PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI IN BULGARIA. INPS, A SEGUITO DI UN REPENTINO CAMBIO DI ROTTA, DOPO OLTRE 35 ANNI DI CONSOLIDATA PRASSI, DECIDE DI DISAPPLICARE LA CONVENZIONE E RIPRENDERE A TASSAZIONE LE PENSIONI DEGLI ITALIANI RESIDENTI FISCALMENTE IN BULGARIA, CHE PRIMA HA DETASSATO.

Alcune D. P. INPS hanno inteso di dare una diversa interpretazione alla Convenzione contro la doppia imposizione, sottoscritta tra Italia e Bulgaria, sovvertendo una interpretazione consolidata per ben 35 anni. In particolare, all’articolo 1, comma 2, lettera b), la Convenzione definisce quale «residente fiscale» in Bulgaria il soggetto in possesso della “nazionalità” bulgara.

Le autorità italiane, facendo coincidere il concetto di cittadinanza con quella della nazionalità, ritengono che la cittadinanza bulgara sia condizione necessaria, affinché i pensionati italiani stabilitisi in Bulgaria possano definirsi fiscalmente ivi residenti anche ai sensi della Convenzione e possano ottenere di conseguenza la defiscalizzazione in Italia della pensione percepita dall’INPS. L’innovativa interpretazione comporta la disapplicazione della Convenzione per gli italiani trasferiti in Bulgaria e non ancora in possesso della cittadinanza bulgara, ma comunque ivi sottoposti ad imposizione in via generale ed illimitata (“full liability to tax”).

TG4: 23 novembre 2024. Associazione Pensionati Italiani in Bulgaria, in persona dell’Avv. Margherita Kòsa e Dott. Moreno Capanni, lanciano l’allarme. Situazione di grave ingiustizia non tollerabile in uno Stato di diritto come l’Italia.
Radio Roma TV: 18 luglio 2024 con Claudio Micalizio e l’Avv. Margherita Kòsa. Italia nega i negoziati con la Bulgaria ed opportunisticamente continua sulla strada della doppia imposizione. Denuncia alla Commissione europea.
Radio Roma TV: con Claudio Micalizio e l’Avv. Margherita Kòsa. La situazione dei pensionati italiani residenti in Bulgaria aggiornata al 29.1.2024.
Milano Pavia TV: Orizzonti con Claudio Micalizio del 19.1.2024. Può ritenersi legittimo applicare quale criterio la “cittadinanza” per potere beneficiare della Convenzione contro la doppia imposizione?
Nico Stino: Perché è da ritenersi illegittimo l’operato dell’INPS?

Ai cittadini italiani l’Amministrazione fiscale bulgara (NAP) rilascia, infatti, un certificato di riconoscimento quale «persona locale» o meglio che sono sottoposti ad imposizione in via illimitata in Bulgaria, che non è tuttavia accettato dall’INPS ai fini dell’esenzione fiscale, in quanto, a suo dire, non è sufficiente rispetto alle previsioni della Convenzione che richiederebbero la cittadinanza bulgara.

Sulla questione è stato interpellato l’Istituto che ha reso noto di aver formalmente sollecitato l’Agenzia delle entrate a fornire i necessari aggiornamenti sui criteri di esenzione dal regime impositivo italiano applicabili a tutte le tipologie di pensionati residenti in Bulgaria.

L’Agenzia delle entrate, con il proprio parere (risposta all’interpello n. 244/2023) dell’8 marzo 2023, ad una domanda presentata da un pensionato in gestione “ibrida”, addirittura nel 2019 (4 anni prima), dichiarava che «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere, dunque, considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato», senza fare alcun accenno alle motivazioni che l’hanno indotta ad ignorare l’intero contesto ordinamentale (in primis le primarie normative eurounitarie ed il Trattati di Vienna).

INPS, pertanto, in contrasto con un proprio precedente Comunicato pubblico in materia di immigrazione, sulla necessità di distinguere la cittadinanza dalla nazionalità, con messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023, decideva di applicare il parere dell’Agenzia (anziché la Convenzione – legge dello Stato, così come da sempre interpretata), e procedere con la detassazione della pensione anche in gestione privata, solo in caso di possesso della cittadinanza bulgara.

In assenza della suddetta certificazione (di cittadinanza), INPS non applicherà la Convenzione ed assoggetterà i redditi di pensione (anche degli ex dipendenti privati) a tassazione in Italia (ex art. 3 TUIR).

Le posizioni pensionistiche relative all’anno di imposta 2023 sono state ricostruite dall’INPS ai fini dell’applicazione della tassazione italiana a decorrere dal rateo mensile di giugno 2023 e contestualmente hanno proceduto con il recupero delle imposte relative alle mensilità precedenti a partire da gennaio 2023 (ritenute IRPEF + conguaglio).

Per quanto concerne, invece, le pregresse annualità, per il quale l’INPS ha già emesso la Certificazione Unica nei termini contemplati dalla normativa fiscale vigente, le posizioni interessate saranno gestite direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riconoscendo l’importanza del tema segnalato in sede di interrogazione, dichiarava, tuttavia, di essere disponibile a sostenere con le altre Amministrazioni competenti, tutte le iniziative volte a valutare ulteriormente la questione della doppia imposizione nel rispetto del principio di reciprocità. Il Viceministro Leo delle Economie e Finanze ha inoltre il compito di revisionare queste Convenzioni che si prestano ad interpretazioni ingiuste (art. 3 della legge delega n. 111/2023).

In ogni caso, circa il 70% degli uffici INPS, con inizio mese giugno 2023, hanno erogato le pensioni dei suddetti pensionati, applicando delle trattenute (IRPEF per il mese in corso e conguaglio per il recupero). In alcuni casi il recupero avviene senza il rispetto del minimo vitale o, addirittura, senza erogare completamente la pensione.

PENSIONATI ITALIANI RESIDENTI IN BULGARIA. PUÒ RITENERSI LEGITTIMA LA TASSAZIONE IN ITALIA DELLE PENSIONI DEI RESIDENTI (EFFETTIVAMENTE) FISCALMENTE IN BULGARIA?

La pubblica amministrazione italiana ha ritenuto di interpretare la Convenzione in maniera completamente decontestualizzata dal sistema, in quanto non ha tenuto conto delle regole d’interpretazione previste nella Convenzioni di Vienna, che è legge dello Stato, da applicarsi in maniera obbligatoria.

E soprattutto, l’interpretazione deve essere conforme al diritto europeo, preminente, prevalente rispetto al diritto nazionale. Nel caso in cui non è possibile fornire una interpretazione conforme, la relativa previsione della norma deve essere necessariamente ed in maniera chirurgica disapplicata (sia dalla pubblica amministrazione che dal giudice). In caso di dubbi, invece, la questione deve essere rimessa, ex art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’interpretazione deve essere conforme alla Carta costituzionale (l’interprete deve evitare situazioni irragionevoli e discriminatori, nonché, per riflesso, contrasti con il diritto eurounitario). Nel caso in cui non sia possibile, il giudicante è tenuto a rimettere la questione al vaglio della Consulta.

L’interpretazione, in particolare delle Convenzioni internazionali, deve essere svolta, come detto, secondo le regole previste nel Trattato di Vienna del 23.5.1969:

  • –  “nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”: Italia ha sottoscritto una Convenzione per scongiurare la doppia imposizione e non, di certo, per auto autorizzarsi alla doppia imposizione!!! È inammissibile ed assurdo allora dare un’interpretazione alla Convenzione che chiaramente autorizza la doppia imposizione e quindi contrasta con la propria finalità.
  • –  “in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto”: con l’interpretazione data dall’INPS si crea caos nell’intero sistema, sia all’esterno che all’interno della Convenzione, che deve essere necessariamente evitato, come correttamente evidenziato dai Tribunali di Viterbo, Cosenza, Roma, Bologna, Verona, Bergamo, Sondrio, Pistoia, etc… non avrebbe più senso l’art. 17 della Convenzione, per mero esempio.

L’operato dell’INPS si ritiene estremamente grave, in particolare perché:

  • i contribuenti interessati risiedono in Bulgaria ed hanno difficoltà ad attivare tutele legali in Italia;
  • l’imposizione, ma anche il recupero delle somme relative al primo semestre del 2023, avviene mediante trattenute immediate e dirette sulla pensione, peggio ancora mediante conguagli senza limiti;
  • l’interpretazione fornita dalla pubblica amministrazione genera una serie di situazioni di doppie imposizioni, discriminatori e contrasti con il diritto eurounitario.

È granitica sul punto anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui:

oltre che quella della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE del 19.11.2009, C-540/07) che deve essere intesa quale legge obbligatoria (fonte di diritto) e preminente (e non quale semplice orientamento giurisprudenziale).

Se la risoluzione della questione non avverrà a breve a livello governativo e centrale, toccherà il giudice del lavoro o giudice tributario porre fine alla ingiustizia che subiscono i concittadini residenti in Bulgaria.

Ad oggi le recenti prevalenti pronunce, confermano l’illegittimità della tassazione delle dette pensioni: Tribunale di Viterbo – sentenza n. 428/2022 del 17.11.2022 (RG. n. 591/2020); Tribunale di Cosenza – ordinanza del 13.7.2023 (RG. n. 2079/2023); Tribunale di Roma – ordinanza del 31.7.2023 (RG. n. 18298/2023); Tribunale di Imperia – decreto di sospensiva del 20.8.2023 (RG. n. 232/2023); Tribunale di Roma – ordinanza del 9.10.2023 (RG. n. 26926/2023); Tribunale di Lodi – sentenza n. 342/2023 del 9.11.2023 (RG. n. 412/2023); Tribunale di Alessandria – ordinanza del 21.11.2023 (RG. n. 944/2023), Tribunale di Lodi – sentenza n. 365/2023 del 23.11.2023 (RG. n. 562/2023), Tribunale di Bologna – sentenza n. 72 del 24.1.2024 (RG. n. 1074/2023); Tribunale di Verona – sentenza n. 38 del 24.1.2024 (RG. n. 1553/2023), Tribunale di Bergamo – sentenza n. 452 del 6.5.2024 (RG. n. 1219/2023); Tribunale di Sondrio – sentenza n. 48 del 7.5.2024 (RG. n. 128/2023); Tribunale di Ravenna – sentenza n. 157 del 9.5.2024 (RG. n. 9/2024); Tribunale di Cosenza – sentenza n. 1044/2024 del 16.5.2024 (RG. n. 2079/2023); Tribunale di  Pistoia – sentenza n. 197/2024 del 28.5.2024 (RG. n. 831/2023); Tribunale di Bologna – sentenza n. 1110/2024 del 3.9.2024 (RG. n. 1161/2024); Tribunale di Cuneo – sentenza n. 412/2024 (RG. n. 921/2024); Tribunale di Tempio Pausania – sentenza n. 202 del 23.10.2024 (RG. n. 246/2023; Tribunale di Pisa – sentenza del 2.11.2024 (RG. n. 1115/2023) (scaricabili in PDF).

La problematica ha sollevato anche l’interesse della stampa, la pubblica amministrazione ha improvvisamente cambiato rotta, mettendoli in grave difficoltà i pensionati (Milano: “La caccia dell’Inps ai pensionati milanesi emigrati in Bulgaria”; Alto Adige Bolzano: “Vivo da anni in Bulgaria. INPS adesso ci affama”; Pisa: “Beffati i pisani emigrati in Bulgaria”; Brescia: Aveva ottenuto l’esenzione, ma ora l’idillio è un incubo), Firenze: “La stangata Inps ai pensionati che si sono trasferiti in Bulgaria”, Il Giornale: “La stangata per i pensionati all’estero. Ora l’Inps chiede di pagare le tasse arretrate”; Il Tempo: “INPS chiede le tasse ai pensionati in Bulgaria. Parte la rivolta”; etc…).

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