AVVISO DI INTIMAZIONE. NESSUN OBBLIGO DI IMPUGNAZIONE. NON RISULTANDO UN ATTO PREVISTO TRA QUELLI DI CUI ALL’ART. 19 DEL D. LGS. 31 DICEMBRE 1992, N. 546, NON VI È OBBLIGO, MA SOLO FACOLTÀ DI IMPUGNAZIONE.

Secondo una importante parte della giurisprudenza di merito (ma anche di legittimità), nel caso in cui il contribuente non impugnava la cartella irregolarmente notificata o la successiva prescrizione a seguito della notifica del successivo atto (avviso di intimazione, preavviso di ipoteca o fermo amministrativo) doveva essere considerato decaduto da tale diritto. Detta tesi risulta completamente scoordinata dal sistema ordinamentale, tanto è vero che la Cassazione riportata chiarisce che non vi è alcun obbligo di impugnare gli successivi avvisi di intimazione, al fine di potere sollevare irregolarità precedenti a tale notifica.

Cassazione tributaria – ordinanza n. 16743/2024 del 17.6.2024 (Presidente Biagio Virgilio, Cons. rel. Giacomo Maria Nonno) (scarica PDF).

Il contribuente è quindi legittimato ad impugnare le cartelle sottostanti il preavviso (o avviso di intimazione, preavviso di fermo amministrativo), anche nel caso in cui non aveva impugnato eventuali intimazioni precedenti e regolarmente notificate:

“Invero, indipendentemente dall’impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell’ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.

L’avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020).

Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l’avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.

Ne consegue che … (ndr. il contribuente) non aveva l’onere d’impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente dalla CTR; l’eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata”.

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