LE CARTELLE RIPORTANTI CREDITI PREVIDENZIALI PRESCRITTI NON DIVENTERANNO MAI DEFINITIVE
Sentenza n. 185/2018 – pubbl. il 26/07/2018 (RG n. 134/2018) del Tribunale di Savona – Sezione Lavoro – Causa di opposizione ad iscrizione ipotecaria.
Il Tribunale di Savona, con la suddetta sentenza, dichiarava l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria impugnata, nonché la nullità di n. 11 cartelle sottostanti ed ordinava, a cura e spese di Agenzia delle Entrate Riscossione, la cancellazione della impugnata iscrizione ipotecaria, condannando inoltre la stessa alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente.
Alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite Sent. n. 23397/16, il Tribunale evidenziava come “« la prescrizione in materia previdenziale costituisce un istituto del tutto particolare», di ordine pubblico, caratterizzata della «irrinunciabilità alla prescrizione», secondo cui non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, successivamente all’intervenuta prescrizione (art. 55 comma 2 RD 1827/35)”, mentre le somme eventualmente riscosse dopo l’avvenuta prescrizione devono essere restituite al contribuente.
Di regola le cartelle di pagamento devono essere impugnate nei relativi termini di legge (anche al fine di eccepire la prescrizione avvenuta precedentemente alla notifica delle cartelle stesse). Se ciò non avviene, le cartelle (giuste o sbagliate e/o prescritte) diventano definitive ed inoppugnabili.
La suddetta regola / norma non è però applicabile alle cartelle di pagamento riportanti crediti previdenziali prescritti (crediti INPS ed INAIL), poiché secondo l’art. 55 comma 2 RD n. 1827/35 “Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione”. Tale fatto significa ovviamente che non è possibile richiedere da parte del Fisco il pagamento delle somme relative a contributi previdenziali se questi risultano prescritti. Le cartelle notificate dopo l’avvenuta prescrizione sono, pertanto, illegittime, anzi, inesistenti e senza alcun effetto giuridico.
Vi è di più! Se il contribuente eventualmente avesse pagato le relative somme prescritte (a contrario a quanto previsto dal codice civile) avrebbe diritto alla restituzione delle stesse – considerata la particolarità della prescrizione in materia previdenziale.
Il suddetto principio veniva chiarito e confermato dalla succitata sentenza della Suprema Corte che veniva posta a fondamento della decisione del Tribunale di Savona.
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