AVVISO DI INTIMAZIONE. NESSUN OBBLIGO DI IMPUGNAZIONE. NON RISULTANDO UN ATTO PREVISTO TRA QUELLI DI CUI ALL’ART. 19 DEL D. LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546, NON VI È OBBLIGO, MA SOLO FACOLTÀ DI IMPUGNAZIONE.
Secondo una importante parte della giurisprudenza di merito (ma anche di legittimità), nel caso in cui il contribuente non impugnava la cartella irregolarmente notificata o la successiva prescrizione a seguito della notifica del successivo atto (avviso di intimazione, preavviso di ipoteca o fermo amministrativo) doveva essere considerato decaduto da tale diritto. Detta tesi risulta completamente scoordinata dal sistema ordinamentale, tanto è vero che la Cassazione riportata chiarisce che non vi è alcun obbligo di impugnare gli successivi avvisi di intimazione, al fine di potere sollevare irregolarità precedenti a tale notifica.
Cassazione tributaria – ordinanza n. 16743/2024 del 17.6.2024 (Presidente Biagio Virgilio, Cons. rel. Giacomo Maria Nonno) (scarica PDF).
Il contribuente è quindi legittimato ad impugnare le cartelle sottostanti il preavviso (o avviso di intimazione, preavviso di fermo amministrativo), anche nel caso in cui non aveva impugnato eventuali intimazioni precedenti e regolarmente notificate:
“Invero, indipendentemente dall’impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell’ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
L’avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020).
Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l’avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Ne consegue che … (ndr. il contribuente) non aveva l’onere d’impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente dalla CTR; l’eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata”.
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Spett.le Studio Legale Kòsa – Musacchio,
Vi contatto per chiederle gentilmente informazioni riguardo ad un debito che ho con l’agenzia delle Entrate Riscossione.
Sono una pensionata di 80 anni e ho una pensione di 691,74 € + la reversibilità di mio marito di 484,89 € per un totale mensile di € 1.176,63.
Nell’anno 2023 ero riuscita a mettere da parte su un conto corrente di una banca diversa da quella in cui viene accreditata la pensione dall’INPS, una somma per poter pagare le spese, che avrei dovuto sostenere l’anno successivo, ma l’Agenzia delle Entrate Riscossione ad inizio anno, mi ha pignorato quel conto corrente per una cartella esattoriale da pagare di € 8.464,65 che non ha ricevuto perché vivo all’estero.
A questo punto per sbloccare i soldi su quel conto corrente, ho dovuto rateizzare l’importo del debito che con le commissioni è pari a 10.563,47 € e le rate sono da 144 € mensili.
Come possano farmi pagare una rata mensile così alta con una pensione minima + reversibilità.
La legge prevede, nel caso di pignoramento della pensione, che può essere solo pignorato il 20% dell’eccedenza del minimo vitale di € 1000. Quindi nel mio caso, se dovessero pignorarmi la pensione, potrebbero pignorarmi il 20% di 176,63 e cioè 35,32 €.
Invece per quanto riguarda la rateizzazione del debito, possono farmi pagare rate mensili di € 144 mensili ?
Nel caso non pagassi più le rate, mi pignorerebbero mensilmente l’importo intero della pensione, fino a che non arrivo a saldare l’importo della cartella esattoriale di 10.563,47 € oppure mi pignorerebbero solo il 20% dell’eccedenza e cioè 35,32 € mensili ?
Come si potrebbe procedere per smettere di pagare le rate mensili così alte ?
Cosa potrebbero fare per rivalersi nel caso in cui non pagasse più ?
Vivo all’estero e il mio numero di cellulare italiano non funziona più.
Vi ringrazio e porgo cordiali saluti.
Buonasera,
in primis, il pignoramento fondato su una cartella non (regolarmente) notificata è nullo.
La giurisprudenza di legittimità e di merito interpreta però in maniera contrastante la richiesta di rateazione, che potrebbe essere considerato riconoscimento di debito e potrebbe sanare anche la irregolare notifica.
Tesi con cui non posso essere assolutamente d’accordo, ma da tenere in considerazione.
C’è inoltre differenza tra la pignorabilità della pensione presso l’INPS e sul conto corrente.
Per poterLe fornire un parere più preciso ci faccia pervenire l’atto di pignoramento.
Cordiali saluti.