Ordinanza n. 12696 del 23.5.2018 – Corte di Cassazione – Sezione 5°
Accertamento con studi di settore – nullo senza contraddittorio. La procedura di accertamento tributario mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici. La gravità, precisione e concordanza delle suddette presunzioni non sono, quindi, ex lege determinate dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards”, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.
FATTO
La … Srl impugnava l’avviso di accertamento per l’anno 2003 per IVA, IRPEF ed IRAP, emesso sulla base dello studio di settore previsto per il commercio al dettaglio di ferramenta, con cui erano stati determinati maggiori ricavi per € 53.773,00. L’impugnazione, accolta in primo grado, veniva respinta dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, il quale riteneva fondato l’accertamento ed irrilevante la mancata instaurazione del preventivo contraddittorio. La società contribuente propone ricorso per cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso veniva denunciata violazione di legge sostanziale per aver la CTR ritenuto la legittimità dell’accertamento, fondato su studi di settore, nonostante il mancato invito al contraddittorio preventivo. Veniva evidenziato, inoltre, che i ricavi dichiarati si collocavano all’interno dell’intervallo di confidenza previsto dallo studio di settore, sicché la valutazione operata integrava una errata valutazione della realtà aziendale. Il secondo motivo lamentava vizio motivazionale in relazione al mancato apprezzamento della documentazione prodotta intesa a dimostrare l’applicazione di un diverso indice di ricarico.
Il primo motivo veniva dichiarato fondato, poiché costituisce ius receptum, infatti, che “la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente” (Cass. n. 21754 del 20/09/2017; Cass. n. 9484 del 12/04/2017; Cass. n. 14288 del 13/07/2016; Cass. n. 17646 del 06/08/2014; Cass. n. 27822 del 12/12/2013; Sez. U, n. 26635 del 18/12/2009). Il mancato avvio del contraddittorio endoprocedimentale, in violazione dell’anzidetto principio rende, quindi, nullo il successivo accertamento. Il secondo motivo veniva assorbito nel primo.
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