Accertamento IVA. La scelta del regime di cui all’art. 32-bis d.l. n. 83/2012 può essere desunto anche da comportamenti conclusivi, ma deve perdurare per tutto il periodo d’imposta.

Cassazione tributaria – ordinanza n. 19799/2024 del 17.7.2024 (presidente Federici, relatore D’Aquino) (scarica PDF).

ACCERTAMENTO IVA. FATTI DI CAUSA.

La contribuente ha impugnato un provvedimento di contestazione di sanzioni con cui veniva contestato per l’IVA l’utilizzo contestuale del regime di cassa e di quello ordinario per i periodi di imposta 2013 e 2014, in cui venivano registrate sia fatture di vendita con esigibilità immediata, sia fatture in sospeso con esigibilità differita.

Le violazioni attenevano alla violazione degli obblighi di registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA e al contenuto delle dichiarazioni alla tenuta della contabilità per ciascuno dei periodi di imposta; veniva, pertanto, disconosciuto l’utilizzo da parte della società contribuente del regime per cassa, in quanto il regime si sarebbe dovuto adottare per tutte le operazioni poste in essere nel periodo d’importa.

ACCERTAMENTO IVA. MOTIVI DELLA DECISIONE.

La Corte ha ribadito sul punto il seguente principio di diritto:

«L’opzione del regime di IVA per cassa di cui all’art. 32-bis d.l. n. 83/2012 può desumersi dal comportamento concludente del contribuente, alla luce delle modalità di tenuta delle scritture contabili; va, tuttavia, esclusa l’esistenza di un comportamento concludente in tal senso, ove il contribuente abbia contemporaneamente assoggettato, per un periodo di imposta, le operazioni sia al regime IVA per competenza, sia a quello per cassa, salve le operazioni assoggettate a uno specifico regime a termini dell’art. 6 d.P.R. n. 633/1972».

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