Sentenza del 27/12/2017 n. 10976 – Comm. Trib. Reg. per la Campania

Il mancato invio dell’avviso bonario: in caso di riscossione a seguito di controllo automatizzato, l’invio al contribuente dell’avviso bonario è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità che non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è previsto nell’ipotesi (ricorrente nella specie) di omessi o tardivi versamenti, che presuppone un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo, neppure spettando, in tale evenienza, la riduzione delle sanzioni.

FATTO

Il contribuente proponeva appello avverso sentenza n. 3315/15 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno aveva rigettato, con compensazione delle spese di lite, il ricorso proposto avverso l’intimazione di pagamento. L’appellante ha censurato la sentenza in relazione all’omesso esame dell’eccezione relativa alla mancata notifica dell’avviso bonario di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis, comma 3 e L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, dalla cui fondatezza avrebbe dovuto discendere una pronuncia di annullamento della cartella impugnata o, in subordine, di riduzione delle sanzioni applicate.

Si è costituita, depositando atto di controdeduzioni, l’Agenzia delle Entrate di Avellino, eccependo l’inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo per la tardiva iscrizione a ruolo e contestando, nel merito, la fondatezza del gravame, con il richiamo alle motivazioni della sentenza impugnata ed alla giurisprudenza di legittimità in tema liquidazione ex art. 36 bis. Ha concluso per il rigetto dell’appello con condanna alla spese del doppio grado di giudizio. Non si è costituita, benché ritualmente evocata in giudizio, Equitalia Sud Spa, e è rimasta contumace.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è stato dichiarato infondato e veniva rigettato, per le assorbenti considerazioni che seguono, conformi anche al principio della c.d. “ragione più liquida” per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez. 6- L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/ 014).

L’unica eccezione riproposta a fondamento del gravame, con conseguente formazione del giudicato sul rigetto (implicito od esplicito) di quelle residue, riguarda l’omessa notifica dell’avviso bonario ed è manifestamente contrastata dalla pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di riscossione a seguito di controllo automatizzato, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità che non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento è prescritto nell’ipotesi (ricorrente nella specie) di omessi o tardivi versamenti, che controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo, neppure spettando, in tale evenienza, la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del1997, art. 2, comma 2, (v. Cass., sez. trib., 22/11/2017, n. 27784; Cass. sez. VI, 07/12/2017, n. 29408; Cass. n. 8342 del 2012, Cass. n. 9463 del 2017, nonché, in ordine all’inapplicabilità della riduzione delle sanzioni, v. Cass. n. 13759 del 2016, Cass. n. 27 15 del 2016, Cass. n. 18080 del 2017).

Veniva pertanto rigettato l’appello principale.