Accertamento fiscale e studi di settore: l’Ordinanza n. 19872/2017 della Corte di Cassazione – Sezione 5° Civile, pubblicata in data 9.8.2017 – conferma il principio secondo cui gli studi di settore costituiscono mere presunzioni semplici – per tale ragione, la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento da quest’ultimi. L’Amministrazione finanziaria ha, quindi, l’onere di dimostrare l’applicabilità in concreto dello standard ed esporre le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

FATTO

Il contribuente impugnava per cassazione la decisione della CTR della Lombardia, la quale, confermando la decisione di primo grado, riteneva fondata la pretesa erariale per IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno 2003 e legittima la determinazione induttiva dei ricavi sulla base di studio di settore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Suprema Corte dichiarava fondato il secondo motivo proposto dal contribuente, poiché costituisce ormai ius receptum il principio secondo il quale “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte.

In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito” (Sez. U, n. 26635 del 2009; da ultimo v. Cass. n. 9484 del 2017).

Nel caso in esame, la CTR, pur dichiaratamente muovendo da tale principio, omette di illustrare (così incorrendo nel denunciato vizio di motivazione) il percorso logico posto a fondamento dell’espresso convincimento dell’adeguatezza della motivazione dell’atto impositivo, limitandosi ad affermare, in termini del tutto astratti, che “la motivazione sia rinvenibile effettivamente nel procedimento di approvazione dei singoli studi in quanto i criteri che portano all’adozione delle presunzioni e, successivamente, alla stima di costi e ricavi, sono stati individuati dopo una specifica attività di analisi, anche inviando i questionari all’odierno appellante” e, al contempo, omettendo di esprimere alcuna compiuta valutazione circa i rilievi proposti dal contribuente sulla concreta applicabilità dello standard prescelto e sull’idoneità dello studio di settore prescelto a rappresentare la sua attività, che nulla aveva a che fare con il settore edilizio (specificamente indicati in ricorso in osservanza dell’onere di autosufficienza), la prova della cui applicabilità in concreto, del resto, incombe sull’ente impositore.

La CTR, inoltre, limitandosi a esprimere un giudizio — peraltro meramente assertivo e apodittico — di adeguatezza della motivazione dell’atto impositivo in relazione alle osservazioni offerte dalla parte, omette a sua volta di operare alcuna specifica valutazione della fondatezza e conducenza delle stesse, così venendo meno a un compito che le deriva sia in generale dall’essere il giudice tributario il giudice del rapporto, sia dallo stesso principio sopra richiamato, valutazione da cui non può, dunque, esimersi, incorrendo, altrimenti, anche nella denunciata violazione di legge.

In relazione al motivo accolto, pertanto, la sentenza impugnata veniva cassata con rinvio alla CTR competente in diversa composizione, che provvedeva anche sulle spese di legittimità.

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