Reato di omessa dichiarazione. La sentenza emessa dal GUP di Milano analizza la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 D. lgs 74/2000, nel caso venga comunque presentata dichiarazione ultra – tardiva.

Tribunale Penale di Milano – Sentenza GUP del 16.5.2023, emessa nel procedimento avente RGNR. n. 25055/2023 – GIP Dott. Roberto Crepaldi (scarica PDF).

Interessante l’analisi che il Tribunale effettua circa l’irrilevanza del metodo induttivo ai fini della formazione della prova penale. Infatti, indicando puntualmente la giurisprudenza di legittimità sul punto, il giudicante parte dal principio, secondo cui il meccanismo della mancata prova contraria è inutilizzabile al fine di provare il reato e l’unico regime probatorio delle presunzioni legali tributarie debba esclusivamente essere individuato nella disciplina della prova indiziaria, ex art. 192 comma 2 c. p. p..

Pertanto, il giudice penale, pur avendo quale unico criterio decisionale il principio del “libero convincimento” (art. 192, co. 1 c.p.p.), è comunque sottoposto al limite legale di cui all’art. 192 comma 2 c.p.p., ove si escludono dal novero degli elementi utilizzabili dal giudicante quelli di natura indiziaria, salvo che essi siano gravi, precisi e concordanti.

Tali indizi (presunzioni) vengono superati nel caso di specie dalla presentazione della dichiarazione ultra – tardiva che supera l’accertamento meramente induttivo effettuato dall’ente impositore.

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