Ordinanza ex art. ex art. 702 ter c.p.c. dell’8.2.2019 (R.G. 1363/2016) del Tribunale di Torre Annunziata – Terza Sezione Civile, gr. A) in persona del Dott. Massimo Palescandolo.

Obbligazioni – Contenziosi bancario – Procedura civile – Interessi – Disciplina antiusura – Prova del tasso soglia usura Necessità della produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia antiusura ex lege 108/1996.

  • E’ necessaria, nel giudizio civili, la produzione dei decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze che stabiliscono i tassi soglia dell’usura affinché possa considerarsi provata l’usura?
  • I decreti ministeriali sono soggetti o meno al noto principio “iura novit curia”, secondo cui la legge non deve essere provata al giudice, perché egli la conosce a prescindere da ogni attività delle parti?

Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis Cass. n. 2543/2019, Cass., SSUU, n. 9441/2009 del 29/04/2009) «la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali … rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell’art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto)».

  • Tale principio di carattere generale è applicabile ai decreti ministeriali di cui alla L. 108/1996 (rilevanti il tasso soglia dell’usura)?

Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Dott. Massimo Palescandolo, con la propria Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. dell’8.2.2019 (sulla prova del tasso soglia usura), oltre a fornire chiare risposte ai quesiti sollevati, costruisce sul punto un ineccepibile passaggio logico, dando ferma soluzione ad una questione operativa di ampia diffusione giurisprudenziale e non poco controversa.

Il Tribunale ritiene necessario rivedere e riqualificare il principio secondo cui la mancata produzione dei decreti ministeriali (la prova del tasso soglia usura) sia evenienza tale da impedire al giudice di pronunciarsi sulla relativa domanda, in presenza della specifica allegazione (ed eccezione) di parte.

Infatti, come chiarito dal giudicante, i decreti ex legge 108/1996, devono ritenersi atti oggettivamente normativi:
“Ai decreti ministeriali attuativi della L. 108/1996, infatti, per quanto emanati nella forma, per l’appunto, del decreto ministeriale (e, quindi, come atti soggettivamente amministrativi), deve riconoscersi natura di atto oggettivamente normativo, poiché, in ossequio alle disposizioni di cui alla legge citata – che testualmente ne prevede l’emanazione e ne stabilisce il contenuto -, dettano previsioni generali ed astratte destinate ad essere applicate in un numero indeterminato di casi e nei confronti della collettività, sicché il contenuto precettivo diviene integrativo delle norme generali dettate nella legge, conferendole la necessaria concretezza affinché possa avere reale attuazione”.

Il tribunale riteneva, pertanto, condivisibile l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 14470 del 2005, alla quale aderisce, secondo cui:

“Le norme emanate dal CICR (nel 1992 in via d’urgenza, in sua sostituzione, dal Ministro del Tesoro) e dalla Banca d’Italia completano ed integrano la norma di legge, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa.
Non si tratta pertanto di atti amministrativi illegittimi perché contra legem, ma di atti a contenuto ed efficacia normativi, emanati dal CICR e dall’Autorità di vigilanza nell’esercizio di un potere espressamente loro attribuito dal legislatore.
Tali norme integrano il precetto legislativo e, nei limiti consentiti dalla legge stessa, vi derogano, con la conseguenza che hanno natura di atti normativi, sia pur non di rango primario e debbono pertanto essere conosciute d’ufficio dal giudice, secondo il principio iura novit curia.
È quindi irrilevante che la Circolare 24.5.1992 della Banca d’Italia e il decreto del Ministro del Tesoro non siano stati prodotti in giudizio da parte della Banca ricorrente, come ha eccepito la curatela”.

In conclusione, si ritiene, quindi, che i decreti ministeriali ex lege 108/1996 debbano considerarsi atti normativi e conseguentemente conosciuti dal giudice. Per tale ragione non vi è alcun onere di prova in capo alle parti in relazione al tasso soglia dell’usura applicabile nei periodi oggetto di contestazione che richiederebbe la necessità della produzione dei citati decreti.

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