DONAZIONI INTERNAZIONALI. QUALE SARÀ IL TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE ALLE DONAZIONI INTERNAZIONALI (PER ES. QUANDO O IL DONANTE O IL BENEFICIARIO RISULTA RESIDENTE FISCALMENTE ALL’ESTERO)? IL DENARO DONATO QUANDO DOVRÀ ESSERE SOTTOPOSTO A TASSAZIONE IN ITALIA?
L’arricchimento a titolo di donazione o di successione ereditaria costituisce secondo la legislazione tributaria, di quasi tutti i Paesi, un presupposto d’imposta. Ai sensi dell’art. 2, comma 47 decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, veniva reintrodotta, dopo alcuni anni di sospensione, anche in Italia l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del Testo Unico del 31/10/1990 n. 346 (TUS).
Il dubbio sulla normativa tributaria da applicare in caso di donazioni sorge quando uno dei soggetti (donante o beneficiario) non risulta residente fiscalmente in Italia o quando il bene donato si trova in Italia ed i suddetti due soggetti risiedono all’estero (donazioni internazionali). Inoltre, sulla base di quali criteri si stabilisce esistente o meno in Italia una somma di denaro? In quali casi devono essere versate le imposte in Italia ed in quali cosi no?
RISPOSTA ALL’INTERPELLO N. 310/2019:
L’obbligo fiscale nelle suddette situazioni può essere precisamente illustrato ripercorrendo l’iter logico della risposta all’interpello n. 310/2019 dell’Agenzia delle Entrate. I criteri di territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni sono dettati dall’art. 2 del TUS, secondo cui:
“L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.
In applicazione di tale disposizione, dunque, se il donante non risulta residente in Italia al momento della donazione, rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta, solo i beni e diritti presenti sul territorio nazionale (secondo il c.d. principio della territorialità).
DONAZIONI INTERNAZIONALI DI DENARO:
Alla luce del suddetto quadro normativo, al fine di verificare se l’atto di donazione con bonifico da parte di un donante residente all’estero sia da assoggettare o meno a tassazione in Italia, occorre esaminare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato quale bene “esistente” nel territorio dello Stato.
Al riguardo, il comma 3 del sopracitato art. 2 del TUS, pone una presunzione di esistenza nel territorio dello Stato, tra l’altro, in relazione ai “e) crediti, cambiali, vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato”.
Considerato che il denaro (da trasferire in tale caso mediante bonifico bancario) non risulta tra i beni che, ai sensi del citato comma 3, si presumono “esistenti” nel territorio dello Stato, si ritiene utile far riferimento alla disciplina dettata per le altre tipologie di beni, previste dalla citata lettera e), che presentano caratteristiche sostanzialmente analoghe al denaro.
Sul punto, si può quindi far riferimento all’assegno di ogni specie che si presume esistente nel territorio dello Stato “se l’emittente è residente nello Stato”.
Pertanto, per presumere l’esistenza nel territorio dello Stato del bene denaro, occorre, quale elemento di collegamento con lo Stato italiano, la residenza in Italia del soggetto emittente (l’assegno) con il quale si trasferisce la disponibilità del denaro a favore del beneficiario dell’atto di donazione. In assenza di tale condizione, detto bene non si considera esistente nel territorio dello Stato e, dunque, il relativo atto di donazione da parte del donante residente all’estero, non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.
Per le suesposte considerazioni, nella fattispecie di cui al citato interpello, si ritiene che il denaro, oggetto della donazione tramite bonifico, non sia da presumere quale bene esistente nel territorio dello Stato, nel presupposto che, come affermato nell’istanza ed ivi acriticamente assunto, il donante è residente all’estero.
Di conseguenza, non essendo detto atto soggetto ad imposta di donazione per mancanza del presupposto di territorialità, non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso dell’atto di donazione formato all’estero.
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(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).
VORREI FARE UNA DOMANDA!
Se un cittadino italiano non residente in Francia vuole ricevere una donazione da un cittadino francese(con il quale non ha nessun legame di parentela) non residente in Italia deve pagare qualcosa?
Se si in Italia oppure in Francia?
Cordiali Saluti.
Buongiorno,
se il donante non risulta residente in Italia al momento della donazione, rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta, solo i beni e diritti presenti sul territorio nazionale.
Pertanto, se il bene donato si trova in Italia, le imposte devono essere pagate in Italia così come previsto dalla normativa tributaria.
Se si tratta di una somma di denaro rileva la residenza del donante nel momento della donazione.
Se il donante risulta residente all’estero, il denaro non si considera esistente nel territorio dello Stato e, dunque, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.
Di conseguenza, non essendo detto atto soggetto ad imposta di donazione per mancanza del presupposto di territorialità, non sussiste nemmeno l’obbligo di registrazione in termine fisso dell’atto di donazione formato all’estero.
Cordiali saluti.
Gent.ma avvocato,
quindi se una persona residente in Francia vuole donare una somma denaro
a me che sono residente in Italia Non devo pagare nulla ne’ in Italia Ne’ in francia!?
Ho capito bene?
Buonasera,
no, Le sto dicendo che Lei e il donante non dovete pagare niente in Italia.
In relazione alla Francia interpellate un avvocato francese.
Cordiali saluti.
Buonasera Egr Avv. Kósa,
volevo domandarle nel mio caso specifico, ho ricevuto dai miei genitori una buona somma di denaro pari a 300000 euro nel 2018, questa somma é stata dichiarata al fisco pero’ non é stato fatto nessun atto notarile, io ho la residenza fiscale in Francia dove lavoro, e i miei genitori in Italia. A seguito di un controllo fiscale francese, mi viene chiesto un documento che attesti la donazione…volevo sapere se la donazione potesse essere giustidficata con un semplice atto o dichiarazione sull onore da parte dei miei genitori, quindi sarebbe una nullità della donazione per vizio di forma, oppure se ci fossero altre soluzioni. La ringrazio. Cordiali saluti.
Buonasera, io produrrei all’amministrazione fiscale francese la dichiarazione fiscale italiana (o magari anche una dichiarazione scritta da parte dei suoi genitori). Dovrebbe essere sufficiente prova della causale del trasferimento del denaro. Il fisco italiano, in teoria, potrebbe contestarLe il mancato versamento dell’imposta di registro in relazione all’atto notarile non fatto. Per quanto riguarda l’imposta sulla donazione in Italia l’importo è sotto la franchigia di 1.000.000,00 euro, penso che in Francia la franchigia sia di 100.000,00 euro. In ogni caso la situazione in Francia viene regolata dalla L. 14 dicembre 1994, n. 708. sulla Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni. Cordiali saluti.
Buona sera, devo ricevere soldi da i miei genitori in Italia.
Io risiedo in Spagna, faremo atto al notaio per renderlo legale e le sue de rispettive tasse.
Per i miei genitori che fanno quest’operazione dall’Italia, devono dichiarare all’agenzia delle entrate?!?
C’è qualche tassa da pagare?!!
Le sarei grata se riuscisse a darmi una consulenza
È abbastanza urgente.
Grazie.
Buonasera,
considerato che i donanti sono i Suoi genitori l’imposta sulla donazione ammonta al 4%, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro.
Se l’importo donato è inferiore a 1 milione di euro, sarà dovuta solamente l’imposta di registro su cui potrà informarVi meglio il notaio.
Mentre una donazione indiretta di valore inferiore a 1 milione di euro non sarebbe assoggettata né ad imposta e non richiederebbe neanche particolari formalità.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
mia moglie deve ricevere una cospicua somma di denaro dall’Iran frutto di una donazione da parte della madre.
Essendo l’Iran sottoposto a sanzioni il trasferimento avverrà tramite bonifici da intermediari.
La donazione verrà formalizzata da un notaio e l’atto tradotto presso l’ambasciata.
Premesso quanto sopra:
1) è prevista una tassazione?
2) c’è il rischio di un sequestro della somma da parte delle autorità italiane?.
Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti.
Buonasera,
in Italia non è dovuta alcuna imposta, in quanto il denaro si trova all’estero ed il donante è residente all’estero.
Se è chiara la causale le somme non possono essere bloccate.
Cordiali saluti.
Buongiorno, mio fratello che risiede al estero (Perú) mi deve trasferire 70.000,00 euros da un vendita da un terreno ereditato a noi del mio padre defunto nel 2017. Devo dichiararlo nel 2024? e come dovrebbe essere scritta la causale del trasferimento?
Buonasera,
nel caso di de cuius residente all’estero, non è necessario presentare alcuna dichiarazione di successione né pagare la relativa imposta.
Restano fermi eventuali obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale o nell’ambito della normativa antiriciclaggio.
Cordiali saluti.
Buon giorno, io sono residente in Italia ,sono un medico con CUD2022 di 130000, ho eseguito a Gen2023 un bonifico di 60000 dal mio conto italiano a quello estero(brasiliano) della mia compagna e madre dei miei due figli(che hanno doppia cittadinanza italiana e brasiliana) . Premetto che il denaro servirà alla mia compagna per l’acquisto di una casa in Brasile che intesterà ai miei figlio. Nel momento in cui scrivo è già stato acquistato l’immobile in Brasile
Io non sono andato dal notaio in quanto ho interpretato il tutto come una donazione indiretta(x acquisto casa) e la mia compagna è andata da un avvocato tributarista in Brasile per dichiarare al fisco brasiliano i soldi ricevuti
Io, per l’Italia, devo pagare qualche imposta, visto che sono il donante? Grazie
Buonasera,
volevo sapere se è possibile avere una Sua consulenza in merito ad una questione di una donazione internazionale.
In pratica ho effettuato dal mio conto italiano un bonifico di 60mila euro( in due operazioni, l’ una di 40 e l’altra di 20) sul conto corrente estero(Brasile) della mia convivente di nazionalità brasiliana, residente con me in Italia al momento del bonifico , per l’acquisto della casa che intesteremo alle nostre due figlie in Brasile(le due bimbe, minori di età , posseggono doppia cittadinanza).
Mi chiedo se questa donazione sarebbe dovuta avvenire in forma “solenne” dal notaio ed eventualmente avrebbe dovuto scontare l’imposta dell’8 %.
Io in questo momento mi trovo in Brasile ma rimpatrierò tra qualche giorno.
Cordiali saluti.
Buonasera,
considerato che rispetto alla sua compagna non si applica alcuna franchigia e che il denaro si trovava sul territorio dello Stato sarebbe soggetto d’imposta di donazione in Italia e richiederebbe anche l’atto pubblico.
Diverso sarebbe il caso della donazione indiretta con specifico riferimento all’immobile da acquistare.
In quel caso non è prevista la forma solenne ed è anche esente da imposta.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
Avrei bisogno gentilmente di capire come procedere per il seguente caso:
Io (con doppia cittadinanza, irano-italiana) intendo ricevere da mia madre, residente all’ estero (Iran), una donazione di circa 80,000-95.000€ tramite bonifici da vari parti terzi ( essendo Iran e le banche iraniane sotto le sanzioni, quindi non è possibile ricevere un bonifico direttamente dalla mia madre in Iran).
Le domande sono:
1) Se l’ atto notarile di donazione deve essere perfezionato in Italia e in caso affermativo se il vs studio può assisterci in questa pratica.
2) è prevista una tassazione ?
La ringrazio in anticipo.
Cordialmente.
Buongiorno,
questa donazione è esente da imposta in Italia, in quanto il bene donato (la somma di denaro) non si trova in Italia e neanche il donante.
Prima di risponderLe rispetto alla formalizzazione dell’atto potrebbe essere importante sapere come desidera poi impiegare questa somma in Italia.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
questa donazione è esente da imposta in Italia, in quanto il bene donato (la somma di denaro) non si trova in Italia e neanche il donante.
Prima di risponderLe rispetto alla formalizzazione dell’atto potrebbe essere importante sapere come desidera poi impiegare della somma in Italia.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
questa donazione è esente da imposta in Italia, in quanto il bene donato (la somma di denaro) non si trova in Italia e neanche il donante.
Prima di risponderLe rispetto alla formalizzazione dell’atto potrebbe essere importante sapere come desidera poi impiegare questa somma in Italia.
Cordiali saluti.