IL REGIME FISCALE DEI DIPENDENTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. L’ESENZIONE DA TASSAZIONE DEI REDDITI PERCEPITI DALL’ORGANIZZAZIONE.
I lavoratori dipendenti di organizzazioni internazionali sono soggetti di particolari meccanismi di esenzione fiscale. Si tratta dell’esenzione da tassazione dei redditi da lavoro dipendente percepiti in esecuzione delle proprie funzioni. Quindi, in generale, salari, emolumenti indennità e pensioni percepiti da dipendenti di enti internazionali non sono soggetti a tassazione, in quanto gli Stati aderenti a queste organizzazioni versano ogni anno contributi per il loro funzionamento. Attraverso la tassazione del reddito dei dipendenti i vari Stati potrebbero riappropriarsi di parte dei contributi versati.
IL REGIME FISCALE DEI DIPENDENTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. GLI ACCORDI DI SEDE.
Per questo motivo esiste un sistema di accordi territoriali, cd. “Accordi di Sede”, conclusi tra l’Organizzazione ed il Paese ospitante, che prevedono l’esenzione da tassazione di questi redditi. A livello nazionale è l’art. 41 del DPR n. 601/73 che fa riferimento ai suddetti accordi:
“Continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali”.
Nel caso in cui l’accordo di sede non preveda una esenzione, dovrebbe essere applicata la tassazione dello Stato ospitante. È da verificare sempre il singolo caso, in quanto spesso è previsto che l’esenzione fiscale dei redditi derivanti dalle organizzazioni internazionali non si applica ai soggetti che abbiano la cittadinanza italiana, oppure che risultino residenti in maniera permanente in Italia. Si tratta, della stessa norma valida per i dipendenti di ambasciate e consolati all’estero in Italia. In questi casi i redditi devono essere tassati integralmente in Italia e l’Accordo di Sede non può trovare applicazione.
IL REGIME FISCALE DEI DIPENDENTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. ESENZIONE DA MONITORAGGIO FISCALE.
Secondo l’art. 38, comma 13, del D.L. n. 78/10, confermato dalla Circolare n. 45/E/2010 dell’Agenzia delle Entrate, questi lavoratori vi sono esenzioni anche per quanto riguarda la disciplina sul Monitoraggio Fiscale di attività patrimoniali e finanziarie estere e precisamente:
- Per le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale. Si tratta di dipendenti di ambasciate e consolati;
- Per le persone fisiche che lavorano all’estero presso Organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia.
In entrambi i casi deve trattarsi di persone fisiche la cui residenza fiscale (in Italia) è determinata, alternativamente:
- Ai sensi dell’articolo 2 del DPR n 917/86;
- In virtù di accordi internazionali ratificati.
L’esonero previsto per questa categoria di soggetti deve essere riconosciuto soltanto qualora l’attività lavorativa all’estero sia svolta:
- In via continuativa per la maggior parte del periodo d’impostae
- Mantenendo la residenza fiscale in Italia.
Possiamo pertanto individuare due fattispecie nelle quali il lavoratore non verifica l’esonero dagli obblighi di Monitoraggio:
- Quando non rientra nelle specifiche condizioni previste dagli accordi internazionali ratificati dall’Italia con l’Organizzazione internazionale, e
- Al raggiungimento dell’età pensionabile. Infatti, al momento del pensionamento decadono tutti i privilegi previsti dagli accordi internazionali ratificati.
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(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente).
Scrivo in merito a delle delucidazioni riguardo il lavoro che sto svolgendo.
Sono una dipendente di un’organizzazione internazionale, si tratta di un lavoro a progetto accordato tra la mia organizzazione e il Ministero dell’Interno. Il mio stipendio percepito è netto ogni mese, esonerandolo da qualsiasi tipo di contributo e tassazione fiscale (Come previsto da contratto). La mia domanda è se fosse possibile aprire privatamente un conto di pensione integrativa per far si che io possa accumulare un fondo?
Tutto ciò è possibile ?
Ringrazio anticipatamente.
Cordialmente.
Buonasera,
di certo ciò non può essere vietato.
Le consiglio in ogni caso di richiedere alla Sua organizzazione (in quanto varia per ognuna) la raccolta di testi giuridici per comprendere il Suo sistema contributivo / pensionistico.
Cordiali saluti.
Volevo ottenere una vostra consulenza riguardando il problema seguente:
– nel 2016 come belga avendo finito il lavoro sotto statuto diplomatico (da 2006) nel ONU sono traslocato alla mia famiglia in Belgio (cambiando residenza che avevo da 2004 in Italia).
Pensavo che il trasloco e il ritorno in Belgio me servirebbe per non essere sottoposto ai fisco italiano in 2016, perché ho ricevuto qualche somme di pensione ONU e belga e non volevo difficoltà nella qualificazione di questi redditi.
Ma malgrado l’iscrizione in Belgio (normalmente comunicata al Italia), l’inscrizione anagrafe in Italia non è stata cambiata, allora per 2016 ho 2 certificati di residenza con ogni una residenza differente : una in Belgio, l’altra in Italia.
Questione: sono sottoposto a imposte italiane o no?
L’agenzia entrate dice si; io dico il contrario.
Se sono considerato come sottoposto, dovrò pagare una multa per non dichiarazione e ce il rischio di riqualificazione.
Grazie di informarmi sul costo della vostra consulenza che mi permetterà di prendere una decisione ben pesata: oppure accettare la domanda delle entrate, o mantenere la mia posizione ( e la questione allora cosa fare senza troppi costi di tribunale etc.)
Ho anché paura della mancanza di chiarezza e legal security, avendo letto il suo articolo eccellente su ” Italia Svizzera”.
Scusi per l’italiano con molti errori.
Buonasera,
innanzitutto ci scusiamo per il ritardo con cui Le scriviamo, ma è dovuto alle troppe richieste che non riusciamo purtroppo evadere in tempo.
1.
I trattati che istituiscono organizzazioni internazionali solitamente contengono norme relative al trattamento fiscale dei loro dipendenti, ma non per il trattamento dei redditi da pensione.
A questa conclusione è arrivata anche l’Agenzia delle Entrate, con l’unico documento di prassi sul tema, ovvero la Risoluzione n. 11/E/2000 in relazione ai redditi da pensione erogati dall’ONU nei confronti di soggetto residente in Italia.
Secondo l’Agenzia, quindi, mancando disposizioni di esenzione, tali redditi da pensione sono imponibili in Italia ed assoggettati a tassazione IRPEF.
2.
La Sua residenza fiscale deve essere stabilita secondo l’art. 4 della Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Belgio:
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/BELGIO_1983-1PROT.1984-Testo_G.U._ita.pdf
Non ho ben compreso il momento esatto in cui Lei nel 2016 si è trasferito in Belgio, è importante al fine di stabilire la Sua residenza fiscale per il 2016.
Non ha molta rilevanza la Sua residenza anagrafica, che prevede semplicemente una presunzione di residenza fiscale in Italia, che può essere benissimo vinta con la prova contraria.
Se Lei, secondo l’art. 4 della Convenzione, era residente fiscalmente in Belgio, l’art. 18 della citata Convenzione sulle pensioni private prevede la tassazione esclusivamente in Belgio.
Cordiali saluti.
Salve! Sa per caso dove trovare un elenco delle organizzazioni internazionali cui e` applicabile l’esenzione?
Buonasera, dovrebbe cercare l’accordo di sede dell’organizzazione che interessa a Lei. Cordiali saluti.
Gent. Avv. Kòsa,
lavoro per un’organizzazione internazionale con sede in Germania. Il mio stipendio è tassato internamente dall’Organizzazione e non sono tenuto a presentare dichiarazione dei redditi in Germania.
Ho da poco acquistato un appartamento in Italia presso il quale ho trasferito la mia residenza anagrafica.
Vorrei domandare in futuro dovrò pagare delle tasse in Italia sui redditi derivanti dal mio stipendio.
Grazie.
Cordiali saluti
Rocco
Buonasera, sullo stipendio quasi mai, ma il sistema potrebbe variare da organizzazione a organizzazione. Cordiali saluti.
Buongiorno,
un dipendente in pensione della FAO che vive e risiede in Italia, è tenuto a fare la dichiarazione dei redditi o no?
Grazie.
In linea generale, al momento del pensionamento decadono tutti i privilegi previsti dagli accordi internazionali ratificati.