Azione revocatoria in Europa. Recupero crediti in Europa. L’argomento è di estrema attualità, in quanto i creditori, con sempre più frequenza, si vedono costretti a promuovere l’azione revocatoria per tutelarsi dagli atti dispositivi compiuti in frode dai debitori residenti o con sede in altro stato europeo.

AZIONE REVOCATORIA IN EUROPA. INEFFICACIA DEGLI ATTI NEI CONFRONTI DEI CREDITORI.

Il debitore, come è previsto dall’art. 1740 c.c., è tenuto a rispondere dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Gli atti con cui il debitore si priva, in tutto o in parte, del proprio patrimonio, rappresentano un potenziale pericolo per il creditore, il quale perde la garanzia del proprio credito, che non sarà più in grado di recuperare.

Per tutelare i creditori da questa eventualità, la legge prevede lo strumento dell’azione revocatoria, esperibile dai creditori al fine di ottenere una sentenza, che dichiari l’inefficacia dell’atto di disposizione del patrimonio del debitore, ex art. 2901 c.c.. In questo modo il creditore potrà aggredire i beni che facevano parte del patrimonio del debitore, anche se essi sono stati venduti o donati a terzi, perché questi atti saranno dichiarati inefficaci nei confronti del creditore, che potrà agire come se quegli atti non fossero stati mai compiuti.

Rispetto ai creditori di una società fallita, la legge permette al curatore del Fallimento di chiedere la revocatoria degli atti di disposizione del patrimonio della società, a condizioni più favorevoli di quelle ordinarie (c.d. revocatoria fallimentare).

AZIONE REVOCATORIA IN EUROPA. IL GIUDICE DI QUALE STATO È COMPETENTE?

L’argomento è di estrema attualità, in quanto in quanto i creditori, con sempre più frequenza, si vedono costretti a promuovere l’azione revocatoria per tutelarsi dagli atti dispositivi compiuti in frode dai debitori residenti o con sede in altro stato europeo.

In quel caso si pone il problema di dove (in quale stato) deve e può essere promossa l’azione revocatoria.

La regola sulla competenza del giudice per l’azione revocatoria ordinaria la fornisce il Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Secondo il citato Regolamento il creditore può adire:

  1. il giudice dello stato in cui è domiciliato il debitore (ai sensi dell’art. 4) oppure
  2. nel caso in cui si tratta di una somma di denaro, il giudice dello stato in cui è domiciliato il creditore (ai sensi dell’art. 7, giusta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 ottobre 2018 emessa nella causa C-337/17).

La CGUE con la citata pronuncia (Feniks) chiariva infatti i criteri d’individuazione del foro competente in ambito europeo con riferimento all’azione revocatoria ordinaria, promossa nei confronti di un soggetto avente domicilio in uno stato membro diverso da quello del creditore procedente.

Secondo l’art. 7, n. 1 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 una persona domiciliata in uno Stato membro può essere correttamente convenuta in un altro stato membro “in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio”.

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE IN EUROPA. IL GIUDICE DI QUALE STATO È COMPETENTE?

Quando invece l’azione revocatoria deve essere promossa contro una società fallita troverà applicazione il Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, che stabilisce la giurisdizione in favore al giudice dello stato in cui è stata avviata la procedura di insolvenza, che generalmente è lo stato in cui l’impresa ha la sua sede legale (giusta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 novembre 2018 emessa nella causa C-296/17).

Pertanto, se una società francese fallisce (tenuto conto che il fallimento si apre generalmente in Francia) il suo creditore italiano non potrà promuovere la revocatoria fallimentare in Italia, ma dovrà necessariamente instaurare la causa in Francia, davanti allo stesso Giudice in cui si è aperto il fallimento.

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