti del venditore.
      (Il Comune di Milano richiede inoltre che ogni variazione riguardante il “diritto” (di superficie o d’uso) del box/posto auto o del “vincolo” venga comunicata o autorizzata dal Comune prima della stipula dell’atto notarile).
      In ogni caso vi consiglio di accertare presso la Conservatoria il motivo per cui non è avvenuta la trascrizione e se vi sono irregolarità di provvedervi.
      Se il diritto non è trascritto non è opponibile a terzi.
      Cordiali saluti.

  • Daria ha detto:

    Buongiorno mio marito nel 1987, ha comprato, in comunicazione dei beni con la sua prima moglie, un immobile, ma non hanno mai fatto la trascrizione alla conservatoria. Cosa comporta?
    Grazie

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