Prescrizione contributi professionisti. Come deve essere individuato il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi per i professionisti? Possono sorgere numerosi dubbi in caso di omessa dichiarazione. La Sentenza n. 673/2020 della Corte di Appello di Milano, ripercorrendo la giurisprudenza di legittimità sul punto, ci da puntuale risposta alla suddetta domanda.
La sentenza della Corte di Appello di Milano n. 673/2020 (scaricabile in pdf) ribadisce innanzitutto il principio secondo il quale la prescrizione non può essere sospesa in caso di mancata comunicazione della dichiarazione da parte del professionista iscritto ad un cassa di previdenza privata.
Inoltre la Corte di Milano riporta alcuni passaggi della decisione della Suprema Corte di cui alla Sentenza 28 ottobre 2019, n. 27509: “…Non si dubita, tra le parti, che si tratti di prescrizione quinquennale, coerentemente, del resto, con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, nel ricorso all’esame si controverte esclusivamente del momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione, laddove, come già accennato, i giudici del gravame, assumendo il perpetrarsi indefinitamente, nel tempo, della condotta inadempiente, hanno escluso del tutto che il termine prescrizionale possa iniziare a decorrere. Ritiene invece il Collegio, in continuità con numerosi precedenti (v., da ultimo, Cass. n. 13639 del 2019), che il decorso del termine per l’esercizio della potestà sanzionatoria della Cassa debba necessariamente essere ancorato al compimento del tempo concesso all’iscritto per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati reddituali di cui agli artt. 17 e 23 della legge n. 576 del 1980, così come previsto dal secondo comma dell’art.19 che recita: «Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data dì trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23».
Il consolidato orientamento di legittimità che riconnette il decorso della prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria in esame al giorno in cui è stata commessa la violazione, vale a dire allo scadere dei trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, va ribadito non rinvenendosi, nella diversa tesi patrocinata dalla Cassa, argomenti decisivi per sottoporlo a rivisitazione (v., fra le tante, Cass. n. 17258 del 2018 e i numerosi precedenti ivi richiamati)…”
La decisione succitata, seppur riguardante la Cassa Avvocati, chiarisce che il decorso della prescrizione deve essere necessariamente ricollegato ad un preciso momento che nel caso della cassa periti e ragionieri coincide con il termine per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati reddituali.
Anche il regolamento della CNPR all’art. 46, nella sua generica formulazione, chiarisce che il momento di inizio della decorrenza della prescrizione in caso di omessa comunicazione dei dati reddituali è da considerare quello eventualmente fissato dalla Cassa per l’effettuazione dell’invio con riferimento allo specifico debitore.
In punto di diritto attesa che la contribuzione minima prevista non dipende dai redditi non ha senso, rispetto ad essa, non applicare la norma generale di cui all’art. 2935 c.c., in quanto il diritto della cassa può essere esercitato a prescindere dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi (Cfr Cass. CIV. 27218/2018):
“In sostanza la contribuzione minima può essere pretesa in concomitanza con le annate in cui vi è già stata iscrizione dell’assicurato alla Cassa e identica decorrenza va riconosciuta rispetto alla corrispondente prescrizione”.
In conclusione, l’inizio del termine di prescrizione dei contributi nel caso della cassa periti e ragionieri coincide con il termine fissato per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati reddituali, mentre in relazione alla contribuzione minima, che prescinde dalla suddetta dichiarazione, il termine decorre dal momento in cui le relative somme dovevano essere versate.
(Studio Legale Kòsa Musacchio – Click Avvocato – Avvocato del contribuente)
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