TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA

TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA

Le trascrizioni presso la conservatoria rappresentano la forma di pubblicità necessaria affinché determinati atti, riguardanti la condizione giuridica della proprietà immobiliare, abbiano efficacia contro chiunque (anche contro terzi).

Da tale definizione nasce già una prima regola, e cioè che la trascrizione non è un modo di acquisto della proprietà o di un altro diritto reale in genere, bensì solamente un requisito perché il nuovo rapporto giuridico creatosi, relativo a beni immobili venga portato a conoscenza di terzi, in modo che nessuno possa poi invocare a proprio favore l’ignoranza di esso.

La trascrizione viene effettuata attraverso la nota di trascrizione di Conservatoria (istanza in doppio originale), presentata e depositata presso la Conservatoria competente per territorio (art. 2663 c.c.), entro 30 giorni dalla data dell’atto, del provvedimento o della sentenza (il ritardo comporta eventualmente solamente una minima sanzione).

Atti da trascrivere in Conservatoria

Gli atti che devono obbligatoriamente essere resi pubblici mediante la nota di trascrizione (ex art. 2643 c.c.), sono i seguenti:

  • contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
  • contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano diritti reali di godimento su beni immobili (usufrutto,  superficie, enfiteusi, concedente, abitazione, servitù, uso);
  • gli atti di rinunzia ai diritti sopra menzionati;
  • i provvedimenti di esecuzione forzata, le domande giudiziali e le sentenze che si riferiscono a beni immobili o a diritti reali immobiliari;
  • i contratti di società con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o diritti reali immobiliari.

(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).

altre pratiche dello studio

Avv. Margherita Kósa - author

Ambiti di maggiore competenza: Diritto tributario, Diritto civile, Diritto dell'Unione Europea

Comments 5

  • Adam ha detto:

    Il 04/12/2008 decedeva nostra nonna, a Bari, la quale lasciava 3 Figli, tutti in USA, e noi, anche in USA

    con testamento olografo pubblicato in data 18/12/2008 istituiva erede universale ed esecutrice la figlia Isabella cosi disponendo “dichiaro per dopo la mia morte che tutto il bene lo lascio a mia figlia Deliso Isabella perché sarà lei a decidere come deve dare la parte al fratello Deliso Allegrino però a quella pazza della sorella Flora niente, la parte sua la darà ai due figli Adamo Alessandro ed Anthony Vito”.

    Noi siamo i Figli di Flora. Che significava “la parte”? Le disposizioni di nostra nonna sono NULLE? Oggi son passati 10 anni ….siamo troppo tardi?

    Puo’ cortesemente dirci se noi e nostra madre abbiamo diritto a qualcosa?

    Grazie,

  • Studio Tributario Bologna ha detto:

    Buonasera,
    la presente per richiedere un vs. parere su una questione.
    Nel luglio scorso abbiamo acquistato da un privato, insieme ad un appartamento, il diritto d’uso (in subconcessione fino al 2053) di un box auto sotterraneo sito in Milano (Via Pavia) e di proprietà del Comune.
    Dopo qualche tempo il Notaio ci ha comunicato che il Conservatore dei registri immobiliari di Milano non avrebbe proceduto alla trascrizione del diritto relativo al box ed ha provveduto alla semplice voltura catastale.
    Secondo voi è corretto l’operato?
    Come posso opporre a terzi il mio diritto?
    Come posso verificare come risulta attualmente intestato in conservatoria il box?
    Grazie mille per un cortese riscontro.

    • Buongiorno,
      secondo l’art. 2644 c.c., se il precedente titolare del diritto vendesse nuovamente ad altri e quest’ultimi trascrivessero prima di voi, il diritto sarebbe solo loro.
      Poi ovviamente avreste diritto al rimborso del prezzo e risarcimento nei confronti del venditore.
      (Il Comune di Milano richiede inoltre che ogni variazione riguardante il “diritto” (di superficie o d’uso) del box/posto auto o del “vincolo” venga comunicata o autorizzata dal Comune prima della stipula dell’atto notarile).
      In ogni caso vi consiglio di accertare presso la Conservatoria il motivo per cui non è avvenuta la trascrizione e se vi sono irregolarità di provvedervi.
      Se il diritto non è trascritto non è opponibile a terzi.
      Cordiali saluti.

  • Daria ha detto:

    Buongiorno mio marito nel 1987, ha comprato, in comunicazione dei beni con la sua prima moglie, un immobile, ma non hanno mai fatto la trascrizione alla conservatoria. Cosa comporta?
    Grazie

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