Sentenza n. 9464/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Campania
Nulla la notifica della cartella a mezzo PEC se non digitamente firmata. Il file . pdf trasmesso costituisce una mera copia informatica (digitale) dell’atto, ma in assenza di attestazione di conformità non è possibile affermare che tale documento sia identico all’originale. In realtà, la notifica via PEC necessita che il documento trasmesso rechi estensione . p7m, solo in tal caso si sarebbe stati di fronte a un vero e proprio documento informatico, immodificabile nel contenuto certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza.
FATTI
Con ricorso depositato in data 7.3.2016, il contribuente impugnava davanti alla CTP di Napoli la cartella di pagamento n. …, relativa ad IRES e IVA del 2011. Il ricorrente asseriva di aver avuto conoscenza di tale cartella solo a seguito di rilascio di copia di estratto di ruolo presso uno sportello Equitalia in data 14.1.2016 e deduceva:
- L’inesistenza e/o la nullità della notifica di tale cartella;
- L’inesistenza e/o la nullità della notifica dei necessari atti prodromici (accertameto e/o invito alla definizione bonaria);
concludendo per l’annullamento, previa sospensiva, della cartella e del ruolo con condanna alle spese.
Si costituiva il concessionario per la riscossione Equitalia Sud Spa, depositando in data 15.4.2016 controdeduzioni in cui si limitava ad eccepire che la cartella di pagamento impugnata era stata ritualmente notificata come da relata di cui si riservava la produzione. Con ulteriore atto di controdeduzioni, depositato il 10.5.2016, Equitalia Sud Spa eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e deduceva l’avvenuta notifica della cartella oggetto d’impugnazione, mediante PEC del 17.6.2015 (di cui produceva ricevuta di consegna), con conseguente inammissibilità del ricorso per intervenuta definitività della cartella.
Si costituiva con atto d’intervento l’Agenzia delle Entrate, associandosi a quanto dedotto dal concessionario per quanto concerne la notifica della cartella di pagamento, e aggiungeva:
- Che detta cartella scaturiva da un controllo formale ex art. 36-bis DPR 600/73 del modello Unico/2012, con il quale l’Ufficio aveva proceduto ad iscrivere a ruolo le imposte ivi indicate a debito e non versate;
- Che pertanto alcun atto di accertamento doveva essere notificato alla ricorrente, che aveva ad ogni modo ricevuto comunicazione di irregolarità, tanto che il 2.1.2014 provvedeva al versamento della prima rata (produceva F24);
- Che ai sensi dell’art. 3-bis D. Lgs. 462/97 la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo preiste dai commi 4 e 4-bis del citato articolo poteva essere eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, e quindi nel caso in esame etro il 31.12.2016;
- Che conseguentemente è da escludersi il verificarsi della decadenza ex art. 25 DPR 602/73, essendo la società venuta a conoscenza della cartella mediante estratto di ruolo in data 14.1.2016.
Con memoria illustrativa depositata il 24.6.2016 il ricorrente osservava:
- Che controparte non aveva documentato in giudizio l’avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità o di altro atto presupposto della cartella impugnata;
- Che la produzione di Equitalia Sud Spa era inidonea a dimostrare l’avvenuta notificazione a mezzo PEC della cartella de quo, dal momento che la stessa non veniva comunque prodotta, né veniva attestata in alcun atto la conformità del documento trasmesso via PEC alla cartella oggetto d’impugnazione.
La CTP di Napoli, con sentenza n. … del 7.7.2016 (depositato il 21 settembre) accoglieva il ricorso rilevando che “in assenza di allegazione dell’atto oggetto della notifica telematica, di certificazione di autenticità e conformità dello stesso alla cartella esattoriale richiamata in oggetto” l’agente della riscossione non ha adeguatamente provato il contenuto del messaggio e comunque la sua riferibilità alla cartella impugnata.
Avverso tale sentenza, non notificata, l’Agenzia delle Entrate di Napoli ha proposto tempestivo appello, deducendo:
- Che erroneamente i giudici di prime cure avevano ritenuto invalida la notifica a mezzo posta elettronica certificata (a tal fine richiamando gli artt. 5 e 8 del DM n. 163/13 nella parte in cui prevedono, in conformità con quanto stabilito dall’art. 6 comma 1 D. Lgs. 82/05, che la notificazione si intende perfezionata nel momento in cui la ricevuta di avvenuta consegna viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario);
- Che in ogni caso la pretesa erariale è legittima, essendo controparte a conoscenza della cartella quantomeno a far data dal 14.1.2016, epoca precedente al termine ultimo – 31.12.2016 – per la notifica della stessa da parte dell’agente per la riscossione;
e concludendo pertanto per la riforma della sentenza di prime cure e la conferma della legittimità della cartella di pagamento impugnata da controparte, con vittoria di spese.
Si costituiva in grado di appello la ricorrente chiededone il rigetto sulla scorta delle argomentazioni già rappresentate in primo grado ed evidenziando l’inconferenza delle allegazioni di controparte reative a pagamenti che sarebbero stati effettuati sulla scorta di una comunicazione di irregolarità e i epoca antecedente alla notifica della cartella di pagamento per cui è causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e va pertanto rigettato. Come correttamente osservato dai giudici di primo grado, l’agente per la riscossione non ha fornito prova della conformità del documento inoltrato mediante posta elettronica certificata (PEC). Il file . pdf trasmesso costituisce una mera copia informatica (digitale) dell’atto, ma in assenza di attestazione di conformità non è possibile affermare che tale documento sia identico all’originale. Peraltro, nella vicenda in disamina, l’agente per la riscossione non ha prodotto nemmeno in giudizio una copia del documento inoltrato via PEC, di tal che resta oggettivamente incerto il contenuto dell’atto notificato.
In realtà, la notifica via PEC necessita che il documento trasmesso rechi estensione . p7m, solo in tal caso si sarebbe stati di fronte a un vero e proprio documento informatico, immodificabile nel contenuto certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza. Il ravvisato difetto di notifica non può ritenersi sanato, come opina l’Ufficio nel secondo motivo d’appello, dalla successiva conoscenza del contenuto dell’atto mediante estratto di ruolo, permanendo l’interesse di parte ricorrente all’annullamento della cartella, atto foriero di effetti pregiudizievoli quale ad esempio l’interruzione di termini prescrizionali e decadenziali.
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